Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza
Pubblicata nel Supp. Ord. alla Gazz. Uff. 17 ottobre 1986, n. 242.
Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 1.
1. A decorrere dal 25 giugno 1982, il numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all’articolo 39, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, è modificato, rispettivamente, come segue:
a) un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento;
b) un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento (3).
(3) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 2.
… (4) (5).
(4) Aggiunge l’art. 53-bis al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.
(5) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 3.
… (6) (7).
(6) Aggiunge un comma dopo l’ultimo, all’art. 7, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338.
(7) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 4.
… (8) (9).
(8) Aggiunge un comma, dopo l’ultimo, all’art. 33, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338.
(9) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 5.
1. Ferme restando le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 9 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, per il primo concorso per l’accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato, le modalità di espletamento del concorso, l’individuazione delle categorie di titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno (10).
(10) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 6.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge, per apportare al D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 742 , le modifiche necessarie al fine di adeguarne la normativa a quella dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337 (11).
(11) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 7.
… (12) (13).
(12) Sostituisce i commi primo e secondo dell’art. 9, D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.
(13) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 8.
… (14) (15).
(14) Sostituisce l’ultimo comma dell’art. 9, D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.
(15) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 9.
… (16) (17).
(16) Sostituisce il primo comma dell’art. 1, L. 8 luglio 1980, n. 343.
(17) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 10.
… (18) (19).
(18) Sostituisce, con due commi, il comma nono dell’art. 47, L. 1° aprile 1981, n. 121. Vedi, anche, l’art. 1, D.L. 4 agosto 1987, n. 325.
(19) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 11.
… (20) (21).
(20) Sostituisce la lettera b) del comma primo dell’art. 8, D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.
(21) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 12.
… (22) (23).
(22) Sostituisce l’art. 46, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.
(23) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 13.
1. La domanda prevista dall’articolo 46 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, come sostituito dal precedente articolo 12, deve essere inoltrata entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge (24).
(24) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 14.
1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge attività tecnico-scientifica o tecnica può chiedere di essere inquadrato nei ruoli istituiti con il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, con le modalità previste dagli articoli 46 e seguenti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.
2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito, della Marina e dell’Aereonautica che prestano servizio da almeno due anni nell’Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi dell’art. 80 della L. 13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento è subordinata al nulla ostadell’amministrazione di appartenenza (25) (26).
(25) Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(26) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 15.
1. Le disposizioni dell’articolo 94 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si applicano anche alla Polizia di Stato, nonché al personale dell’Amministrazione civile dell’interno autorizzato a guidare veicoli della Polizia di Stato (27).
(27) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 16.
1. Al personale inquadrato nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal ruolo delle ispettrici del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica il terzo comma dell’art. 46 del D.P.R. 29 dicembre 1973, numero 1092 (28).
2. Al personale inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, proveniente dal ruolo delle assistenti del discolto Corpo di polizia femminile, si applica l’articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 (29).
(28) Vedi, anche, l’art. 17, L. 7 agosto 1990, n. 232.
(29) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 17.
1. Ove sia disposto di assicurare, per turni anche unici, servizi interni di caserma presso reparti dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, al settimanale, un compenso orario, non cumulabile con quello per lo straordinario e cumulabile con l’indennità per servizio notturno e festivo, in misura non inferiore al 10% di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. Con autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti generali, d’intesa previa informazione alle rappresentanze militari centrali ai sensi dell’articolo 59, sono stabiliti l’entità del compenso e la tipologia dei servizi, nell’ambito delle somme assegnate con decreto 25 luglio 1990 del Ministeri della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro (30) (31).
(30) Articolo così sostituito dall’art. 64, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
(31) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 18.
1. L’indennità di servizio notturno di cui all’articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, ed all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, nonché quella per servizio festivo di cui all’articolo 6 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e successive modifiche, è estesa, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, al personale delle forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella misura fissata per la Polizia di Stato (32).
(32) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 19.
1. Ferma restando la dotazione organica del personale di cui all’articolo 40 della legge 1° aprile 1981, n. 121, complessivamente fissata nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, modificato dal decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 1985, e dalla legge 30 luglio 1985, n. 445, per l’espletamento di specifiche attività di supporto degli uffici centrali e periferici delle autorità di pubblica sicurezza, la dotazione delle sottoelencate qualifiche previste nella tabella citata sono adeguate con variazioni a fianco di ciascuna indicate:
idraulico specializzato,
termomeccanico da 200 a 50
idraulico da 5 a 155
2. Per le esigenze indicate nel precedente comma 1, il personale con qualifica di idraulico specializzato, termomeccanico, oltre a disimpegnare i compiti previsti nella medesima tabelta II del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, provvede alla manutenzione ed alla riparazione delle apparecchiature di erogazione di carburante in uso al Ministero dell’interno.
3. Alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la qualifica di inquadramento di redattoreinterprete è sostituita dalla qualifica di esperto in lingue straniere (33).
(33) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 20.
… (34) (35).
(34) Sostituisce il comma diciannovesimo dell’art. 43, L. 1° aprile 1981, n. 121.
(35) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 21.
1. Per le esigenze dei reparti a cavallo della Polizia di Stato, nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, come modificata dal decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 1985, e dalla legge 30 luglio 1985, n. 445, è istituita, tra le qualifiche ricomprese nella seconda qualifica funzionale, quella di addetto ai quadrupedi-conducente con la dotazione organica di 25 posti (36).
2. In relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, nell’ambito della seconda qualifica funzionale ivi indicata, è diminuita di un egual numero la dotazione organica della qualifica di manovale.
3. Le mansioni del personale di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell’interno.
4. Alla copertura dei posti si provvede mediante concorso pubblico per esami consistenti in una prova pratica professionale integrata da un colloquio secondo le modalità stabilite, per le qualifiche di corrispondente livello, nel quadro A annesso al regolamento di attuazione dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
5. Della commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente comma 4, da costituirsi a norma dell’articolo 8 del regolamento ivi indicato, in luogo dell’esperto è chiamato a far parte un funzionario della Polizia di Stato in servizio presso i reparti a cavallo.
6. Salvo il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti leggi, per la partecipazione al concorso è richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico (37).
(36) Con D.M. 11 novembre 1986 (Gazz. Uff. 25 novembre 1986, n. 274) sono state determinate le mansioni del personale della qualifica di addetto ai quadrupedi-conducente.
(37) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 22.
1. Le disposizioni dettate dall’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il passaggio alla qualifica di programmatore di archivio automatizzato si applicano anche al personale inquadrato nelle qualifiche di operatore di consolle di centro elaborazione dati e di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati.
2. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabilite le modalità di attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto indicato nel precedente comma 1 (38).
(38) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 23.
1. Il personale appartenente alle soppresse carriere di concetto ed esecutive che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, risultava già impiegato presso i centri di elaborazione dati con mansioni corrispondenti alle qualifiche di analista programmatore, coordinatore di operatori, programmatore e conservatore di materiale di centro elaborazione dati, con decorrenza dalla stessa data è inquadrato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche predette, previo superamento di una prova pratica.
2. Per l’inquadramento di cui al precedente comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 30 e dall’articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (39).
(39) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 24.
1. Il personale dell’Amministrazione civile dell’interno che alla data del 24 aprile 1982 svolgeva le mansioni tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, può accedere nei predetti ruoli tecnici, qualora ne faccia domanda entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, secondo le norme degli articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (40).
(40) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 25.
1. I benefici di cui all’articolo 36, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono estesi agli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza reclutati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510 (41), nonché agli ufficiali provenienti dal ruolo ordinario ex combattenti o partigiani.
2. I suddetti benefìci sono altresì estesi agli ufficiali del disciolto Corpo, assimilati o equiparati agli ex combattenti (42).
(41) Recante norme per la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale.
(42) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 26.
1. Al primo comma dell’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo le parole: «funzionari dei servizi di sicurezza», sono aggiunte le seguenti: «nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11» (43).
(43) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 27.
1. La Scuola superiore dell’Amministrazione dell’interno provvede alla attuazione dei corsi e dei seminari per la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento del personale dirigente e del restante personale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, direttamente o mediante apposite convenzioni anche con organizzazione di tipo residenziale. In quest’ultimo caso, ai partecipanti viene corrisposta, ove spetti, l’indennità di missione ridotta ad un terzo.
2. L’Amministrazione dell’interno provvede, con osservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 3 della legge 18 marzo 1982, n. 90, all’acquisizione di immobili da destinare in uso alla Scuola per lo svolgimento delle attività indicate dal precedente comma 1.
3. Per la nomina dei docenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341 (44).
(44) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 28.
1. L’allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell’interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all’articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (45).
(45) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 29.
1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella I allegata alla presente legge (46).
(46) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 30.
1. Al personale della Polizia di Stato, in servizio alla data del 25 aprile 1981, che abbia assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardia aggiunta o ausiliaria, vengono attribuiti aumenti periodici, non riassorbibili, pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento per ogni biennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità di aggiunto o di ausiliario.
2. L’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è abrogato (47).
(47) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 31.
1. Le disposizioni dell’articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applicano al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza nell’espletamento del servizio (48).
(48) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 32.
… (49) (50).
(49) Aggiunge un comma all’art. 52, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
(50) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 33.
1. Il personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha conseguito, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, l’avanzamento al grado di vice brigadiere, è ammesso allo scrutinio per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di sovrintendente, al compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita (51).
(51) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 34.
1. Per le esigenze connesse al funzionamento dei servizi nelle comunità del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Ministero dell’interno è autorizzato a provvedere alla copertura fino a un sesto dei posti portati in aumento nelle dotazioni organiche delle qualifiche di cuciniere, di addetto ai servizi di pulizia e di addetto ai servizi di ristoro e mensa mediante inquadramenti di coloro che, alla data del 30 giugno 1986, abbiano prestato, a qualsiasi titolo, per un periodo non inferiore a un anno, risultante documentalmente, la propria opera a tempo pieno, presso le predette comunità nell’espletamento delle mansioni relative alle menzionate qualifiche e che risultino in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio.
2. L’inquadramento di cui al precedente comma 1 ha luogo, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dell’attività svolta e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo che gli interessati abbiano superato una prova pratica inerente alla qualifica cui aspirano (52) (53).
(52) Per l’interpretazione autentica del presente art. 34, vedi l’art. 5, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(53) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 35.
[1. Il personale della Polizia di Stato che riveste la qualifica di assistente capo od assistente da almeno due anni può conseguire, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, la promozione alla qualifica di vicesovrintendente mediante concorso per titoli di servizio ed una prova scritta di carattere teorico-pratico ed aver frequentato un corso di aggiornamento e formazione della durata di tre mesi.
2. Il colloquio verte sulle materie del corso.
3. La promozione alla qualifica di vicesovrintendente è cqnferita secondo l’ordine della graduatoria dell’esame di fine corso] (54) (55).
(54) Abrogato dall’art. 18, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel testo sostituito dall’art. 20, L. 1° febbraio 1989, n. 53.
(55) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 36.
1. I marescialli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, idonei ai concorsi per l’inquadramento nelle qualifiche dei ruoli degli ispettori, all’atto della cessazione dal servizio per limiti di età, a domanda, per infermità o per decesso, qualora non abbiano conseguito l’inquadramento nella qualifica di ispettore capo, sono promossi a detta qualifica dal giorno precedente alla cessazione dal servizio (56).
(56) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 37.
… (57) (58).
(57) Sostituisce l’art. 9, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336.
(58) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 38.
1. I posti nelle qualifiche del ruolo degli ispettori di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, come modificato dal precedente articolo 37, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno comunque disponibili nelle aliquote riservate di cui al predetto articolo 9, sono attribuiti mediante un concorso straordinario per titoli di servizio ed una prova consistente in domande e risposte su argomenti prefissati.
2. Al concorso straordinario è ammesso il personale della Polizia di Stato in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso che, all’atto dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, rivestiva uno dei gradi di maresciallo del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
3. I vincitori del concorso, che devono frequentare il corso di aggiornamento previsto dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sono inquadrati nelle qualifiche del ruolo degli ispettori secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, in quanto applicabili. In ogni caso detto personale non potrà precedere nel ruolo l’ultimo dei vincitori dei concorsi previsti ai citati articoli.
4. Gli idonei al predetto concorso, che devono frequentare il corso contemplato dal precedente comma 3, verranno collocati nella qualifica di vice ispettore in soprannumero riassorbibile (59).
(59) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 39.
1. Ai fini dell’inquadramento previsto dal precedente articolo 38 vengono compilate tre distinte graduatorie rispettivamente per i marescialli di prima, seconda e terza classe. L’inquadramento ha luogo secondo l’ordine delle tre graduatorie, ed all’interno delle stesse secondo l’ordine risultante dall’esito del concorso (60).
(60) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 40.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, come modificato dall’articolo 37 della presente legge, 400 posti della qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato sono attribuiti mediante un concorso straordinario per titoli di servizio e colloquio, al quale è ammesso esclusivamente il personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato che non abbia titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 38.
2. I vincitori del concorso devono frequentare il corso di aggiornamento previsto dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 (61).
(61) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 41.
1. I concorsi di cui agli articoli 38 e 40 sono indetti con decreto del Ministro dell’interno da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del personale.
2. Le modalità di svolgimento dei concorsi sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno nel rispetto dei seguenti criteri:
a) individuazione dei titoli di servizio e delle materie per la prova prevista, tale da valorizzare, in relazione alle finalità del concorso, l’esperienza e la capacità professionale;
b) individuazione di un punteggio massimo per i titoli di servizio pari al doppio del punteggio massimo per la prova prevista;
c) individuazione del punteggio minimo da conseguire nella prova prevista.
3. Le graduatorie si formano sulla base dei punteggi complessivi riportati dai candidati (62).
(62) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 42.
… (63) (64).
(63) Sostituisce l’art. 27, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
(64) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 43.
… (65) (66).
(65) Sostituisce l’art. 15, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336.
(66) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 44.
1. Anche al personale della Polizia di Stato si applicano il comma primo dell’articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall’articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e il penultimo comma dell’articolo 140 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.
2. Al personale delle forze di polizia che al 1° gennaio 1983 è inquadrato, in applicazione dell’articolo 3 della legge 12 agosto 1982, n. 569 , e dell’articolo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 , in un livello diverso da quello di appartenenza al 31 dicembre 1982, lo stipendio è determinato con le seguenti modalità:
a) transito nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982 con l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 2 e dall’art. 3, commi primo e secondo, del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 ;
b) inquadramento nel nuovo livello con le modalità di cui al citato art. 138, comma primo, della L. 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall’art. 18 del richiamato D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito dalla citata L. 6 agosto 1981, n. 432 (67).
(67) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 45.
… (68) (69).
(68) Sostituisce il terzultimo comma dell’art. 5, L. 1° aprile 1981, n. 121.
(69) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 46.
1. … (70).
2. … (71) (72).
(70) Il comma che si omette modifica il primo comma dell’art. 52, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336.
(71) Il comma che si omette sostituisce il comma secondo dell’art. 52, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336.
(72) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 47.
… (73) (74).
(73) Sostituisce l’ultimo comma dell’art. 40, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336.
(74) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 48.
1. Ai fini del computo dell’anzianità pregressa prevista dall’articolo 17, comma secondo, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, il servizio comunque prestato dai sottufficiali anche in carriere militari diverse o inferiori è valutato, a sanatoria, nel quinto livello retributivo, a decorrere dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1984 (75).
(75) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 49.
1. Anche a modifica degli effetti economici scaturiti in applicazione dell’articolo 9, comma secondo, del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 , e dell’art. 2, comma quarto, della L. 20 marzo 1984, n. 34, fino a quando non interverrà l’accordo sindacale successivo a quello del 15 dicembre 1983, rimane in vigore l’art. 34 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338 (76).
(76) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 50.
… (77) (78).
(77) Sostituisce l’art. 54, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.
(78) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 51.
[1. Per il computo dell’anzianità prevista nei decreti di attuazione della L. 1° aprile 1981, n. 121, ai fini dell’inquadramento nelle nuove qualifiche e della progressione in carriera, nonché ai fini della partecipazione ai concorsi di passaggio a carriera o a qualifica superiore, si applicano le disposizioni dell’articolo 41 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
2. Il personale interessato è ammesso a beneficiare per una sola volta del riconoscimento di cui al precedente comma 1, che, in ogni caso, non compete a coloro che ne abbiano già usufruito anteriormente all’entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121] (79) (80).
(79) Articolo abrogato prima dall’art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139 e poi dall’art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(80) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 52.
1. Il comma quinto dell’art. 30 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, non si applica al personale con qualifiche di commesso e di aiuto legatore libri, che è inquadrato, anche in soprannumero e con l’anzianità maturata in dette qualifiche, nelle corrispondenti qualifiche di commesso o legatore dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo (81).
(81) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 53.
1. Nella prima applicazione della presente legge, per il personale che alla data del 25 giugno 1982 aveva già maturato i requisiti di anzianità previsti negli artt. 35 e 36 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, la durata dei corsi ivi indicati è ridotta a due mesi (82).
(82) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 54.
… (83) (84).
(83) Sostituisce il primo comma dell’art. 36, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340.
(84) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 55.
1. Il Ministro dell’interno rilascia i titoli per l’esercizio delle attività di volo del personale della Polizia di Stato.
2. I requisiti per l’ammissione ai corsi, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, nonché per il rilascio, il rinnovo, la revoca e le sospensioni dei titoli, sono stabiliti con decreto ministeriale.
3. I titoli di cui al precedente comma 1 sono:
a) brevetto di pilota di elicottero;
b) brevetto di pilota aereo;
c) brevetto di specialista di elicottero;
d) brevetto di specialista aereo;
e) brevetto di osservatore.
4. Oltre ai brevetti base di cui al precedente comma 3, con decreto del Capo della polizia, sono stabiliti i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali.
5. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 43, comma diciottesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le indennità speciali da corrispondere al personale della Polizia di Stato che svolge attività di volo coincidono con quelle di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relativi supplementi previsti per il personale militare, secondo l’allegata tabella II (85).
6. Si applicano inoltre le norme sulla cumulabilità di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 505 (86) (87).
(85) Vedi, anche, l’art. 3, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, e l’art. 56, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
(86) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(87) Vedi, anche, l’art. 3, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, e l’art. 56, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
Art. 56.
1. Le norme previste dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, si applicano anche agli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza (88) (89).
(88) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(89) Per l’abrogazione del presente articolo, vedi l’art. 2268, comma 1, n. 838), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.
Art. 57.
1. Per il perfezionamento del periodo di prova di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, l’assegnazione alle prefetture dei vincitori di concorsi prevista dal comma terzo del medesimo articolo ha luogo dopo l’espletamento del corso di formazione professionale di cui al comma quarto del citato articolo 14 (90).
(90) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 58.
1. … (91).
2. Nell’articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al comma ventesimo, dopo la parola: «prefetti» sono aggiunte le seguenti: «e ai direttori centrali del Ministero» (92).
(91) Il comma che si omette aggiunge un comma, dopo il ventunesimo, all’art. 43, L. 1° aprile 1981, n. 121.
(92) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 59.
1. Per le esigenze di sicurezza connesse alle funzioni esercitate è posto a disposizione del Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza – un alloggio nell’ambito delle strutture dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, con spesa a carico dello Stato (93).
(93) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 60.
… (94) (95).
(94) Sostituisce l’art. 48, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.
(95) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 61.
1. All’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , dopo le parole: «gli accertamenti medico-legali», sono aggiunte le seguenti: «e le relative procedure».
2. … (96) (97).
(96) Il comma che si omette aggiunge un comma all’art. 77, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
(97) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 62.
1. Nell’articolo 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150, al comma 7, numero 2), le parole: «restanti unità» sono sostituite con le seguenti: «restanti 706 unità, utilizzando gli aspiranti allievi agenti risultati idonei, secondo l’ordine della graduatoria, dopo aver proceduto all’assunzione dei 2.000 allievi indicati al precedente comma 2, e gli altri» (98).
(98) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Art. 63.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in annue lire 67 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede:
a) quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1986, all’uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione sul nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»;
b) quanto a lire 10 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;
c) quanto a lire 7 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (99).
(99) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
TABELLA I (100) (101)
(100) La presente tabella, come modificata dall’art. 3, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, sostituisce la tabella A allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 della presente legge.
(101) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l’art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Tabella II (102)
EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO A QUELLO DELLE FORZE ARMATE
QUADRO A
Piloti di elicottero
Forze armate | Polizia di Stato |
Ufficiali, marescialli e sergenti maggiori con 14 anni di servizio | Dirigenti, commissari,ispettori, sovrintendenti capi, sovrinten denti principali, sovrintenden ti con 14 anni di servizio e assistenti con 14 anni di ser vizio |
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio, sergenti. | Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, vice sovrin| tendenti, assistenti con meno di 14 anni e agenti |
QUADRO B
Piloti osservatori (piloti di aereo leggero)
Forze armate | Polizia di Stato |
Ufficiali, marescialli e sergenti maggiori con 14 anni di servizio | Dirigenti, commissari,ispettori, sovrintendenti capi, sovrintendenti principali, sovrintendenti con 14 anni di servizio e assistenti con 14 anni di servizio |
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio, sergenti. | Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, vice sovrintendenti, assistenti con meno di 14 anni e agenti |
QUADRO C
Osservatori
Forze armate | Polizia di Stato |
Ufficiali osservatori A.M. | Dirigenti, commissari, ispettori sovrintendenti |
QUADRO D
Specialisti (facenti parte degli equipaggi fissi di volo)
Forze armate | Polizia di Stato |
Ufficiali, marescialli e sergenti maggiori con 14 anni di servizio | Dirigenti, direttivi, ispettori sovrintendenti capi, sovrintendenti principali, sovrintendenti con 14 anni di servizio e assistenti con 14 anni di servizio |
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio, sergenti. | Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, vice sovrintendenti, assistenti con meno di 14 anni e agenti |
(102) Tabella cosí sostituita dall’art. 26 e dalla tabella allegata alla L. 7 agosto 1990, n. 232
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