OGGETTO: Liquidazione delle competenze agli eredi – chiarimenti.
Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimento in merito all’istruttoria per la liquidazione degli emolumenti da corrispondere agli eredi dei dipendenti della Polizia di Stato deceduti.
In proposito. si rammenta preliminarmente che con circolare n.333- G/ZSOl/AA.GG.IG3 del 23 settembre 2016 – nel precisare che l’art. 2. comma 47, del decreto legge 3 ottobre 2006. n. 262. convertito con modificazioni dalla logge 29
novembre 2006, n. 286, ha nuovamente istituito i’imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990. n. 346 – sono state fornite indicazioni relative alla gestione dell’istruttoria per la liquidazione di somme spettanti agli eredi iure successions.
In merito, si chiarisce che gli obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione sono individuati dall’articolo 28, comma 2, del citato decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. ovvero “i chiamati all’eredità e i legatori anche nel caso di apertura della dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali, gli
immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, gli amministratori dell ‘eredità e i curatori delle eredità giacenti gli esecutori testamentari”.
Inoltre, l’art. 48, comma 3, del medesimo decreto legislativo pone divieto ai terzi debitori del defunto di pagare somme dovute agli eredi, legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita prova della presentazione della dichiarazione di successione o se non è stato dichiarato per iscritto dal’’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.
Ciò premesso, le disposizioni di cui sopra, in base all’esplicita previsione dell’articolo 14, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1079, riguardano la corresponsione delle somme dovute agli eredi laddove non esistano i soggetti indicati dal primo comma del medesimo articolo 14. [segue…]
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