OGGETTO: Istituto delle “ferie solidali speciali” (art. 87, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) – Disposizioni applicative.

L’articolo 87, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27¹, introduce, in via eccezionale e per un limitato periodo di
tempo, in connessione esplicita con le esigenze imposte dall’emergenza sanitaria in atto,
ulteriori contenuti normativi in relazione all’istituto delle “ferie solidali”, già noto
all’ordinamento del lavoro e anche alle Amministrazioni pubbliche in generale; il contesto in
cui la disposizione sorge e i suoi profili specifici evidenziano che si tratta di una versione
significativamente “speciale” di tale istituto.

Per le Amministrazioni del Comparto Sicurezza-Difesa — da includere, ai presenti fini,
tra quelle “di cui all’articolo I, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” — 1a
contrattazione collettiva vigente non contempla l’istituto, per cui, nel quadro dei drivers
fissati dalla legge e alla luce del noto principio di specificità di cui all’articolo 19 della legge
n. 183 del 2010, si forniscono le seguenti disposizioni applicative.

1) OGGETTO DELLA CESSIONE

La nuova disposizione consente che tra dipendenti abbia luogo, a titolo gratuito, oltre
che senza possibilità, per il cedente, di apporvi alcuna condizione, la “cessione, in tutto o in
parte, dei riposi e delle ferie maturati fino al 31 dicembre 2019”.

Sono, pertanto, da prendere in considerazione, quale oggetto della possibile cessione,
le figure giuridiche sia del congedo ordinario che dei riposi per recupero di quelli settimanali
o festivi non fruiti.

Tenuto conto che, per espressa previsione di legge, “i riposi e le ferie” di cui sopra
sono cedibili limitatamente ai giorni maturati entro l’anno 2019, occorre precisare che:

  • sono cedibili i giorni ancora disponibili nella sfera giuridica del cedente e, dunque, dal
    medesimo ancora teoricamente fruibili, a prescindere dalle rispettive scadenze originarie;
  • la cessione può avvenire senza limiti quantitativi, atteso che la disposizione contiene un
    esplicito riferimento alla cedibilità “in tutto o in parte” dei giorni maturati, con specifica
    previsione di incedibilità limitata soltanto all’intero congedo maturato dopo il 31 dicembre
    2019 (per cui il congedo 2020 resta intangibile).

2) PLATEA DEI CESSIONARI

Alla luce del tenore letterale della norma, la cessione può operare nei confronti di
qualsiasi “altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, quindi, nel
caso, di tutto il Personale della Polizia di Stato, senza alcuna distinzione tra i diversi ruoli,
carriere e qualifiche, nonché senza alcuna limitazione in termini territoriali o di appartenenza
ad uffici.

In tale ambito, occorre, altresì, precisare che qualsiasi dipendente può ricevere,
senza limiti quantitativi, giorni di congedo e riposo, non rilevando il fatto che abbia ancora
disponibili o meno, a sua volta, giorni “pregressi”.

3) MODALITÀ E TEMPI PER LA CESSIONE

La norma in esame impone soltanto obblighi di comunicazione ai dirigenti del
cedente e del cessionario, da individuarsi nei soggetti ordinariamente competenti alla
concessione delle assenze legittime di riferimento, e lascia ogni altro aspetto della cessione
all’esclusivo rapporto bilaterale tra i dipendenti interessati; pertanto, il solo fattore dirimente
è la volontà del cedente e del cessionario, alla cui accettazione (che perfeziona la cessione)
consegue l’irrevocabilità esplicitata dalla norma.

Le predette esigenze di comunicazione ai dirigenti e di formalizzazione
dell’accettazione possono essere soddisfatte secondo i seguenti passaggi formali, ciascuno
dei quali, per comprensibili esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di funzionalità degli
uffici, dovrà svolgersi senza ritardo: in particolare, il dirigente del dipendente cessionario,
ricevuta dal dirigente del cedente la dichiarazione scritta di cessione, sulla base del modulo
allegato, attraverso l’impiego dei consueti canali, anche telematici, purché fidefacenti (ad
esempio, mediante il sistema della PEC, oppure con l’invio del modulo firmato tramite la
propria mail istituzionale), la porrà formalmente a conoscenza del cessionario per l’eventuale
accettazione, sempre esprimibile attraverso il modulo stesso.

Inoltre, ai fini del rispetto del citato termine della fine dello stato di emergenza (ad
oggi, 31 luglio 2020), “o, comunque non oltre il 30 settembre 2020”, si precisa che tale
termine attiene soltanto alla data in cui la dichiarazione di cessione pervenga al dirigente del
cedente, che, in ogni caso, prima della trasmissione al dirigente del cessionario, dovrà
verificare (ed eventualmente rettificare d’ufficio, dandone comunicazione al soggetto
cedente, come previsto nella modulistica allegata) l’esatta consistenza dell’oggetto della
cessione, completo dell’indicazione dell’annualità di riferimento.

AI riguardo, si precisa che l’accettazione (totale o parziale) ovvero la mancata
accettazione da parte del cessionario dovrà risultare sempre dall’apposito modulo ed essere
portata a conoscenza del dirigente del cedente per i successivi adempimenti di competenza
(comunicazione al cedente ed eventuale aggiornamento, anche sul “Sistema PS Personale”,
dei giorni di congedo ordinario e dei riposi spettanti a quest’ultimo).

4) TEMPI DI FRUIBILITÀ

La disciplina in esame rende esplicito che la cessione dei riposi e delle ferie non può
essere sottoposta, da parte del cedente, ad alcun termine; pertanto, restano validi sempre ed
esclusivamente i criteri di seguito indicati:

  • i giorni di congedo ordinario ricevuti devono essere fruiti ciascuno entro la scadenza originariamente sua propria², tenendo conto, ad ogni modo, dell’ulteriore estensione dei tempi di fruizione espressamente stabilita dall’articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
    Tale ultima previsione normativa prevede, infatti, che, “qualora indifferibili esigenze di
    servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso
    possibile al personale [del Comparto Sicurezza e Difesa e del Corpo Nazionale dei Vigili
    del Fuoco] /a completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, del
    congedo ordinario e delle ferie “comunque spettanti”, la parte residua è fruita entro i
    dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente”. Al riguardo,
    l’espressione “comunque spettanti” si riferisce alle ferie a qualsiasi titolo rientranti nella
    disponibilità giuridica del dipendente, siano esse “pregresse” o anche “ricevute”.
    Pertanto, il congedo ordinario, anche “ricevuto”, riferito agli anni 2018 e 2019 potrà essere
    fruito entro il mese di giugno, rispettivamente, del 2021 e del 2022.
    Per quanto riguarda, invece, gli eventuali periodi di ferie antecedenti al 2018, allo stato non
    goduti per straordinarie esigenze di servizio o altre cause di forza maggiore, in relazione
    anche all’attuale stato di emergenza, si ritiene necessario precisare che, tenuto conto del
    richiamato termine del 30 settembre 2020 (entro il quale può avvenire la cessione delle
    ferie pregresse) e delle specifiche finalità dell’istituto in esame, tali ferie potranno,
    comunque, essere cedute entro la citata scadenza del 30 settembre 2020 e, quindi, fruite dal dipendente ricevente anche in un periodo successivo, ma ragionevolmente non distante
    dalla cessione;
  • i riposi per recupero di quelli settimanali o festivi non fruiti saranno considerati, ai fini
    dell’individuazione della scadenza, alla stregua di giorni di congedo ordinario maturati nel
    medesimo anno, senza applicazione dell’articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19
    maggio 2020, n. 34.

Resta intesa la possibilità, per il dirigente dell’ufficio, istituto o reparto, in
considerazione dell’eccezionalità del periodo di emergenza in atto, di modulare i tempi di
fruizione del congedo ceduto, in relazione alla contestualità e al numero delle richieste che
perverranno, in una prospettiva di equilibrato bilanciamento delle esigenze del Personale con
quelle di funzionalità degli uffici.

Si evidenzia, inoltre, che l’ultimo periodo del comma 4-bis dell’articolo 87 in esame
chiarisce che le ferie pregresse — sia quelle che residuino in capo al cedente pur dopo la
cessione, sia quelle di cui il cessionario fosse già in possesso in proprio indipendentemente
dall’avvenuta cessione — non vedono mutare le proprie scadenze originariamente
previste, che i soggetti interessati continuano a dover rispettare, ferma restando, comunque,
l’ulteriore estensione temporale di cui al citato articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34,

Confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare
puntuale applicazione e completa diffusione tra il Personale dipendente alla presente
circolare.

La circolare in pdf
Il modulo

1. Articolo 87, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27: “Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1 [ossia, fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione], e comunque non
oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da
COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo I, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della
medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai
diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente
cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a
termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla
disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva”.
2. Secondo, in particolare, l’articolo 9 del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, che consente, scaduto l’anno di spettanza,
la fruizione entro i 18 mesi successivi, laddove essa non sia stata possibile prima “per indifferibili esigenze di
servizio” o “in caso di motivate esigenze di carattere personale”.

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