OGGETTO: Istituzione di un attestato di merito con relativo nastrino per il personale
impegnato nell’emergenza nazionale Covid-19.
Circolare esplicativa.
Facendo seguito alla nota del 29 settembre 2020, relativa al decreto istitutivo di
un attestato di merito con nastrino per il personale impegnato nell’emergenza nazionale
Covid-19, che si allega alla presente, si forniscono, di seguito, elementi necessari alla
sua concessione considerando il nastrino uno strumento attraverso il quale attestare
pubblicamente i meriti conseguiti dal personale della Polizia di Stato impegnato
nell’emergenza nazionale prevista dalla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio
2020 recante la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
E’ conferito al personale delle carriere e dei ruoli della Polizia di Stato che
espletano funzioni di polizia, funzioni tecnico —scientifiche e professionali nonché alla
carriera dei medici purché abbia svolto effettivo servizio sul territorio durante
l’emergenza COVID 19. Viene esteso anche al personale che abbia svolto servizio
presso le sale operative, le sale mediche ed i centralini.
In assenza dei requisiti sopra descritti i Questori potranno, comunque, segnalare
coloro che sono ritenuti meritevoli di tale decorazione.
Gli interessati dovranno presentare istanza, per il tramite degli Uffici di
appartenenza alla locale Questura, corredata dalla seguente documentazione:
- autodichiarazione attestante l’impiego effettivo sul territorio.
- disposizione di assegnazione agli Uffici sopra citati.
- relazione del Dirigente dell’Ufficio/Reparto sullo svolgimento del servizio senza demerito.
La Questura curerà l’istruttoria verificando, con l’ente matricolare competente, i
presupposti per la concessione. Al termine dell’istruttoria verrà trasmesso ai competenti
servizi della Direzione centrale per le risorse umane il solo elenco nominativo degli
aventi diritto al fine di ottenere l’attestato firmato dal Signor Capo della Polizia-
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Per lo stesso principio, nel caso non sussistano i requisiti necessari per la
concessione del riconoscimento si attiverà la procedura prevista dall’art. 10 bis della
legge del 7 agosto 1990 nr. 241 che prevede il preavviso di diniego al richiedente e, al
termine dell’iter amministrativo, l’invio dell’intera documentazione ai competenti
servizi della Direzione centrale per le risorse umane, che provvederanno a redigere il
decreto di diniego a firma del Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza.
I decreti concessori del Capo della Polizia — Direttore Generale della pubblica
sicurezza vengono iscritti a matricola a decorrere dalla data di concessione del
riconoscimento.
Gli insigniti del riconoscimento possono far uso del nastrino soltanto dopo
l’iscrizione a matricola del decreto di concessione.
Non è concesso il conferimento di più riconoscimenti.
Gli oneri derivanti dall’acquisto del nastrino sono a carico del beneficiario.
SI confida nella consueta collaborazione.
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