Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza
Legge 1 aprile 1981 n.121.
Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100.
CAPO I – Amministrazione della pubblica sicurezza e coordinamento delle forze di polizia
Art. 1. Attribuzioni del Ministro dell’interno
1. Il Ministro dell’interno è responsabile della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l’alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia.
2. Il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
3. Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti Amministrazione della pubblica sicurezza e coordinamento delle forze di polizia.
Art. 2. Tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
1. Il Ministro dell’interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 3. Amministrazione della pubblica sicurezza
1. L’Amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale.
2. Le sue funzioni sono esercitate:
a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola (1);
b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendente nonché dalle autorità locali di pubblica sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza.
(1) Lettera così sostituita dall’Art. 6, Legge 31 Marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento citato dallo stesso Art. 6
Art. 4. Dipartimento della pubblica sicurezza
1. Nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell’interno:
1) all’attuazione della politica dell’ordine e della sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell’interno.
Art. 5. Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza
1. Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:
a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all’Art. 6;
b) ufficio centrale ispettivo;
c) direzione centrale della polizia criminale;
d) direzione centrale per gli affari generali;
e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;
g) direzione centrale del personale;
h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale (2);
l) direzione centrale per i servizi di ragioneria (3).
l-bis) direzione generale di sanità, cui è preposto, il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato (4).
2. Al dipartimento è proposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno.
3. Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il Comandante generale dall’Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore generale per l’economia montana e per le foreste (5).
4. Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l’espletamento delle funzioni vicarie e l’altro per l’attività di coordinamento e di pianificazione.
5. Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie è prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato (6).
6. L’ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l’esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l’efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.
La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro (7).
7. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.
8. Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria può essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell’Amministrazione civile dell’interno (8).
(2) Lettera così modificata dall’art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569
(3) Lettera aggiunta dall’art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569
(4) Lettera aggiunta dall’art. 3-bis, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276
(5) Periodo aggiunto dall’art. 11-bis, D.L. 21 settembre 1987, n. 387
(6) Comma così sostituito dall’art. 68, comma 1, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334
(7) Comma così sostituito dall’art. 45, L. 10 ottobre 1986, n. 668. Vedi, anche, l’art. 4, D.L. 31 marzo 2005 n. 45
(8) Comma aggiunto dall’art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569
Art. 6. Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia
1. Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell’attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell’interno nell’esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d’ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.
2. Per l’espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell’interno, nonché personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.
3. Per l’espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.
4. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l’anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte.
5. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell’incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.
6. Per l’osservanza dei predetti limiti l’incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
7. Il conferimento dell’incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.
8. Il compenso è stabilito, in relazione all’importanza ed alla durata dell’incarico, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 7. Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti
1. Le informazioni e i dati di cui all’Art. 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell’autorità giudiziaria o da atti concernenti l’istruzione penale acquisibili ai sensi dell’Art. 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia.
2. In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai princìpi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.
3. Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell’autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.
4. Possono essere altresì acquisiti le informazioni e i dati di cui all’Art. 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e di quelli di confine, nonché di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.
5. Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all’Art. 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.
Art. 8. Istituzione del Centro elaborazione dati
1. È istituito presso il Ministero dell’interno, nell’ambito dell’ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell’Art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all’Art. 6, lettera a), e all’Art. 7. (9).
2. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell’Art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.
3. Con decreto del Ministro dell’interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all’ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell’Art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l’espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull’osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l’approvazione del Ministro dell’interno (10).
4. [Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l’esistenza dell’archivio al Ministero dell’interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno nel corso del quale l’archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell’archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni] (11).
(9) Comma così modificato dall’art. 4, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, come modificato dalla relativa legge di conversione
(10) Comma così modificato dall’art. 4, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, come modificato dalla relativa legge di conversione
(11) Comma abrogato dall’Art. 43, Legge 31 dicembre 1996, n. 675; l’abrogazione è stata poi confermata dall’Art. 183, Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196.
Art. 9. Accesso ai dati ed informazioni e loro uso
1. L’accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all’Art. precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo Art. 11 (12).
2. L’accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all’autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
3. È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall’Art. 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all’interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente Art. .
4. [Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell’interessato] (13).
(12) Comma così modificato dall’art. 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668.
(13) Comma abrogato dall’art. 43, L. 31 dicembre 1996, n. 675. L’abrogazione è stata confermata dall’Art. 183, Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196.
Art. 10. Controlli
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’Art. 7, fermo restando quanto stabilito dall’Art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell’Art. 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima (14).
4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali (15)
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi (16) (17).
(14) Comma così modificato dall’art. 4, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.
Vedi, anche, l’art. 56, D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196
(15) Vedi, anche, l’art. 56, D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196
(16) Vedi, anche, gli artt. 56 e 152, D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196
(17) Art. così sostituito, a partire dal 1° gennaio 2004, a norma dell’Art. 175, comma 3 Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196; il testo precedentemente vigente, come modificato dall’art. 42, L. 31 dicembre 1996, n. 675, a sua volta modificato dall’art. 5, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 era il seguente:
«Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’Art. 7, fermo restando quanto stabilito dall’Art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell’Art. 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile»
Art. 11. Procedure
1. Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all’Art. 6, lettera a), e all’Art. 7, per l’accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall’Art. 9, nonché per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti (18).
2. Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell’Art. 9.
(18) Il regolamento è stato approvato con D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.
Art. 12. Sanzioni
1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.
Art. 13. Prefetto
1. Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.
2. Il prefetto ha la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all’attuazione delle direttive emanate in materia.
Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti (19).
3. A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.
4. Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a suadisposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.
5. Il prefetto trasmette al Ministro dell’interno relazioni sull’attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente Art. .
6. Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell’esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.
(19) Periodo aggiunto dall’art. 12, D.L. 13 maggio 1991, n. 152
Art. 14. Questore
1. Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.
2. Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell’impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.
3. A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica.
Art. 15. Autorità locali di pubblica sicurezza
1. Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni.
2. Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza.
4. Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell’ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni.
Art. 16. Forze di polizia
1. Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
2. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
3. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.
Art. 17. Funzioni e servizi di polizia giudiziaria
1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale. A tal fine, il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, all’istituzione e all’organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell’interno nell’esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.
Art. 18. Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica
1. Presso il Ministero dell’interno è istituito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell’interno per l’esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l’interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell’Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
3. Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato (20).
4. Il Ministro dell’interno può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero dell’interno, l’ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri rappresentanti dell’amministrazione dello Stato e delle forze armate; può invitare alle stesse riunioni componenti dell’ordine giudiziario, di intesa con il procuratore competente.
5. Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato
(20) Periodo aggiunto dall’art. 12, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e poi dall’art. 7, D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155.
Art. 19. Attribuzioni del Comitato nazionale
1. Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e all’ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell’interno.
2. Il Comitato deve esprimersi:
a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;
b) sui piani per l’attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;
c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;
d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;
f) sulle linee generali per l’istruzione, l’addestramento, la formazione e la specializzazione del personale delle forze di polizia.
Art. 20. Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
1. Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l’esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.
2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali (21).
3. Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell’Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d’intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale (22).
4. Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell’ordine giudiziario, d’intesa con il procuratore della Repubblica competente.
5. Alla convocazione e alla formazione dell’ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell’ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l’ordine del giorno del comitato (23).
(21) Comma prima sostituito dall’art. 160, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel testo integrato dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 279 (Gazz. Uff. 12 agosto 1999, n. 188), e dall’art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472 e poi così modificato dall’art. 5, comma 6, L. 6 febbraio 2004, n. 36
(22) Comma prima sostituito dall’art. 16, L. 26 marzo 2001, n. 128 e poi così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472
(23) Comma aggiunto dall’art. 160, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel testo integrato dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 279 (Gazz. Uff. 12 agosto 1999, n. 188).
Art. 21. Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia
1. Il Ministro dell’interno, nell’esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in casi di particolare necessità, con proprio decreto di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.
Art. 22. Scuola di perfezionamento per le forze di polizia
1. È istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
2. I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all’altra formazione e all’aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un’adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.
3. La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l’avanzamento in carriera.
4. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonché a determinare le strutture e l’ordinamento della scuola (24).
(24) Vedi, anche, gli articoli 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85
CAPO II – Ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza
Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti.
Gli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza e gli appartenenti ai ruoli dei corpi di cui al primo comma entrano a fare parte dei ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate dalla presente legge e dai decreti da emanare ai sensi dell’Art. 36.
I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni di polizia, quelli del personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia, nonché quelli del personale che esplica attività di carattere professionale attinente ai servizi di polizia di cui all’Art. 36, assumono la denominazione di ruoli della Polizia di Stato.
Il trattamento economico va differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche attività istituzionali assolte dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia di Stato.
Al personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
Il personale appartenente ai ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno secondo le disposizioni di cui all’Art. 40 Ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza
Art. 23. Personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
1. Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti.
2. Gli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza e gli appartenenti ai ruoli dei corpi di cui al primo comma entrano a fare parte dei ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate dalla presente legge e dai decreti da emanare ai sensi dell’Art. 36.
3. I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni di polizia, quelli del personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia, nonché quelli del personale che esplica attività di carattere professionale attinente ai servizi di polizia di cui all’Art. 36, assumono la denominazione di ruoli della Polizia di Stato.
4. Il trattamento economico va differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche attività istituzionali assolte dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia di Stato.
Al personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
5. Il personale appartenente ai ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno secondo le disposizioni di cui all’Art. 40.
Art. 24. Compiti istituzionali della Polizia di Stato
1. La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l’esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l’ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamità ed infortuni.
Art. 25. Personale della Polizia di Stato
1. La Polizia di Stato espleta i servizi di istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.
2. I requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno.
Art. 26. Trasferimento di compiti e attribuzioni
1. I compiti e le attribuzioni svolti dalla direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti corpi di cui all’Art. 23 sono esercitati dall’Amministrazione della pubblica sicurezza e dagli uffici da essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 27. Bandiere e decorazioni
1. Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo della polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato.
Art. 28. Dotazioni
1. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti ai corpi di cui all’Art. 23 sono attribuiti all’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 29. Accordi e convenzioni con le forze armate
1. Gli accordi per l’uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti e con le forze armate, vigenti per il personale civile di pubblica sicurezza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano all’Amministrazione della pubblica sicurezza, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro competente.
Art. 30. Armamento e divise
1. I criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione all’Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica.
2. Il Ministro dell’interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonché i criteri generali concernenti l’obbligo e le modalità d’uso.
Art. 31. Ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (25)
1. L’Amministrazione della pubblica sicurezza è articolata in:
1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;
2) questure, uffici provinciali articolati con l’organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell’interno;
3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell’interno;
4) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano e alle dipendenze delle questure, con l’organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;
5) posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure, per esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l’organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;
6) uffici periferici alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, con l’organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti;
7) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, con l’organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell’interno;
8) istituti di istruzione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento e perfezionamento del personale secondo l’ordinamento stabilito nel capo IV;
9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonché centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell’interno, con l’organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell’interno. Per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell’interno, forme di coordinamento regionale e interregionale. Le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell’interno conservano l’attuale destinazione funzionale.
2. Le dotazioni di personale e mezzi sono determinate tenendo conto dell’organico risultante dall’attuazione di quanto disposto dal punto X) dell’Art. 36 (26) .
(25) Art. abrogato dall’art. 11, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208
(26) Questo Art. è stato abrogato dall’art. 11, D.P.R. 22 Marzo 2001, n. 208.
Art. 32. Questura e uffici dipendenti
1. La questura è ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonché le funzioni attribuite dalle legge e dai regolamenti vigenti.
2. I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati dall’ufficio di cui all’Art. 5, lettera a), tenendo presenti i fattori incidenti sull’ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l’impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.
3. Il dipartimento della pubblica sicurezza può autorizzare i questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione di quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati.
Art. 33. Reparti mobili
1. I reparti mobili sono istituiti per la tutela dell’ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso.
2. I predetti reparti o unità organiche degli stessi possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia, previa autorizzazione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico è assegnato, di norma, personale maschile.
4. L’obbligo di permanenza in caserma è stabilito con apposite norme contenute nel regolamento di servizio di cui all’Art. 111.
5. I reparti mobili debbono disporre di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità; il personale che vi presta servizio dovrà essere preparato allo speciale impiego.
Art. 34. Uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera (27)
1. Gli uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera provvedono, ai livelli di propria competenza territoriale, alla direzione e al coordinamento operativo dei rispettivi uffici in cui si articolano.
2. Gli appartenenti ai predetti uffici concorrono alle operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili secondo le norme stabilite con il regolamento di servizio di cui all’Art. 111, primo comma.
3. Ai fini dell’attuazione del coordinamento di cui al capo primo, i dirigenti degli uffici suddetti devono riferire al questore relativamente alle questioni concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica (28).
(27) (31) Art. abrogato dall’art. 11, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208.
(28) Questo Art. è stato abrogato dall’art. 11, D.P.R. 22 Marzo 2001, n. 208.
Art. 35. Soppressione dell’Ufficio antidroga
1. Fermi restando i compiti del Ministro dell’interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia, di cui all’Art. 6 della presente legge, è abrogato l’Art. 7 della Legge 22 Dicembre 1975, n. 685.
2. I compiti e le attribuzioni già conferite all’ufficio di cui all’Art. 7 della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale è istituito un apposito servizio della Direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell’ufficio stesso (29).
(29) L’art. 1, L. 15 gennaio 1991, n. 16 ha poi soppresso il servizio citato nel secondo comma, istituendo in sua vece, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione centrale per i servizi antidroga, cui vengono conferiti mezzi ed attribuzioni del soppresso servizio
CAPO III – Ordinamento del personale
Art. 36. Ordinamento del personale
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell’ordinamento del personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
I) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, nonché di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali. All’espletamento delle funzioni di carattere istituzionale si provvede con personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. All’espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie si provvede con personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno;
II) suddivisione del personale, che esplica funzioni di polizia, nel ruolo degli agenti, ruolo degli assistenti, ruolo dei sovrintendenti, ruolo degli ispettori, ruolo dei commissari e ruolo dei dirigenti, con l’osservanza delle seguenti disposizioni:
1) al personale appartenente al ruolo degli agenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; in relazione all’anzianità e ai meriti di servizio devono essere previste almeno due qualifiche, ferme restando le mansioni suddette;
2) al personale appartenente al ruolo degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché eventuali incarichi specialistici, di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo; sono previste almeno tre qualifiche e a quella più elevata viene attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
3) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni nello stesso ambito, ma di più alto livello rispetto a quelle di cui al numero precedente, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché funzioni di comando di posti di polizia o di piccole unità operative cui impartisce ordini dei quali controlla la esecuzione e di cui risponde; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
4) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa; sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti. In caso di temporanea assenza o di impedimento, possono sostituire il titolare nella direzione di uffici o di reparti. Devono essere previste quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
5) al personale appartenente al ruolo dei commissari sono attribuite funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzione di uffici, di comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell’ambito delle direttive ricevute; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
6) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti sono attribuite, ove occorra, oltre alle funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le funzioni che si renderà eventualmente necessario prevedere nel contesto del nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza;
III) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
IV) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
V) previsione che, fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale che espleta attività amministrative, contabili e patrimoniali e dal personale appartenente ai ruoli da istituire secondo quanto previsto dai precedenti punti III) e IV), il personale civile della pubblica sicurezza, del Corpo di polizia femminile e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, all’entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continuerà, salvo esigenze di servizio e fermo restando l’inquadramento cui avrà diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato; eguale disciplina è riservata al personale adibito a svolgere attività assistenziali o ad esse connesse;
VI) previsione che il personale di cui al precedente punto V) acceda a domanda e previa prova pratica nelle varie qualifiche funzionali dei ruoli stessi – fino a quella corrispondente alla qualifica apicale del ruolo direttivo – in relazione alle mansioni esercitate all’atto del passaggio in tali ruoli, fino alla copertura di non oltre il cinquanta per cento rispettivamente dei posti previsti per l’esercizio di dette mansioni amministrative, contabili e patrimoniali e delle dotazioni organiche dei ruoli di cui ai precedenti punti III) e IV);
VII) previsione che dopo l’applicazione del precedente punto VI) possa accedere, a domanda e previa prova pratica, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili per ogni qualifica, nelle varie qualifiche dei ruoli di cui ai precedenti punti III) e IV) anche personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato, che svolga attività tecniche proprie delle qualifiche stesse; previsione che al suddetto personale venga attribuito il trattamento economico più favorevole, convertendo in scatti d’anzianità la parte del precedente trattamento eventualmente eccedente quello previsto nei nuovi ruoli;
VIII) previsione, nella determinazione delle funzioni per il personale di cui ai punti II), III) e IV) di compiti di formazione e istruzione;
IX) previsione che prima di procedere all’inquadramento di cui al punto X):
1) venga riconosciuto ad ogni effetto giuridico e amministrativo il servizio prestato in posizione di ausiliario dai funzionari con questa qualifica, nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente in ruolo;
2) agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applichino, con la stessa decorrenza, i benefici di progressione nella carriera derivati ai funzionari di pubblica sicurezza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312;
3) agli ufficiali fino al grado di tenente colonnello prima di procedere alle operazioni di cui al punto X), numero 19), si estendono, ai fini esclusivamente giuridici, i criteri di progressione in carriera fino alla qualifica di vice questore aggiunto previsti per i funzionari di pubblica sicurezza anche prima dell’entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Restano fermi i criteri per la valutazione dell’anzianità fissati al punto X), numero 19), e quelli per il passaggio alla dirigenza di cui al punto XIII);
4) la dotazione organica dei primi dirigenti della polizia femminile sia elevata da quattro a venti unità e all’attribuzione dei posti portati in aumento si provveda secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583;
X) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità dell’ordinamento e l’efficienza delle strutture dell’amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo. In particolare:
1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche del ruolo degli agenti secondo l’anzianità di servizio;
2) previsione che il personale avente attualmente la qualifica di appuntato venga inquadrato nel ruolo degli assistenti secondo i seguenti criteri:
2a) inquadramento nella prima qualifica degli appuntati che abbiano fino a quindici anni di anzianità di servizio rispettando l’ordine di ruolo;
2b) inquadramento nella qualifica intermedia degli appuntati che abbiano fino a ventiquattro anni di anzianità di servizio rispettando l’ordine di ruolo;
2c) inquadramento nella qualifica finale degli appuntati che abbiano superato i ventiquattro anni di anzianità di servizio o i dieci anni di anzianità di grado rispettando l’ordine di ruolo;
3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato, e che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere di pubblica sicurezza, venga inquadrato nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l’ordine cronologico dei singoli concorsi e nell’ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito per gli appuntati;
4) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vicebrigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti e quello appartenente al ruolo dei brigadieri nella terza qualifica del ruolo dei sovrintendenti;
5) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle quattro qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote:
5a) la metà dei posti disponibili nella qualifica finale;
5b) i tre quinti dei posti disponibili nelle qualifiche intermedie;
5c) i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale;
6) previsione che l’inquadramento di cui al numero precedente abbia luogo nel seguente modo:
6a) nella qualifica finale, secondo l’ordine di graduatoria, i marescialli carica speciale, che abbiano superato un concorso per titoli di servizio, i marescialli di I classe scelti e di I classe, che abbiano superato un concorso interno per titoli di servizio e colloquio, fino alla copertura dell’aliquota prevista nel numero 5a);
6b) nella terza qualifica, i marescialli carica speciale che non abbiano superato il concorso o che non vi abbiano partecipato, nonché, fino alla copertura dell’aliquota prevista dal numero 5b), i marescialli di I classe scelti e di I classe, che, idonei al suddetto concorso interno per titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione nella qualifica finale per mancanza di posti disponibili;
6c) nella seconda o nella prima qualifica, lino alla copertura delle aliquote previste dai numeri 5b) e 5c), i marescialli di I classe scelti e di I classe che idonei al suddetto concorso interno per titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione nella terza o nella seconda qualifica per mancanza di posti disponibili;
6d) previsione che il personale di cui ai numeri 6b) e 6c) sia inquadrato nella seconda e poi nella terza e quindi nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori, secondo l’ordine della graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in quelle qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 5);
7) previsione che, ultimato l’inquadramento di cui ai precedenti punti e verificata la disponibilità di posti nella terza, nella seconda o nella prima qualifica del ruolo degli ispettori, sia bandito un concorso interno per titoli di servizio e colloquio, riservato ai marescialli di II e III classe;
7a) previsione che il personale, che abbia superato il concorso di cui al precedente numero 7), sia inquadrato nella terza, nella seconda o nella prima qualifica del ruolo degli ispettori, fino alla copertura delle aliquote previste dai numeri 5b) e 5c);
7b) previsione che il personale idoneo al concorso di cui al precedente numero 7), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sia inquadrato, secondo l’ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;
7c) previsione che il personale, di cui ai precedenti numeri 7a) e 7b), sia inquadrato, secondo l’ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima e poi nella seconda, nella terza e quindi nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in quelle qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 5);
8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori frequentino presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento di almeno due mesi;
9) previsione che le assistenti di polizia che abbiano maturato il 13° anno di servizio siano inquadrate nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le assistenti fino a 13 anni di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso;
10) previsione che i marescialli di 1ª classe scelti e di 1ª classe, che non abbiano superato il concorso per l’accesso al ruolo degli ispettori o che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella qualifica terminale del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda, nell’apposito ruolo ad esaurimento di cui al numero 14);
11) previsione che i marescialli di II e III classe, che non abbiano superato il concorso per l’accesso al ruolo degli ispettori o che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella III qualifica del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda, nell’apposito ruolo ad esaurimento di cui al numero 14);
12) previsione che i marescialli di prima classe scelti e di prima classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui al numero 6a), siano promossi alla seconda qualifica del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole;
13) previsione che i marescialli di seconda e terza classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui al numero 7), siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di età, infermità o decesso, col trattamento economico più favorevole;
14) previsione che i sottufficiali, che ne facciano richiesta anche successivamente all’espletamento degli esami per l’accesso alle qualifiche di ispettori, siano inquadrati in appositi ruoli ad esaurimento;
15) previsione che i sottufficiali e gli appuntati del ruolo separato e limitato di cui alle leggi 11 luglio 1956, n. 699, 22 dicembre 1960, n. 1600, 14 febbraio 1970, n. 57, 10 ottobre 1974, n. 964, e quelli in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225, o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento; previsione che detto personale possa progredire in carriera secondo le modalità di avanzamento previste per i pari grado del ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali stabilite al numero 32);
16) previsione che per il personale di cui al numero 15), all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si provveda, ai soli fini del trattamento di quiescenza, alla ricostruzione della carriera dalla data di entrata in servizio secondo le norme vigenti per il personale appartenente al ruolo ordinario;
17) previsione che i sottufficiali e gli appuntati che abbiano assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardie aggiunte e ausiliarie, qualora nel momento del collocamento in congedo per limite di età o per infermità, o all’atto del decesso, non siano stati inquadrati nel ruolo di ispettore, conseguano aumenti periodici pari al 2,50 per cento dello stipendio per ogni triennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità di aggiunti o di ausiliari;
18) previsione che i funzionari di pubblica sicurezza sino alla qualifica di vice questore aggiunto e gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sino al grado di tenente colonnello del ruolo ordinario siano inquadrati, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli, nel ruolo direttivo dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
19) previsione che l’inquadramento del personale di cui al numero precedente nell’ambito di ciascuna qualifica, abbia luogo tenendo conto dell’anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli, degli incarichi svolti. L’anzianità di servizio va determinata per i funzionari dalla decorrenza della nomina alla qualifica iniziale e per gli ufficiali dalla data della nomina al grado di tenente o dalla data della nomina al grado di sottotenente per gli ufficiali ammessi nel Corpo dopo aver partecipato a concorsi di arruolamento riservati ai laureati;
20) previsione che per le ispettrici, ispettrici superiori e ispettrici capo aggiunte della polizia femminile, si applichi, relativamente all’inquadramento, quanto previsto dai numeri 18) e 19);
21) previsione che i dirigenti superiori, i primi dirigenti, compresi quelli della polizia femminile, i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli;
22) previsione che l’inquadramento nelle varie qualifiche, del personale di cui al numero precedente abbia luogo tenendo conto dell’anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli e degli incarichi svolti. Agli adempimenti di cui sopra provvede l’organo collegiale competente di cui all’Art. 38. Ai dirigenti generali di pubblica sicurezza e ai tenenti generali si applicano le disposizioni di cui all’Art. 42;
23) previsione che i vice questori, collocati nel ruolo ad esaurimento entro la data del 1° luglio 1980, siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti, nella qualifica di primo dirigente in soprannumero da assorbire in sede di revisione delle dotazioni organiche previste dal precedente punto X);
24) previsione che i tenenti colonnelli siano inquadrati, ove ne facciano richiesta, in un ruolo ad esaurimento;
25) previsione che i tenenti colonnelli, appartenenti al ruolo unico separato e limitato o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento; previsione che detto personale possa progredire in carriera fino al grado di maggiore generale secondo le modalità di avanzamento stabilite per i pari grado del ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali stabilite al numero 32);
26) previsione che per il personale di cui al numero 25), all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si provveda, ai soli fini del trattamento di quiescenza, alla ricostruzione della carriera dalla data di entrata in servizio secondo le norme vigenti per il personale appartenente al ruolo ordinario;
27) previsione che i tenenti generali, i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati, a richiesta, in un ruolo ad esaurimento; previsione che i suddetti ufficiali, qualora richiamati o nella posizione di stato «a disposizione» o «in aspettativa per riduzione dei quadri», siano direttamente inquadrati nel ruolo ad esaurimento predetto; previsione che gli ufficiali del ruolo dei medici siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento salvo che all’atto dell’istituzione dei ruoli professionali di cui al punto IV), optino per il passaggio nei nuovi ruoli;
28) previsione che le assistenti della polizia femminile con tre anni complessivi di servizio in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082, accedano a domanda alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari, nel limite di un sesto dei posti disponibili, mediante il concorso interno per titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi dall’approvazione del provvedimento delegato previsto dal presente Art. ; le vincitrici del predetto concorso dovranno frequentare un apposito corso di aggiornamento professionale;
29) previsione che le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminile, che ne facciano richiesta, siano inquadrate in un ruolo ad esaurimento conservando l’attuale stato giuridico e l’attuale progressione di carriera, nonché i benefici derivanti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
30) previsione che alle assistenti della polizia femminile, in servizio all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, continui ad applicarsi, per un periodo di dieci anni, la normativa vigente per l’accesso alla carriera direttiva prevista per gli impiegati civili dello Stato;
31) previsione che i sottufficiali e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ove in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l’accesso al ruolo dei commissari, e con almeno cinque anni complessivi di servizio accedano, a domanda, alla qualifica iniziale della carriera di commissario, nei limiti di un quarto dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi dall’approvazione del provvedimento delegato previsto dal presente Art.. I vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di aggiornamento professionale;
32) previsione che al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento appartenente al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continui ad applicarsi per quanto attiene alla progressione di carriera, la normativa vigente al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.
La progressione in carriera è deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall’Art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.
L’avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni dal servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno.
L’aliquota dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione sarà determinata in ragione di 1/6 all’anno dei tenenti colonnelli iscritti nel ruolo e le promozioni da conferire in ragione del 10 per cento degli ufficiali valutati.
All’avanzamento al grado di maggior generale si procederà ammettendo a valutazione 1/5 all’anno dei colonnelli iscritti nel ruolo e promuovendone uno all’anno.
I maggiori generali iscritti nel ruolo ad esaurimento, compresi quelli del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia al compimento del terzo anno di servizio nel grado, vengono valutati e se dichiarati idonei vengono promossi al grado di tenente generale con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età o per fisica inabilità o per decesso;
XI) previsione che il personale dei ruoli ad esaurimento assuma le funzioni e gli obblighi derivanti al personale della Polizia di Stato dalla presente legge, nonché la denominazione delle corrispondenti qualifiche previste nel nuovo ordinamento civile del personale, salva la possibilità di mantenere, a richiesta, la precedente denominazione;
XII) previsione che il personale civile di pubblica sicurezza con la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e di ispettrice capo del ruolo ad esaurimento di cui all’Art. 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, assolva le funzioni della qualifica apicale del ruolo dei commissari;
XIII) previsione che l’accesso al ruolo dei dirigenti, relativamente al personale che esplica funzioni di polizia, avvenga mediante il superamento di un corso di formazione al quale sono ammessi, in numero non inferiore a una volta e mezzo i posti disponibili, coloro che abbiano superato un concorso interno per titoli e per esami, cui hanno diritto di partecipare gli appartenenti alla qualifica terminale del ruolo direttivo o coloro che abbiano almeno nove anni e sei mesi di servizio effettivo nel ruolo che siano in possesso delle qualità necessarie per l’espletamento delle funzioni dirigenziali; determinazione dei criteri per l’ammissione al concorso, tenendo conto dei titoli acquisiti e dell’anzianità di servizio e di qualifica, nonché delle modalità del corso di formazione dirigenziale. Nella prima applicazione della presente legge e fino a diciotto mesi dall’emanazione del provvedimento delegato previsto dal presente Art. , i posti accantonati al 31 dicembre 1980 e quelli che comunque si rendono disponibili nelle qualifiche di primo dirigente sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583 (12/a); i promossi dovranno frequentare un corso di aggiornamento professionale;
XIV) previsione che il personale direttivo di cui ai punti III) e IV) acceda ai ruoli dei dirigenti, ove siano previsti, secondo le modalità di cui al punto XIII);
XV) previsione che la promozione alla qualifica di dirigente superiore venga conferita, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, a primi dirigenti che abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica, computando anche il periodo trascorso nel ruolo ad esaurimento, secondo criteri di comparazione dei meriti da stabilirsi con particolare riguardo agli incarichi e ai servizi svolti e alla qualità delle mansioni affidate per specifica competenza professionale o come assunzione di particolari responsabilità anche in rapporto alla sede di servizio; previsione che dopo un triennio dalla entrata in vigore della presente legge, i primi dirigenti valutati e non promossi alla qualifica superiore che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato, di cui dieci nella qualifica, siano collocati a riposo d’ufficio con la qualifica di dirigente superiore;
XVI) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie degli appartenenti alla Polizia di Stato;
XVII) previsione che l’accesso al ruolo di assistente avvenga per anzianità e che l’accesso all’ultimo livello di tale ruolo avvenga dopo aver frequentato con esito positivo un corso di aggiornamento;
XVIII) previsione che l’accesso al ruolo di sovrintendente avvenga mediante concorso interno, per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti ai ruoli di agente e di assistente che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per quanto attiene all’anzianità di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere;
XIX) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell’ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell’anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti;
determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all’assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;
XXI) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, l’aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi e i congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
XXII) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza;
XXIII) incentivazione della mobilità del personale, escludendo nel contempo ogni tipo di mobilità esterna all’amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo;
XXIV) previsione che, salvo l’ipotesi di cui al precedente punto XV) e ferma restando per il personale in servizio all’entrata in vigore della presente legge alla normativa vigente in materia di collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età, la cessazione del rapporto d’impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età;
XXV) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età;
XXVI) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all’avanzamento del personale della Polizia di Stato siano istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo.
I benefici di cui all’art. 7 della L. 10 ottobre 1974, n. 496, sono estesi agli ufficiali del ruolo separato e limitato ex combattenti o partigiani in servizio al 1° gennaio 1971.
Art. 37. Qualifiche del ruolo degli ispettori e relativa dotazione organica
1. Il ruolo degli ispettori è articolato in quattro qualifiche, che assumono le denominazioni di: vice ispettore, ispettore, ispettore principale e ispettore capo.
2. La dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori è costituita da 7.000 unità, così distribuite per ogni singola qualifica:
vice ispettore unità 2.500
ispettore unità 2.000
ispettore principale unità 1.500
ispettore capo unità 1.000
3. La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti sarà, rispetto alla dotazione dei disciolti Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della polizia femminile, proporzionalmente ridotta di 7.000 unità.
Art. 38. Inquadramento del personale
1. All’inquadramento del personale previsto dal precedente Art. 36 si provvede con decreto del Ministro dell’interno, sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro e composta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, o per sua delega da un vice direttore generale, da quattro dirigenti, in rappresentanza dell’amministrazione, e da quattro rappresentanti del personale, designati dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.
Art. 39. Attribuzioni delle qualifiche
1. Agli appartenenti al ruolo degli agenti della Polizia di Stato è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo degli ispettori e alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e quella di ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Agli appartenenti ai ruoli dirigenziali o direttivi del personale che esplica funzioni di polizia è attribuita la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza.
4. Salvo che ai primi dirigenti che assolvono alla funzione di vice questore vicario, agli appartenenti ai ruoli direttivi e ai primi dirigenti del personale che svolge funzioni di polizia è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 40. Ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno
1. In relazione alla particolarità dei compiti attribuiti dalle vigenti disposizioni e dalla presente legge all’Amministrazione civile dell’interno, anche per l’attività di supporto degli uffici centrali e periferici del Ministero dipendenti dalle autorità di pubblica sicurezza, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione dell’ordinamento del personale ed all’organizzazione degli uffici dell’Amministrazione civile dell’interno, osservando i seguenti principi e criteri direttivi.
2. Ferma restando nei confronti del predetto personale l’applicazione dei principi generali dell’ordinamento del pubblico impiego statale, devono essere dettate norme, nei limiti dei presupposti indicati nel comma precedente e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, per la ristrutturazione e la dotazione organica delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive, che, fatte salve le posizioni giuridiche acquisite dal personale in servizio, dovranno essere sostituite ciascuna da una o più qualifiche funzionali adeguando il numero dei posti dirigenziali della carriera di ragioneria alle esigenze di funzionamento degli uffici.
3. Con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono riordinati i ruoli del personale operaio, ivi compresi il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Sono altresì definite le qualifiche di mestiere, i relativi organici e le norme di inquadramento del personale con mansioni operaie da utilizzare in modo continuativo presso le comunità della Polizia di Stato.
4. Sono dettate speciali norme che escludano ogni tipo di mobilità esterna all’Amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo.
5. Sono dettate, sentite le organizzazioni sindacali, norme che, nel rispetto delle libertà sindacali, consentano di evitare turbative alla continuità dei servizi essenziali per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai quali siano preposti o addetti i dipendenti dell’Amministrazione civile dell’interno.
6. Le norme delegate stabiliscono il quadro dei servizi essenziali la cui interruzione pregiudichi la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Art. 41. Rappresentanze del personale nel consiglio di amministrazione
I rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma dell’Art. 146 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall’art. 7, L. 28 ottobre 1970, n. 775, sono eletti direttamente dal personale della Polizia di Stato.
Art. 42. Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a prefetto.
1. Nell’àmbito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di 17 posti di prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l’anzianità maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza (30)
3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell’inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato (31).
4. L’inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 può essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unità, da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell’aliquota di prefetti di cui al comma 1. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.
5. Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di cui all’Art. 11, alla direzione degli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza si osservano criteri di professionalità, che tengono conto anche delle esperienze maturate.
6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai provvedimenti da adottarsi a norma dell’Art. 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di prefetto di cui all’Art. 2, comma 1, del decreto n. 139 del 2000, deve intendersi di rango non inferiore a livello dirigenziale B (32).
(30) Comma così modificato dal comma 259 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266
(31) Comma aggiunto dal comma 259 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266
(32) Questo Art. è stato così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dall’art. 4, D.Lgs. 28 Dicembre 2001, n. 477; il testo precedentemente in vigore era il seguente:
«Art. 42. Nomina a dirigente generale-prefetto dei dirigenti dell’Amministrazione della pubblica sicurezza
1. I dirigenti generali dell’Amministrazione civile dell’interno, entro il limite di diciassette posti della dotazione organica, vengono nominati tra i dirigenti dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. I dirigenti generali della pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori della pubblica sicurezza.
3. I dirigenti di cui al precedente comma sono inquadrati entro il termine massimo di quattro anni fra i dirigenti generali dell’Amministrazione civile dell’interno, conservando a tutti gli effetti l’anzianità maturata nella anzidetta qualifica.
4. L’inquadramento fra i dirigenti generali dell’Amministrazione civile può essere disposto anche in soprannumero da riassorbirsi con le vacanze che si verificano fra i posti di cui al primo comma.
5. Fino al riassorbimento del soprannumero di cui al precedente comma, non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di cui al secondo comma.
Per la preposizione dei dirigenti generali alla direzione degli uffici del dipartimento si osservano rigorosi criteri di professionalità.
Nella prima applicazione della presente legge, il numero dei posti di tenente generale eventualmente assorbiti dai ruoli ad esaurimento vanno temporaneamente detratti dal numero di cui al primo comma sino al loro totale assorbimento».
Art. 43. Trattamento economico
1. Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, è stabilito sulla base di accordi di cui all’Art. 95, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
2. Gli accordi sono triennali.
3. Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.
4. Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall’Art. 95.
5. Vanno previsti, oltre all’iniziale, più classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera.
6. L’indennità di cui al terzo comma assorbe lo assegno personale di funzione previsto dall’Art. 143, L. 11 luglio 1980, n. 312.
7. Ai fini degli inquadramenti di cui all’Art. 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla L. 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, come segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori è attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell’incremento previsto per il VII livello;
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo è attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell’art. 137, L. 11 luglio 1980, n. 312 (33).
8. Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianità di qualifica.
9. Ai marescialli maggiori carica speciale della Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello-bis.
10. Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 155, L. 11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento è attribuito il trattamento economico fissato dall’Art. 133, secondo comma della citata legge n. 312.
11. Nella prima applicazione della presente legge è concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad personam pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianità di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualità entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione alla anzianità di servizio maturata al 1° gennaio 1978.
12. Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio di ruolo di provenienza nei ruoli di cui all’Art. 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.
13. Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario.
14. Le indennità per la presenza e per i servizi fuori sede nonché il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile.
15. La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio può essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo le modalità prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.
16. Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all’Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell’Art. 16.
17. L’equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell’Art. 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge (34).
18. Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.
19. Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate è regolato dalla L. 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge (35).
20. Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonché ai prefetti e ai direttori centrali del Ministero spetta l’indennità di cui al terzo comma del presente Art. salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L’indennità è pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni (36).
21. Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l’indennità è pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni (37).
22. Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente (38).
23. Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore (39).
24. Al personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonché al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell’ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennità mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L’indennità speciale non compete al personale che beneficia dell’indennità di cui al terzo comma del presente Art. (40).
25. Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalità e le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato.
26. Fino a quando non sarà determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all’Art. 95, l’indennità pensionabile prevista dal comma terzo è costituita dalla indennità mensile d’istituto di cui alla L. 23 Dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, ed è corrisposta con le modalità prescritte dalla legge stessa (41).
(33) Lettera così modificata dall’art. 4, D.L. 21 settembre 1987, n. 387; vedi, anche, l’art. 22, L. 7 Agosto 1990, n. 232.
(34) La Corte costituzionale, con sentenza 3-12 giugno 1991, n. 277 (Gazz. Uff. 19 giugno 1991, n. 24 – Serie Speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, diciassettesimo comma, della L. 1° Aprile 1981, n. 121, della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall’art. 9 della L. 12 agosto 1982, n. 569, nonché della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell’arma dei carabinieri. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 12-21 marzo 1997, n. 65 (Gazz. Uff. 26 marzo 1997, n. 13, Serie speciale) e con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 465 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, diciassettesimo comma, e della tabella C), come sostituita dall’art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
(35) Comma così sostituito dall’art. 20, L. 10 Ottobre 1986, n. 668.
(36) Comma così modificato dall’art. 58, L. 10 Ottobre 1986, n. 668.
(37) Comma inserito dall’art. 58, L. 10 Ottobre 1986, n. 668.
(38) Comma così modificato dall’art. 4-bis, D.L. 18 gennaio 1992, n. 9.
(39) Comma così modificato dall’art. 4-bis, D.L. 18 gennaio 1992, n. 9.
(40) Vedi anche l’art. 2, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(41) Comma aggiunto dall’art. 2, L. 24 novembre 1981, n. 675.
Art. 43-bis.
1. A decorrere dal 1° settembre 1995, al personale delle Forze di polizia di cui alla Tabella di equiparazione allegata al presente Art. (omissis) è attribuito lo stipendio del livello retributivo e l’indennità mensile pensionabile risultanti dalla medesima tabella, nonché gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell’ambito dello stesso livello retribuitivo, nonché, ove spettanti, di quelli stabiliti dall’art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 1994, n. 433.
2. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 1, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell’incremento previsto per l’VIII livello.
3. Le caratteristiche dei distintivi e le insegne di grado degli appartenenti alle forze di polizia di cui alla tabella allegata al presente Art. e del personale di grado equivalente delle Forze Armate, sono stabiliti con decreto del Ministro compente, previa intesa con gli altri Ministri interessati. Fino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per ciascuna Forza di polizia o Forza Armata (42) .
(42) Art. aggiunto dall’art. 24, D.Lgs. 12 Maggio 1995, n. 197.
Art. 43-ter
1. Fermo restando quanto previsto all’Art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell’acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto Art. 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.
2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell’Art. 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell’Art. 4, comma 3°, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.
3. Ai sensi dell’Art. 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente Art. sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall’Art. 16 (43).
(43) Questo Art. è stato aggiunto dall’art. 1, D.L. 3 maggio 2001, n. 157.
Art. 44. Obblighi di leva
1. Ferme restando le norme di cui alla L. 8 Luglio 1980, n. 343, il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva (44).
(44) Così modificato dall’art. 7, D.L. 21 settembre 1987, n. 387; in precedenza l’art. 4, L. 24 novembre 1981, n. 675, aveva esteso «Il riferimento, di cui all’Art. 44, L. 1° Aprile 1981, n. 121, all’art. 47 della stessa legge, è esteso agli articoli 52 e 55».
CAPO IV – Ammissione, istruzione e formazione del personale
Art. 45. Limiti d’età
1. Per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’assunzione del personale che esplica funzioni di polizia non si applicano:
a) le disposizioni di legge relative all’aumento dei limiti di età per l’ammissione ai pubblici impieghi;
b) le norme previste dagli artt. 26-quater e 26-quinquies del D.L. 30 dicembre 1979, n. 633 (45), convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33.
2. Per l’ammissione ai concorsi per l’assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno, i limiti di età previsti dall’art. 52, primo comma, e dall’art. 55, primo comma, sono elevati a 40 anni (46).
(45) Recte, n. 663
(46) Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 6 maggio 1994, n. 271.
Art. 46. Idoneità psico-fisica e attitudinale
Gli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, per particolari esigenze l’Amministrazione della pubblica sicurezza può avvalersi di consulenze di organismi civili e militari e di professionisti estranei alla amministrazione.
Fino a quando non sarà attuato il punto IV dell’Art. 36, per gli accertamenti di cui al primo comma, l’Amministrazione della pubblica sicurezza può avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di alti corpi di polizia o delle forze armate (47).
(47) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 24 novembre 1981, n. 675.
Art. 47. Nomina ad allievo agente di polizia
1. L’assunzione degli agenti di polizia avviene con le modalità stabilite dall’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (48);
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione (49).
3. I concorsi sono di preferenza banditi per l’assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio (50).
4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia (51).
5. Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall’Art. 59 (52).
6. Fino al venticinque per cento dei posti disponibili nei concorsi di cui al presente Art. può essere riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle armi o servizi dell’esercito, della marina e dell’aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto (53).
7. I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all’arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni (54).
8. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell’avanzamento nella Polizia di Stato (55).
9. Il personale assunto ai sensi della L. 8 luglio 1980, n. 343, all’atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario trattenuto (56).
10. Al termine del secondo anno di servizio, l’anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei mesi, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l’eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione. Durante la frequenza del predetto corso il personale conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con il regolamento di cui all’Art. 6-bis, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Aprile 1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all’Art. 6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982 (57).
11. In ogni caso il servizio già prestato dalla data dell’iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliaria siano immessi in ruolo.
12. Sono soppressi il secondo e il terzo comma dell’Art. 3, L. 8 luglio 1980, n. 343.
13. Le specializzazioni conseguite dai volontari di cui al presente Art. nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell’ordinamento della Polizia di Stato (58).
(48) Questo comma è stato dapprima modificato dall’art. 4, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, e poi così sostituito dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53.
(49) Questo comma è stato abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53.
(50) Questo comma è stato abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53.
(51) Questo comma è stato abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53.
(52) Questo comma è stato abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53.
(53) Questo comma prima è stato dapprima modificato dall’art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276 e poi abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53.
(54) Questo comma è stato abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53.
(55) Questo comma è stato abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53.
(56) Gli attuali commi nono e decimo hanno sostituito l’originario comma nono per effetto dell’art. 10, L. 10 ottobre 1986, n. 668 e sono stati modificati dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53.
(57) Gli attuali commi nono e decimo hanno sostituito l’originario comma nono per effetto dell’art. 10, L. 10 ottobre 1986, n. 668 e sono stati modificati dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53.
(58) Questo comma è stato abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53.
Art. 48. Corsi per la nomina ad agente di polizia
1. Gli allievi agenti di polizia frequentano presso le scuole per agenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.
2. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risulati conseguiti nelle materie di insegnamento e delle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorici-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell’idoneità al servizio di polizia sono nominati agenti di polizia. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalità previste dal regolamento di cui al penultimo comma dell’Art. 60. Se l’esito è negativo sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma (59).
(59) Questo Art. è stato abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53. Vedi anche l’art. 1, D.L. 4 agosto 1987, n. 325.
Art. 49. Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia
1. Sono dimessi dal corso:
1) gli allievi che non superino il primo ciclo;
2) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
3) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
4) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi o di novanta giorni se l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l’infermità sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l’allievo o l’agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;
5) gli agenti in prova di cui al quarto comma dell’Art. precedente.
2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni, sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l’amministrazione (60) .
(60) Questo Art. è statp abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53; l’ultimo comma era stato così modificato dall’art. 4, D.L. 21 settembre 1987.
Art. 50. Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia
1. Gli agenti di polizia compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti e uffici, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all’Art. 48.
2. Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità professionali redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell’ufficio presso cui è stato effettuato l’addestramento, debbono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi.
3. Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l’interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione (61)
(61) Questo Art. è stato abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53; vedi anche l’art. 1, D.L. 4 Agosto 1987, n. 325.
Art. 51. Nomina a sovrintendente di polizia
1. Il concorso interno e il corso di formazione tecnico-professionale per l’accesso al ruolo di sovrintendente si svolgono secondo le modalità di cui al terzo comma dell’Art. 59 e al penultimo comma dell’Art. 60.
Art. 52. [Nomina ad allievo ispettore di polizia]
1. L’assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
1) godimento dei diritti civili e politici;
2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue (62)
3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;
5) buona condotta.
2. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all’altra categoria (63).
3. A parità di merito l’appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsto dalle leggi vigenti (64).
4. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente Art. si applica quanto stabilito dall’Art. 59.
6. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori. (65)
(62) Comma così modificato dall’art. 4, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(63) Comma così sostituito dall’art. 4, L. 21 settembre 1987, n. 387.
(64) I commi 4 e 5 sono stati abrogati dall’art. 27, D.P.R. 24 Aprile 1982, n. 335, nel testo già sostituito dall’art. 42, L. 10 Ottobre 1986, n. 668.
(65) Questo Art. è stato abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53.
Art. 53. [Corsi per la nomina ad ispettore di polizia]
1. Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l’apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l’accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.
2. Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
3. Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
4. Gli ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi (66).
(66) Questo Art. è stato abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53; vedi anche l’art. 1, D.L. 4 agosto 1987, n. 325.
Art. 54. [Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia]
1. Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:
a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l’allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.
2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell’istituto.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l’amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della polizia di Stato (67).
(67) Questo Art. è stato abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53; vedi anche l’art. 1, D.L. 4 Agosto 1987, n. 325.
Art. 55. [Nomina a commissario di polizia]
1. L’assunzione dei commissari di polizia avviene:
a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l’Istituto superiore di polizia, di cui all’Art. 58;
b) mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:
1) godimento dei diritti civili e politici;
2) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
3) buona condotta;
4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;
5) età non superiore ai trentadue anni (68).
2. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovraintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all’altra categoria (69). Fermi restando gli altri requisiti di cui al primo comma, per i partecipanti al concorso appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite di età è elevato a 38 anni (70).
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.4. I candidati sono sottoposti all’accertamento della idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio di polizia.
5. I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova.
6. Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dall’Art. 59. (71)
(68) Comma così modificato dall’art. 4, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(69) Comma così sostituito dall’art. 4, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(70) Periodo aggiunto dall’art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276, poi abrogato dall’art. 3, D.L. 6 maggio 1994, n. 271.
(71) Questo Art. è stato abrogato dall’art. 69, D.Lgs. 5 Ottobre 2000, n. 334
Art. 56. Corsi per la nomina a commissario di polizia
1. Ottenuta la nomina, i commissari in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di nove mesi presso l’apposita sezione dell’Istituto superiore di polizia, di cui all’Art. 58.
2. Il corso di formazione si svolge secondo programmi stabiliti con decreto del Ministro dell’interno e l’insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, dipendenti dell’amministrazione dello Stato o persone estranee ad essa.
3. Al termine del corso, i commissari in prova, che siano stati dichiarati idonei ai servizi di polizia, sostengono un esame finale sulle materie oggetto di studio dinanzi ad una commissione composta secondo le modalità di cui al penultimo comma dell’Art. 60, e presieduta dal direttore dell’Istituto superiore di polizia.
4. I commissari in prova, durante i nove mesi del corso, non possono essere impiegati in servizio di polizia.
5. I commissari in prova, che hanno superato gli esami finali del corso, sono nominati commissari di polizia.
6. Essi prestano giuramento e sono ammessi nel ruolo direttivo secondo l’ordine di graduatoria dell’esame finale.
7. I commissari in prova che non superano l’esame finale possono partecipare al corso successivo; se l’esito di quest’ultimo è negativo, sono dimessi.
8. I commissari, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, sono assegnati ai servizi di istituto (72).
(72) Questo Art. è stato abrogato dall’art. 69, D.Lgs. 5 Ottobre 2000, n. 334.
Art. 57. Dimissioni dal corso per la nomina a commissario di polizia
1. Sono dimessi dal corso i commissari in prova che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non superano gli esami del corso;
c) non sono dichiarati idonei al servizio di polizia per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate;
d) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche se non consecutivi, e di novanta giorni per infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso il commissario in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica (73).
2. I commissari in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i commissari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell’Istituto superiore di polizia (74)
(73) Con sentenza 20 maggio-3 giugno 1998, n. 195 (Gazz. Uff. 10 giugno 1998, n. 23 – Serie speciale) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, lettera d), nella parte in cui non consente all’Amministrazione di ammettere ad un altro corso successivo i commissari in prova che siano stati assenti per più di novanta giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l’idoneità psicofisica.
(74) Questo Art. è stato abrogato dall’art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334
Art. 58. Istituto superiore di polizia
1. Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione di una scuola nazionale con sede a Roma per la formazione e specializzazione dei quadri direttivi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, che assume la denominazione di Istituto superiore di polizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione che l’ammissione al concorso di accesso all’istituto sia consentita ai giovani in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente che non abbiano superato il ventunesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall’Art. 55;
b) determinazione delle modalità del concorso di accesso, della composizione e nomina della commissione esaminatrice, dei criteri per l’accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati;
c) previsione che al concorso di accesso possano partecipare gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti in possesso dei requisiti prescritti, che non abbiano superato il trentesimo anno di eta;
d) previsione che il corso si svolga secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studi e programmi di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’interno;
e) previsione che al termine del primo biennio gli allievi conseguano la nomina ad aspirante commissario di polizia in prova, dopo apposito giudizio di idoneità del direttore dell’istituto, sentito il collegio dei docenti;
f) previsione che al termine del quarto anno di corso l’allievo, che abbia superato tutti gli esami previsti nel piano degli studi, sia ammesso a sostenere l’esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti delle materie universitarie e professionali dell’istituto e presieduta dal preside della facoltà di giurisprudenza dell’università di Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’interno;
g) previsione che, conseguito il diploma, gli aspiranti vengano nominati commissari in prova ed ammessi alla frequenza del corso di cui al primo comma dell’Art. 56 presso un’apposita sezione dell’istituto;
h) determinazione delle strutture e dell’ordinamento dell’istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per le esigenze di cui all’Art. 56 ed una per i corsi di specializzazione;
i) determinazione di modalità per garantire l’osservanza dell’obbligo, che deve essere assunto verso l’Amministrazione all’atto della nomina ad allievo commissario in prova, di permanere in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma, nonché per l’allontanamento e le dimissioni dai corsi degli allievi aspiranti;
l) previsione di norme che consentano, a coloro che hanno ottenuto il diploma, di conseguire, mediante il superamento di esami integrativi, il diploma di laurea.
Art. 59. Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi
1. Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole.
3. Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l’accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l’ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno (75).
(75) Vedi anche l’art. 4-bis, D.L. 19 Dicembre 1984, n. 858. Con D.P.R. 6 agosto 1985, n. 452 (Gazz. Uff. 30 agosto 1985, n. 204) è stato approvato il regolamento per l’accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato; con D.P.R. 6 agosto 1985, n. 454 (Gazz. Uff. 30 agosto 1985, n. 204) è stato approvato il regolamento recante le modalità dei concorsi interni, riservati alle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile e ai sottufficiali e guardie del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato; con altro D.P.R. 25 agosto 1988, n. 406 (Gazz. Uff. 17 settembre 1988, n. 219) è stato approvato il regolamento recante le modalità del concorso interno riservato alle appartenenti alla ex carriera di concetto del disciolto Corpo della polizia femminile, per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
Art. 60. Istruzione e formazione professionale
1. Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti:
1) scuole per agenti di polizia;
2) istituti per sovrintendenti di polizia;
3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia;
4) Istituto superiore di polizia;
5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.
2. Nei programmi è dedicata particolare cura all’insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino all’insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalità e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
3. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e capacità di iniziativa.
4. Salvo quanto disposto per l’Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attività di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purché abilitati per le materie corrispondenti a quelle d’insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l’istituto di polizia interessato, nonché magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli di Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilità al direttore dell’istituto o scuola o centro di polizia (76) .
5. Per l’insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l’addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalità, nonché ad esperti. Per motivi di contingente necessità gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi la qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell’interno, su proposta del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell’istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell’insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l’incarico presso l’istituto di istruzione della Polizia di Stato, purché l’orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l’attivit di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l’istituto o scuola o centro di polizia è considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali (77).
6. Coloro che sono chiamati a svolgere attività di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall’Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attività di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale già in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della L. 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell’insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della L. 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell’attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo (78) .
7. Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l’insegnamento o per l’addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell’Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalità indicate nell’Art. 13 del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione (79).
8. Le materie d’insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalità degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al primo comma, da emanarsi con decreto del Ministro dell’interno.
9. Il collegio dei docenti esprime al direttore il parere sul giudizio di idoneità di cui agli articoli 48, comma secondo, 53, comma secondo, e 56, comma terzo (80) .
(76) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto sostituiscono gli originari commi terzo, quarto e quinto per effetto dell’art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276.
(77) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto sostituiscono gli originari commi terzo, quarto e quinto per effetto dell’art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276.
(78) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto sostituiscono gli originari commi terzo, quarto e quinto per effetto dell’art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276.
(79) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto sostituiscono gli originari commi terzo, quarto e quinto per effetto dell’art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276.
(80) Questo comma è stato abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 28 Febbraio 2001, n. 53
Art. 61. Accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia
1. L’accesso alla qualifica iniziale dei ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia e ai ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre l’iscrizione in albi professionali, avviene mediante pubblico concorso pei titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.
2. Si applica quanto disposto dall’Art. 59.
3. La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi è subordinata alla frequenza con esito favorevole di un corso formativo ed applicativo inteso a conferire la preparazione necessaria per l’assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia (81).
(81) Art. abrogato dall’art. 6, L. 31 Marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. Peraltro, l’abrogazione non è più contenuta nella nuova formulazione del suddetto Art. 6, come modificato dall’art. 4, L. 29 Marzo 2001, n. 86
Art. 62. Promessa solenne e giuramento
1. I cittadini che entrano a far parte dell’Amministrazione della pubblica sicurezza debbono prestare promessa solenne e giuramento di cui all’Art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Il rifiuto comporta la decadenza dall’impiego.
CAPO V – Diritti e doveri
Art. 63. Orario di servizio
L’orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza è fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.
Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali.
La differenza tra l’orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo è retribuita come prestazione di lavoro straordinaria.
Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all’orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall’Art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate fino all’emanazione di una nuova legge concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali.
Il personale di cui al primo comma e quello dell’Amministrazione civile dell’interno che presta servizio nell’Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale. Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell’arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive.
Il personale di cui al precedente comma che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall’Amministrazione entro le quattro settimane successive (82).
(82) Per la fissazione del nuovo orario di lavoro, vedi il D.P.R. 23 Giugno 1988, n. 234.
Art. 64. Obbligo di permanenza e reperibilità
Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso può essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all’Art. 111 (19/b).
Il personale che esplica funzioni di polizia ha l’obbligo di alloggiare presso gli istituti od i reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento di cui al comma precedente.
Per il mantenimento delle mense non obbligatorie di servizio verrà concesso un contributo nella misura stabilita per le mense di eguale natura delle forze armate dello Stato.
Art. 65. Doveri di subordinazione
Gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro dell’interno;
b) dei Sottosegretari di Stato per l’interno, quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;
c) del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorità dello Stato.
Art. 66. Ordine gerarchico e rapporti funzionali
L’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo.
Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.
L’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trova in servizio di ordine pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l’ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l’obbligo di confermarlo per iscritto.
L’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.
Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo ordinamento della pubblica sicurezza.
Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, dell’Amministrazione civile dell’interno nonché delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato sono tenuti all’osservanza delle disposizioni loro impartite in ragione della funzione da essi esercitata nell’ambito della organizzazione centrale e periferica dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Fermo restando il disposto degli articoli 13 e 14, al personale del ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato sono trasferite le attribuzioni proprie dei funzionari della pubblica sicurezza.
L’inosservanza di quanto disposto nel presente Art. comporta responsabilità disciplinari, salva la eventuale responsabilità penale.
Art. 67. Impiego degli appartenenti alla Polizia di Stato
Gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.
Art. 68. Doveri fuori servizio per gli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza
Gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione.
Art. 69. Assistenza religiosa
Al personale della Polizia di Stato che risiede presso alloggi collettivi di servizio o scuole, è assicurata l’assistenza religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali.
Per assicurare l’assistenza religiosa è escluso il ricorso ai cappellani militari.
CAPO VI – Norme disciplinari e penali
Art. 70. Disciplina e procedimento disciplinare
Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e alla regolamentazione del relativo procedimento, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) previsione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente il gravità: richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio, destituzione;
2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali è inflitta, e graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;
3) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi della retribuzione mensile e della possibilità di sostituirla, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;
4) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell’aumento periodico dello stipendio o nell’attribuzione della classe di stipendio superiore;
5) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell’anzianità, comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla metà di questa, nonché un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell’aumento periodico dello stipendio o nell’attribuzione di una classe superiore di stipendio;
6) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravità, desunta dalla specie o dalla reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di polizia, renda incompatibile la permanenza del responsabile nell’Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;
7) regolamentazione del procedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di motivazione della stessa; facoltà dell’interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari; previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria; presenza in tali organi di una rappresentanza del personale designata dai sindacati di polizia più rappresentativi; garanzia del contraddittorio; facoltà dell’inquisito, per le sanzioni più gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore appartenente all’Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione che gli accertamenti per le trasgressioni comportanti le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e della destituzione vengano svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell’inquisito;
8) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all’esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale;
9) previsione dei casi e delle modalità di riapertura dei procedimenti disciplinari;
10) previsione di norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti alla entrata in vigore delle norme delegate.
Art. 71. Giurisdizione
Gli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza sono soggetti alla giurisdizione penale dell’autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme vigenti e quelle contenute nei successivi articoli.
Art. 72. Abbandono del posto di servizio
L’appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso di operazioni di polizia o durante l’impiego in reparti organici, abbandona il posto o il servizio, o viola l’ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso:
1) durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;
2) nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili od esplosive;
3) a bordo di una nave o di un aeromobile;
4) col fine di interrompere la continuità e la regolarità del servizio;
5) da tre o più appartenenti alla Polizia di Stato in concorso tra loro;
6) da un comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o servizio.
Se dal fatto deriva l’interruzione del servizio o grave danno la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Art. 73. Rivolta
Fuori della ipotesi prevista dall’Art. 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o più:
1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all’ordine di deporle, intimato da un superiore;
2) rifiutano di obbedire all’ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non inferiore a cinque anni.
Art. 74. Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta
Quando cinque o più appartenenti alla Polizia di Stato si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non è commesso la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Non sono punibili coloro che impediscono l’esecuzione del delitto.
Art. 75. Movimento non autorizzato di reparto
Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme sull’impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto è punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.
Art. 76. Manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia
Gli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza che compiono manifestazioni collettive pubbliche mediante l’uso di mezzi della polizia sono puniti con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.
La pena è aumentata fino a nove mesi e la multa fino ad un milione e mezzo di lire per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.
Gli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza che partecipano alla manifestazione con il possesso di armi sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 77. Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione
L’appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.
Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.
Art. 78. Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 79. Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale (83)
A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all’Art. 16 è scontata negli stabilimenti penali militari.
La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la richiesta può essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all’art. 266 del codice di procedura penale (84).
(83) Vedi anche l’art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 232.
(84) Comma aggiunto dall’art. 8, L. 12 agosto 1982, n. 569.
Art. 80. Giudizio direttissimo
Per i delitti di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76 e 77 della presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.
CAPO VII – Norme di comportamento politico. Rappresentanze e diritti sindacali
Art. 81. Norme di comportamento politico
Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l’assoluta imparzialità delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia è fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall’Art. seguente. È fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.
Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell’ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque non possono prestare servizio nell’ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.
Art. 82. Diritti sindacali
Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto di associarsi in sindacati.
Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale di polizia né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato, fuori dell’orario di servizio, possono tenere riunioni anche in divisa:
a) in locali di pertinenza dell’amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che fissa le modalità d’uso;
b) in luoghi aperti al pubblico.
Possono tenersi riunioni durante l’orario di servizio nei limiti di dieci ore annue. I dirigenti della Polizia di Stato hanno facoltà di fissare speciali modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento.
Art. 83. Sindacati della Polizia di Stato
I sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.
Essi non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali.
Art. 84. Divieto di esercizio del diritto di sciopero
Gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.
Art. 85. Consiglio nazionale di polizia
È istituito il Consiglio nazionale di polizia quale organismo consultivo del Ministro dell’interno nelle seguenti materie, concernenti la Amministrazione della pubblica sicurezza:
a) iniziative legislative del Ministro dell’interno, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale nelle parti relative allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale;
b) ordinamento e programmi degli istituti di istruzione e formazione professionale e modalità per lo svolgimento dei concorsi;
c) ogni altra questione che il Ministro intende sottoporre al Consiglio nazionale.
I pareri di cui al presente Art. debbono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro ha facoltà di provvedere.
In casi di grave ed urgente necessità il Ministro può stabilire un termine più breve entro il quale il parere deve essere reso, ovvero provvede dandone comunicazione al Consiglio nazionale.
Il regolamento del Consiglio nazionale è approvato dal Ministro, su proposta del Consiglio stesso, entro tre mesi dalla presentazione di questa.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà in seconda convocazione.
Art. 86. Composizione del Consiglio nazionale di polizia
Il Consiglio nazionale di polizia è presieduto dal Ministro dell’interno o da un Sottosegretario da lui delegato.
Esso è composto da sessanta membri, dei quali:
a) trenta designati dal Ministro dell’interno, di cui almeno venti scelti tra il personale delle varie componenti dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, con opportuni criteri di rappresentatività, e i rimanenti scelti tra il personale dell’Amministrazione civile dell’interno, di altre amministrazioni dello Stato, tra gli appartenenti alle associazioni del personale della pubblica sicurezza in pensione e tra estranei all’amministrazione statale esperti nelle materie di competenza del Consiglio nazionale;
b) trenta eletti secondo le norme dell’Art. seguente.
Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni.
I suoi membri non sono immediatamente riconfermabili dopo due mandati consecutivi.
Art. 87. Elezione dei delegati e dei componenti del Consiglio nazionale di polizia
Al fine di procedere alle elezioni di cui all’Art. precedente, gli appartenenti alla Polizia di Stato sono suddivisi nelle seguenti fasce elettorali:
a) in cui sono compresi gli agenti;
b) in cui sono compresi gli assistenti, i sovrintendenti e gli ispettori;
c) in cui sono compresi i commissari e i dirigenti.
L’elezione dei componenti il Consiglio nazionale ha luogo mediante presentazione di liste nazionali che possono comprendere più candidati per ciascuna fascia determinati dal Ministro dell’interno proporzionalmente alla consistenza degli organici.
Ogni lista deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori, appartenenti a qualsiasi fascia.
Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.
Ogni elettore riceve una scheda di votazione relativa alla propria fascia e può in essa esprimere un voto di lista e voti di preferenza: due se i candidati da eleggere sono fino a 7, quattro se i candidati da eleggere sono fino a 18.
La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi espressi per la lista da elettori di ogni fascia.
L’attribuzione dei seggi alle liste è fatta in base al metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.
I seggi attribuiti ad ogni lista sono ripartiti tra le varie fasce della lista con il seguente procedimento:
a) il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nella prima fascia si divide per il quoziente che si ottiene dividendo i voti validi ottenuti da tutte le liste nella fascia ed il numero massimo dei candidati previsto al secondo comma per la stessa fascia;
b) le operazioni di cui alla lettera precedente sono eseguite anche per le successive fasce;
c) ai quozienti così ottenuti si applica il metodo d’Hondt.
Ai fini della proclamazione dei candidati viene tenuta presente la graduatoria determinata, per ciascuna lista e per ogni fascia, in base ai voti di preferenza espressi per ciascun candidato. A parità di voti di preferenza si considera eletto il candidato che precede nell’ordine di iscrizione nella lista.
La data per le elezioni dei componenti il Consiglio nazionale è stabilita con decreto del Ministro dell’interno non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello di scadenza del triennio di durata in carica del precedente Consiglio.
La elezione deve aver luogo non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del triennio di cui al comma precedente.
Le modalità ed i termini per lo svolgimento della elezione non previsti dal presente Art. sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare entro un mese dalla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all’art. 36 (85).
Per la prima elezione del Consiglio, da tenersi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le fasce elettorali di cui al primo comma sono costituite rispettivamente:
1) da guardie e appuntati;
2) da vicebrigadieri, brigadieri, marescialli e assistenti di polizia femminile;
3) da commissari, ufficiali, ispettrici e dirigenti.
Si procede a nuove elezioni del Consiglio entro sei mesi dall’entrata in vigore dei decreti di cui all’Art. 109.
(85) Con D.P.R. 31 marzo 1983, n. 364 (Gazz. Uff. 2 agosto 1983, n. 210) è stato approvato il regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia.
Art. 88. Aspettativa per motivi sindacali
Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali (86).
Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa è fissato in rapporto di una unità ogni 2.000 dipendenti in organico (87).
Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell’interno, sentite le organizzazioni interessate.
I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l’organizzazione sindacale di appartenenza.
I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza (88).
(86) Vedi anche l’art. 27, D.P.R. 31 Luglio 1995, n. 395.
(87) Vedi anche l’art. 27, D.P.R. 31 Luglio 1995, n. 395.
(88) Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
Art. 89. Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali
Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell’Art. precedente sono corrisposti, a carico della amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall’interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
L’aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale (89).
(89) Vedi anche l’art. 27, D.P.R. 31 Luglio 1995, n. 395.
Art. 90. Assenze dall’ufficio autorizzate per motivi sindacali
Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all’Art. 88, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall’ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell’organo collegiale o per l’espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l’autorizzazione è concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell’amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l’amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti (90) .
(90) Vedi l’art. 28, D.P.R. 31 Luglio 1995, n. 395.
Art. 91. Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali
Al personale di cui all’Art. precedente competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici (91).
(91) Vedi l’art. 28, D.P.R. 31 Luglio 1995, n. 395.
Art. 92. Disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali
Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l’uso gratuito di appositi spazi per l’affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.
A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è altresì concesso, nella sede centrale, ed in quelle periferiche ed in ogni provincia, l’uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall’amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali (92).
(92) Comma così modificato dall’art. 5, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
Art. 93. Delega per la riscossione di contributi sindacali
Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all’Art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all’amministrazione e alla organizzazione sindacale interessata.
Le trattenute operate dall’amministrazione sulle retribuzioni, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.
Art. 94. Utilizzazione del personale invalido per cause di servizio
Fermo restando il disposto di cui al punto XX) dell’Art. 36, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per provvedere ad una organica disciplina sull’utilizzazione, nell’ambito della stessa amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subìto una invalidità, la quale non comporti l’inidoneità assoluta ai servizi di istituto per effetto di ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento di compiti di istituto, con l’osservanza dei seguenti criteri:
1) il predetto personale deve essere adibito a mansioni di istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, tenuto conto delle indicazioni del collegio medico che ha accertato l’invalidità; il personale suddetto può essere altresì utilizzato per l’espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza;
2) al personale predetto continuano ad applicarsi le norme di stato previste per le carriere di appartenenza;
3) allo stesso personale è assicurato il trattamento economico delle carriere di appartenenza, nonché la corresponsione di una indennità una tantum proporzionata al grado di invalidità e comunque non cumulabile con altre specifiche provvidenze;
4) vanno previste specifiche modalità per il trasferimento del personale suddetto in relazione alle esigenze di assistenza e di cura (93).
(93) Art. abrogato dall’art. 6, L. 31 Marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. Peraltro, l’abrogazione non è più contenuta nella nuova formulazione del suddetto Art. 6, come modificato dall’art. 4, L. 29 Marzo 2001, n. 86
Art. 95. Accordi sindacali
Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell’interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale.
Fermo restando il disposto dell’Art. 43, formano altresì oggetto degli accordi sindacali l’orario di lavoro di cui all’Art. 63, le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i trattamenti economici di lavoro straordinario, di missione e di trasferimento, i criteri di massima per la formazione e l’aggiornamento professionale.
Se gli accordi di cui al primo comma, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, non vengono raggiunti entro novanta giorni dall’inizio delle trattative, il Ministro dell’interno riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi Regolamenti (94) .
(94) Vedi anche l’art. 13, L. 15 dicembre 1990, n. 395.
CAPO VIII – Norme transitorie e finali
Art. 96. Disciplina provvisoria del personale
Fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, lo stato giuridico, l’avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza sono disciplinati, per il personale facente parte della Amministrazione della pubblica sicurezza, dalle disposizioni vigenti, salvo quanto appresso stabilito:
a) il ruolo organico dei funzionari civili dell’Amministrazione della pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari della Polizia di Stato. Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il ruolo delle assistenti di polizia assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico delle assistenti della Polizia di Stato. I ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione di ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato. Il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia assumono la denominazione rispettivamente, di ruolo organico degli operai dei magazzini e di ruolo organico degli operai permanenti delle scuole dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
b) il ruolo organico degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato;
c) gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici, degli ufficiali, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato sono ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la normativa attualmente vigente in materia per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per gli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza;
d) i medici del ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e mantengono le funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi;
e) le appartenenti al ruolo organico delle ispettrici esercitano le funzioni e i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari civili dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
f) gli appartenenti al ruolo organico dei funzionari e delle ispettrici, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti ai funzionari di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione alla qualifica rivestita, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
g) gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione al grado rivestito, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
h) ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alle lettere f) e g) del presente Art. , con decreto del Ministro dell’interno sono stabilite secondo i criteri di cui alla successiva lettera m) le funzioni corrispondenti alle qualifiche ed ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e delle ispettrici. Le funzioni e le responsabilità dei superiori gerarchici per quanto riguarda la disciplina, l’impiego e l’addestramento del personale appartenente alle questure ed ai dipendenti uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi. Analoghe funzioni e responsabilità competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, alla direzione delle zone di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima ed aerea;
i) agli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, delle ispettrici, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie compete il trattamento economico per il lavoro straordinario nelle misure attualmente previste per i funzionari civili dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
l) ai funzionari dell’Amministrazione della pubblica sicurezza ed alle ispettrici della polizia femminile compete il trattamento economico previsto per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, salvo il trattamento economico più favorevole precedentemente acquisito. Per gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali l’eventuale differenza più favorevole di trattamento economico è concessa a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti;
m) per quanto concerne la corrispondenza tra le qualifiche dei funzionari ed i gradi degli ufficiali, si fa riferimento all’Art. 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
n) le disposizioni di cui all’Art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si estendono agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601. Agli ufficiali provenienti dai sottufficiali, ex combattenti o partigiani, in servizio al 1° gennaio 1971, che non abbiano fruito della ricostruzione di carriera prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5, ultimo comma, e 9 della stessa legge;
o) il personale che al 31 dicembre 1972 rivestiva la qualifica di commissario capo di pubblica sicurezza o di ispettrice superiore di polizia femminile, e che alla entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, non ricopriva la qualifica di vice questore aggiunto o di ispettrice capo aggiunto è inquadrato nel ruolo di cui all’Art. 155, ultimo comma, della stessa legge 11 luglio 1980, n. 312 ;
p) i dirigenti generali di pubblica sicurezza nonché, qualora entro i sessanta giorni successivi all’entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato domanda per il passaggio nei ruoli ad esaurimento di cui al punto X), numero 27, dell’Art. 36, i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono inquadrati nella qualifica di dirigenti generali-prefetti, conservando l’anzianità di grado o qualifica, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, tenuto conto della necessità di predisporre le strutture dirigenziali unitarie per l’attuazione della legge e per l’organizzazione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. L’inquadramento è disposto con decreto del Ministro dell’interno, sentiti gli interessati, entro il limite dei diciassette posti di cui al primo comma dell’Art. 42, detratti da tale contingente i posti da accantonare in applicazione dell’ultimo comma dello stesso Art. ;
q) per la copertura dei posti eventualmente disponibili nel contingente di cui al primo comma dell’Art. 42 dopo gli accantonamenti e gli inquadramenti di cui alla lettera precedente e proporzionalmente alle vacanze che si verranno a determinare, si provvede con la nomina di altrettanti dirigenti generali-prefetti, livello C, scelti tra i dirigenti di pubblica sicurezza ed i maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non abbiano optato per il passaggio nel ruolo ad esaurimento entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della presente legge un posto è riservato ai maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
r) nella prima applicazione della presente legge, il vice capo della polizia che esercita le funzioni vicarie ed il tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in carica al momento dell’entrata in vigore della legge stessa e che abbiano almeno quattro anni di anzianità nella qualifica o nel grado sono inquadrati nella qualifica di prefetti di prima classe;
s) nelle commissioni di avanzamento di cui all’Art. 8 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, il tenente generale ispettore del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è sostituito dal direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza (95).
(95) Lettera aggiunta dall’art. 3, L. 24 novembre 1981, n. 675.
Art. 97. Tabelle organiche dei dirigenti
Nel quadro A della tabella III dell’allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le parole: «Capo della polizia e dirigenti», «Capo della polizia e prefetto» e «Capo della polizia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza e dirigenti» «Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza e prefetto», «Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza».
I posti di tenente generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla tabella prevista dall’Art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono soppressi.
Dieci posti di dirigente generale della pubblica sicurezza di cui al quadro C della tabella III dell’allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati in aumento, insieme a quelli di cui al precedente comma, nella qualifica di dirigente generale, livello funzionale C, dell’Amministrazione civile dell’interno, di cui al quadro A della tabela III medesima.
I dirigenti generali di pubblica sicurezza e i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti generali dell’Amministrazione civile dell’interno secondo le modalità previste dall’Art. precedente.
Art. 98. Banda musicale
Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per adeguare l’ordinamento della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al nuovo ordinamento della Polizia di Stato, apportando le necessarie modificazioni per qualificare adeguatamente le capacità, i titoli professionali del personale nonché il valore artistico del complesso.
Art. 99. Rapporti informativi e schede valutative. Disciplina transitoria
Fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto occorrente, sono dettate, con decreto del Ministro dell’interno, sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale, le norme sulla compilazione dei rapporti informativi delle schede valutative, dei giudizi complessivi e dei giudizi di revisione, previsti dagli attuali ordinamenti.
Art. 100. Amministrazione e contabilità
Sino all’emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza restano operanti le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché quelle sulla contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma di contabilità applicate nei confronti del Corpo stesso.
Gli stanziamenti di bilancio previsti per l’esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell’Amministrazione della pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Le spese relative alla pulizia delle caserme in uso al Ministero dell’interno e destinate all’accasermamento del personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri, già a carico dei conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno
Art. 101. Matrimonio per gli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza
Le norme che disciplinano per il personale dell’Amministazione della pubblica sicurezza la facoltà di contrarre matrimonio sono abrogate.
Art. 102. Concorso pubblico straordinario per ispettore
Per la copertura di un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e ove non determinati per non più di 500 posti, il Ministro dell’interno è autorizzato a bandire, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un pubblico concorso stabilendo il numero dei posti messi a concorso in ciascuna regione e nell’ambito di esse per ciascuna provincia.
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all’Art. 52.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso è fissato in 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la prova d’esame dovrà avere inizio entro i successivi 60 giorni.
Il concorso consiste in un esame colloquio vertente sulle seguenti materie:
diritto penale e diritto processuale penale; nozioni di diritto costituzionale e di diritto amministrativo; legislazione speciale amministrativa in materia di pubblica sicurezza.
In deroga a quanto previsto dall’Art. 59, il Ministro dell’interno stabilisce, con proprio decreto, per il concorso di cui al primo comma, la composizione della commissione esaminatrice e, in relazione al numero dei concorrenti, anche la costituzione di più commissioni distaccate in capoluoghi di regione, nonché i criteri per l’accertamento della idoneità fisico-psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali.
I vincitori del concorso sono nominati allievi ispettori e inviati a frequentare, per la durata di sei mesi, un corso preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa, secondo il programma da stabilire con decreto del Ministro dell’interno.
Gli allievi completeranno la loro formazione professionale frequentando un apposito corso di tre mesi presso la Scuola superiore di polizia secondo il programma da stabilire con decreto del Ministro dell’interno.
Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso una o più regioni in ordine di preferenza cui chiede di essere assegnato a prestare servizio.
Le assegnazioni a ciascuna provincia avverranno secondo l’ordine di graduatoria tenendo conto delle preferenze circa la sede regionale di servizio espresse dal candidato secondo le modalità fissate nel precedente comma.
I vincitori del concorso di cui al presente Art. possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa solo dopo quattro anni dall’ingresso in carriera.
Per quanto non diversamente previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge per il personale del ruolo degli ispettori.
Art. 103. Personale amministrativo
Per esigenze di carattere amministrativo dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, nelle more della revisione degli organici di cui all’Art. 40, gli organici del’Amministrazione civile dell’interno sono aumentati di 1.200 posti per gli impiegati della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia, di 1.100 posti del ruolo di archivio, di 650 posti della carriera di concetto amministrativo e di 50 posti della carriera direttiva amministrativa per un totale di tremila unità. Per la copertura dei posti suddetti si provvedera con i seguenti criteri:
per la copertura dei posti della carriera di concetto amministrativa e direttiva amministrativa saranno utilizzate integralmente le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979, nel 1980 e in corso di espletamento all’entrata in vigore della presente legge per lo accesso alle anzidette carriere;
per la copertura dei posti della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia e del ruolo di archivio saranno utilizzate fino al 50 per cento dei posti disponibili le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979 e nel 1980 o in corso di espletamento all’entrata in vigore della presente legge per l’accesso alle anzidette carriere.
Per la copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti dagli idonei il Ministro dell’interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all’Art. 102 ed a fissarne le prove d’esame e le modalità ad esse relative, anche in deroga alle vigenti disposizioni.
Per la copertura fino al 30 per cento dei posti derivanti dall’ampliamento dei ruoli di cui all’Art. 40, il Ministro dell’interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all’Art. 102 ed a fissarne le prove d’esame e le modalità ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni.
La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovraintendenti è proporzionalmente ridotta di 2.500 unità a compensazione della spesa di cui ai precedenti commi.
Art. 104. Norme transitorie in materia di giurisdizione
I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all’autorità giudiziaria competente per territorio e per materia.
I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla corte di appello o alla corte di assise di appello competenti per territorio.
Art. 105. Condono disciplinare
Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte ai funzionari civili della pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro dell’interno.
Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.
Art. 106. Organico dei ruoli direttivi e dirigenziali
Sino a che non saranno stabilite le nuove dotazioni organiche dei ruoli direttivi e dirigenziali, l’organico, fermo quanto stabilito dall’Art. 97, è costituito dalla somma degli attuali organici previsti per i funzionari dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici del Corpo della polizia femminile.
Art. 107. Passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato
Il Governo della Repubblica e delegato ad emanare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per l’eventuale passaggio degli attuali appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza ad altre amministrazioni dello Stato e degli attuali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad altri corpi militari dello Stato, con l’osservanza dei seguenti criteri:
1) consentire agli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza, provenienti dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal Corpo di polizia femminile conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, il passaggio all’Amministrazione civile dell’interno e ad altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli dell’amministrazione ricevente;
2) consentire agli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ivi compresi gli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e riserva, rimanendo questi nelle stesse posizioni, il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalità e criteri determinati di concerto fra i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi. Agli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e di riserva il passaggio è consentito nella stessa posizione anche alle armi e corpi di provenienza;
3) possibilità, per gli aventi diritto, di esercitare le facoltà di cui sopra non oltre tre mesi dall’attuazione dei decreti delegati di cui agli articoli 36 e 40 della presente legge (96).
(96) Per l’attuazione della delega, vedi il D.P.R. 24 Luglio 1981, n. 551.
Art. 108. Cessazione anticipata dal servizio
Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, per l’eventuale anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell’attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con l’osservanza dei seguenti criteri:
a) consentire ai generali e colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di età, ed ai primi dirigenti, dirigenti superiori e generali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età di richiedere l’anticipata cessazione dal servizio;
b) consentire ai tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai vice questori aggiunti dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, di richiedere l’anticipata cessazione dal servizio;
c) consentire alle ispettrici e alle assistenti della polizia femminile, che abbiano compiuto il quarantatreesimo anno di età, di richiedere l’anticipata cessazione dal servizio;
d) consentire agli appuntati, ai vice-brigadieri, brigadieri e marescialli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano rispettivamente compiuto il cinquantaquattresimo, il cinquantaseiesimo ed il cinquantottesimo anno di età, di richiedere l’anticipata cessazione dal servizio.
La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione al grado o alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione dal servizio nonché l’applicazione dei benefici di cui all’Art. 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543.
Nel caso in cui non esista grado o qualifica superiore vengono attribuiti tre scatti di anzianità con pari decorrenza.
L’attribuzione dei benefici di cui ai commi precedenti non è cumulabile con altri benefici salvo l’eventuale trattamento privilegiato di quiescenza (97).
(97) Per l’attuazione della delega, vedi il D.P.R. 24 Luglio 1981, n. 552.
Art. 109. Emanazione dei decreti delegati
Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere o trascorsi sessanta giorni, lo schema di decreto delegato è sottoposto all’esame preliminare del Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.
Acquisito tale parere o trascorsi i trenta giorni, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.
Art. 110. Mutamento di denominazioni
Le denominazioni Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e Corpo della polizia femminile, previste dalle leggi vigenti, sono sostituite dalla denominazione Polizia di Stato.
Art. 111. Regolamento di servizio della amministrazione della pubblica sicurezza e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Il regolamento di servizio dell’amministrazione della pubblica sicurezza è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.
Nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni.
In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 112. Trattamento pensionistico nella fase di transazione
Al personale che cessa dal servizio dopo l’entrata in vigore della presente legge e prima dell’attuazione dell’ordinamento previsto dall’Art. 36 si applica, qualora più favorevole ed ai soli fini pensionistici, l’inquadramento ed il relativo trattamento economico spettante al personale in servizio avente la stessa qualifica.
Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che all’atto dell’entrata in vigore della presente legge si trovi nella posizione di ausiliaria, di riserva e di congedo assoluto spetta lo stesso trattamento normale ed eventuale, dei parigrado dell’Arma dei carabinieri in analoga posizione.
Art. 113. Relazione del Ministro dell’interno
Il Ministro dell’interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’attività delle forze di polizia e sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale (98)
(98) Vedi, anche, l’art. 17, L. 26 marzo 2001, n. 128
Art. 114. Divieto di iscrizione ai partiti politici
Fino a che non intervenga una disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell’Art. 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all’Art. 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politic (99) .
(99) Ulteriori proroghe di un anno ciascuna sono state disposte dalla L. 24 aprile 1982, n. 174 (Gazz. Uff. 26 aprile 1982, n. 113); dalla L. 23 aprile 1983, n. 121 (Gazz. Uff. 23 aprile 1983, n. 111); dalla L. 24 aprile 1984, n. 93 (Gazz. Uff. 30 aprile 1984, n. 118) e dalla L. 24 aprile 1985, n. 149 (Gazz. Uff. 26 aprile 1985, n. 98) tutte entrate in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione. Una ulteriore proroga di un anno è stata disposta dal D.L. 18 aprile 1986, n. 118 (Gazz. Uff. 24 aprile 1986, n. 95), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 17 giugno 1986, n. 284 (Gazz. Uff. 23 giugno 1986, n. 143), entrata in vigore, per effetto dell’art. 2, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Una ulteriore proroga di un anno è stata disposta dall’art. 1, D.L. 27 agosto 1987, n. 349 (Gazz. Uff. 27 agosto 1987, n. 199), convertito in legge con L. 23 ottobre 1987, n. 431 (Gazz. Uff. 26 ottobre 1987, n. 250), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La legge di conversione citata ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 aprile 1987, n. 153, e 27 giugno 1987, n. 241, non convertiti in legge. Una ulteriore proroga di un anno è stata disposta dal D.L. 22 aprile 1988, n. 128 (Gazz. Uff. 23 aprile 1988, n. 95), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 13 giugno 1988, n. 209 (Gazz. Uff. 18 giugno 1988, n. 142). Successivamente, un’altra proroga di un anno è stata disposta dall’art. 1, D.L. 21 aprile 1989, n. 135 (Gazz. Uff. 22 aprile 1989, n. 94), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 14 giugno 1989, n. 235 (Gazz. Uff. 21 giugno 1989, n. 143). Una ulteriore proroga al 31 dicembre 1990, è stata disposta dall’art. 1, D.L. 2 aprile 1990, n. 81 (Gazz. Uff. 24 aprile 1990, n. 95) e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 20 giugno 1990, n. 159 (Gazz. Uff. 22 giugno 1990, n. 144).
Art. 115. Copertura dell’onere finanziario
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in ragione di anno in lire 205 miliardi, si provvede nell’anno finanziario 1981 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all’uopo utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, lo specifico accantonamento e quanto a lire 5 miliardi una quota dell’accantonamento: «Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti».
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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