Legge 18 maggio 1989, n. 203
Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 maggio 1989, n. 125.
Art. 1.
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell’interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:
a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;
b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;
d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l’alloggio collettivo in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l’impiego.
2. Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.
Art. 2.
1. Qualora presso l’organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, nelle situazioni di impiego e ambientali di cui all’articolo 1, lettera a), b) e c), il Ministro dell’interno è autorizzato a provvedere, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio, con propri decreti, ai sensi dell’articolo 55 del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive modificazioni.
2. Nel caso previsto dalla lettera b) dell’articolo 1, allorché si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l’onere a carico dell’Amministrazione non può eccedere il doppio del controvalore della razione viveri, nonché delle integrazioni vitto e dei generi di conforto, di cui alle tabelle annesse agli stati di previsione del Ministero della difesa.
Art. 3.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche al personale dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle altre forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che si trovi nelle condizioni di impiego e ambientali di cui all’articolo 1. I relativi provvedimenti sono adottati dai Ministri interessati, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa.
2. È data sanatoria per le gestioni, ivi compreso il relativo trattamento alimentare, delle mense obbligatorie di servizio operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso enti, comandi e reparti della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in particolari situazioni di impiego e ambientali diverse da quelle previste dal primo comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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