OGGETTO: Istituzione, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, degli elenchi speciali ad esaurimento — Segnalazione di innovazioni normative e indicazioni per il personale appartenente alla Polizia di Stato.

Sì rende noto che nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 212 del
10 settembre 2019, è stato pubblicato il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, recante
“Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione” (che
si riporta in copia sub allegato 1).

Il decreto citato (dando attuazione alle disposizioni del comma 4-bis dell’articolo 4 della legge
26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio per il
2019), fissa una disciplina transitoria unica, valida per il personale operante presso qualsiasi
Amministrazione pubblica e qualsiasi struttura sanitaria e socio-sanitaria privata; a tale scopo,  istituisce presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione appositi elenchi speciali ad esaurimento.

Tale disciplina risulta d’interesse anche per il personale appartenente alla Polizia di Stato che
svolga attività professionale rientrante nell’ambito di competenza degli Ordini dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, a loro
volta istituiti dalla legge 11 gennaio 2018, n, 3.

Le professioni interessate sono quelle di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; di tecnico
audiometrista; di tecnico audioprotesista; di tecnico ortopedico; di dietista; di tecnico di
neurofisiopatologia; di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; di
igienista dentale; di fisioterapista; di logopedista; di podologo; di ortottista e assistente di oftalmologia;
di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
di terapista occupazionale; di educatore professionale; di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro (v. articolo 1, comma 1, del menzionato decreto ministeriale).

In particolare, le disposizioni di legge citate, nel riferirsi “e; soggetti che non possono essere
inseriti negli albi delle professioni sanitarie” (in tal senso si esprime il decreto stesso, nelle premesse),
consentono, ciononostante, al citato personale di continuare a svolgere le attività professionali previste
dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché rispetti alcune essenziali condizioni:

– protrazione del pregresso svolgimento di tale attività per un periodo minimo di trentasei

mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni;

– possesso di un titolo che, all’epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di

svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate;

– iscrizione, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento,

appositamente istituiti presso i suddetti Ordini e riservati al predetto personale.

In merito, si precisa che il termine sopra indicato (31 dicembre 2019) deve ritenersi rispettato
purché, entro tale data, il personale interessato abbia rivolto all’Ordine l’apposita istanza di iscrizione
all’elenco speciale ad esaurimento di rispettivo interesse (http://www.tsrm.0rg/).

Si segnala, infine, che rimane ferma la possibilità, per il personale che possieda i requisiti caso
per caso previsti, di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del
pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, e
che, come precisa lo stesso comma 4 del citato articolo 1, “l’iscrizione negli elenchi speciali ad
esaurimento non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita
e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla
data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018” (ovverosia il 1° gennaio 2019).

Confidandosi nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione a
tutto il personale interessato.

La circolare