Lavoratori addetti a mansioni/attività che comportano particolari rischi per la sicurezza,
l’incolumità e la salute propria e di terzi – Espletamento indagini chimico-tossicologiche.
Sicurezza luoghi lavoro – Incontro del 12 febbraio 2025

Osservazioni sulla possibilità di prevedere la sorveglianza sanitaria per l’individuazione di alcol
dipendenza o tossicodipendenza nella Polizia di Stato

Nel corso dell’odierno confronto con una delegazione presieduta dal prefetto Parente in merito alla possibilità di introdurre un sistema di sorveglianza sanitaria per l’individuazione di dipendenze alcoliche o tossicodipendenza nei lavoratori della Polizia di Stato, ci è stata anticipata la necessità di prevedere una norma che, in estrema sintesi, individui le risorse economiche necessarie, i tempi e i modi di effettuazione dei test di accertamento, omogeneità di applicazione e la ridotta percentuale di campioni da testare.

Al riguardo abbiamo preliminarmente evidenziato la necessità di un raccordo normativo con le attuali disposizioni legislative e regolamentari, evitando interventi affrettati e meramente punitivi, privi di un quadro di riferimento chiaro, organico e, soprattutto,omogeneo per tutte le forze di polizia.

Abbiamo quindi sottolineato che l’introduzione di tali misure dovrà, da un lato, assicurare un inquadramento coerente con la normativa vigente (che spazia dal d.lgs. 81/2008 – recante le disposizioni generali sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – fino agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni, che regolano gli accertamenti sanitari per le mansioni a rischio) e, dall’altro, tenere nella debita considerazione la specificità delle funzioni esercitate dal personale della Polizia di Stato, che impone un adattamento della normativa alle peculiarità ordinamentali ed operative del comparto sicurezza.

Al riguardo, tenuto conto del fatto che l’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 prevede che l’attuazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il personale delle Forze di Polizia sia demandata a decreti ministeriali specifici, proprio in
considerazione delle particolari esigenze funzionali e organizzative, abbiamo inteso sottolineare come l’introduzione di un sistema di accertamento sanitario non possa limitarsi a meri controlli punitivi, ma deve prevedere percorsi di recupero per gli operatori che dovessero eventualmente risultare positivi ai test, ricorrendo ad un supporto strutturato che abbia le caratteristiche dell’art. 48 bis del regolamento di servizio, recentemente approvato proprio grazie all’incessante e qualificato lavoro del “tavolo per la prevenzione del disagio”.

Per questo motivo, tenuto conto della ratio della norma, finalizzata alla tutela della salute e sicurezza degli operatori di Polizia, abbiamo chiesto che il futuro provvedimento legislativo/regolamentare includa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • una percentuale ridotta di monitoraggi che riguardi tutti i ruoli e qualifiche senza alcuna distinzione;
  • procedure di accertamento sanitario adeguate alle peculiarità operative della Polizia di Stato, nel rispetto delle deroghe previste dall’art. 3 del d.lgs. 81/08 e delle norme sulla tutela dei dati sensibili;
  • percorsi di recupero obbligatori e supportati, ove necessario, anche da strutture sanitarie specializzate e convenzionate;
  • possibilità di riassegnazione a mansioni non operative per il personale temporaneamente non idoneo, evitando sospensioni automatiche e garantendo il diritto alla riabilitazione professionale;
  • monitoraggio continuo e sostegno psicologico, per favorire il reintegro lavorativo in condizioni di sicurezza e tutela della salute.

In conclusione, pur segnalando che l’incontro di oggi aveva natura meramente informativa, riteniamo utile ribadire che la sorveglianza sanitaria dovrà garantire la massima sicurezza operativa, senza ricorrere a misure esclusivamente punitive che non tengano conto del diritto alla cura e al reinserimento professionale; obiettivo certamente raggiungibile se, come nel caso della definizione del richiamato art. 48 bis del regolamento di servizio, la nostra Amministrazione intenderà predisporsi ad un confronto di merito finalizzato a definire un quadro normativo/regolamentare equilibrato e conforme alle disposizioni vigenti, che bilanci sicurezza, prevenzione e tutela del personale, in linea con le moderne politiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Roma, 12 febbraio 2025.