Oggetto: Mancata ricostruzione giuridica del personale promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente e persistente penalizzazione in relazione alla progressione di carriera.

Egregio Sig. Capo della Polizia
facendo seguito alle precedenti note di questa Segreteria
Nazionale relative all’oggetto, in particolare a quella dell’11 luglio u.s. con la quale oltre a mettere
in evidenza le enormi iniquità provocate dalla mancata ricostruzione giuridica avevamo
sottolineato la necessità di scongiurare il rischio di estendere gli effetti della persistente
penalizzazione nella progressione di carriera del personale che ha la sola ‘colpa’ di aver fatto
accesso alla qualifica di vice sovrintendente attraverso la promozione per meriti straordinari, con la
presente torniamo a sollecitare un intervento dell’Amministrazione che, anche alla luce delle
numerose recenti decisioni della Giustizia Amministrativa sui vari ricorsi proposti, si ritiene non
più rimandabile per restituire dignità al personale coinvolto, ripristinando equità di
trattamento rispetto alla grave penalizzazione subita, nonché al fine di scongiurare lunghi, inutili
e onerosi contenziosi per la stessa Amministrazione.

Il 12 settembre u.s., infatti, sono state pubblicate una serie di decisioni del TAR Lazio
relative a diversi ricorsi di colleghi promossi per merito straordinario alla qualifica di vice
sovrintendenti che lamentavano la mancata ricostruzione giuridica e la conseguente
penalizzazione subita nel concorso interno per 2662 vice ispettori1
Il Giudice Amministrativo, oltre ad accogliere tutte le domande dei ricorrenti,
ordinandone l’ammissione con riserva e in sovrannumero al 16° corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore, ha anche condannato la P.A. al pagamento delle spese nei giudizi per i quali è stata dichiarata la
cessazione della materia del contendere in seguito all’avvenuta ricostruzione con conseguente
immissione tra i vincitori del concorso2
.

Le recenti decisioni in argomento, che fanno seguito ad altre pronunce oramai divenute
esecutive in virtù delle quali i ricorrenti hanno già ottenuto la ricostruzione giuridica3
, ovvero per le quali l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali con
intimazione a pronunciarsi su un’istanza di retrodatazione4, chiariscono anche un aspetto di non secondaria importanza, più volte segnalato da questa Segreteria Nazionale nella copiosa
produzione di lettere, comunicati, segnalazioni e proposte rimasta in molti casi (rectius troppi)
inevasa, relativamente al parere reso dal Consiglio di Stato – Sezione Prima n. 01984/2021 il
28.12.2021 e in particolare ai cd. ‘rapporti esauriti’..

In tal senso questa Segreteria Nazionale, nell’esercitare la propria critica sulla linea adottata
dall’Amministrazione di non procedere alla ricostruzione giuridica secondo una rigida – ed a nostro
avviso errata – interpretazione del suddetto parere del Consiglio di Stato, anticipando le decisioni
della Giustizia Amministrativa, aveva evidenziato che non potevano certamente definirsi
‘esauriti’ i rapporti relativi alla decorrenza giuridica del personale promosso per merito
straordinario alla qualifica di vice sovrintendente stante il particolare quadro ordinamentale
della Polizia di Stato, nel quale la decorrenza giuridica della qualifica incide costantemente nella
carriera nel ruolo e soprattutto in virtù della normativa specialistica in tema di progressione di
carriera interna, in cui le procedure concorsuali cd. ‘a titoli’ per l’accesso alla qualifica di vice
ispettore che prevedono l’attribuzione di un punteggio in relazione alla decorrenza giuridica della
qualifica di vice sovrintendente – ipso facto – mantengono in vigenza i rapporti in relazione alla
mancata ricostruzione giuridica.

Lo stesso TAR Lazio, relativamente ai ricorsi succitati, pertinenti il mancato allineamento
della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario.
ai fini della selezione concorsuale interna del concorso per 2662 vice ispettori, afferma testualmente
che “tale rapporto non appare possa considerarsi esaurito, ai fini dell’applicazione delle statuizioni del giudice delle leggi sopra richiamate, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha tempestivamente impugnato la graduatoria definitiva in uno con il bando di concorso”.

La questione di cui si parla, è bene ricordarlo, verte su un diritto che ha già trovato ampio
riconoscimento della Corte Costituzionale con sentenza n. 224/2020 e che è, inoltre, oggetto di
una proposta di legge5 finalizzata alla modifica dell’art. 75 d.P.R. n. 335/1982 dichiarato
incostituzionale.

Allo stato attuale, a distanza di quasi due anni da quella sentenza della Corte Costituzionale,
attese le plurime pronunce del giudice amministrativo che consolidano un chiaro
orientamento giurisprudenziale, riteniamo che non sia più giustificabile assistere alla totale
inerzia dell’Amministrazione e che, al contrario, si imponga una rapida inversione di tendenza con
un provvedimento in autotutela – la cui adozione non è stata mai esclusa dal summenzionato parere
del Consiglio di Stato – che applichi i principi fissati dall’anzidetta sentenza e provveda alla
ricostruzione giuridica di tutti i colleghi promossi per merito straordinario alla qualifica di vice
sovrintendente.

Inoltre, tenuto conto che a breve dovrà essere bandito un altro concorso interno a titoli per la
qualifica di vice ispettore riservato al personale del ruolo sovrintendenti, al fine di non creare
ulteriori pregiudizi in termini di progressioni di carriera al personale promosso per merito
straordinario alla qualifica di vice sovrintendente e di ‘risarcire’ seppur solo parzialmente i suddetti
colleghi per le mancate occasioni di progressione, insistiamo nel chiedere che sia loro attribuito un
punteggio aggiuntivo di punti 5 – alla stregua di quanto già fatto in passato per i concorsi interni da
vice sovrintendenti con il personale risultato idoneo alle precedenti prove selettive – e la possibilità
di concorrere nell’aliquota riservata ai sovrintendenti capo a prescindere dalla qualifica rivestita.
Inoltre, nell’ottica di una più equa e coerente valutazione dei percorsi di carriera, auspichiamo
che i criteri concorsuali valorizzino maggiormente la ‘reale’ anzianità nel ruolo dei sovrintendenti,
anche tenuto conto del fatto che i punteggio relativi all’anzianità generale nei ruoli di Polizia sono
già stati valutati per l’accesso alla qualifica di sovrintendente.
In attesa di conoscere le determinazioni in relazione a quanto precede, l’occasione è gradita
per porgere cordiali saluti.

1.
si vedano TAR Lazio n. 08967/2022 REG.RIC. – TAR Lazio n. 07971/2022 REG.RIC. – TAR Lazio n. 08980/2022 REG.RIC. – TAR Lazio n. 09172/2022 REG.RIC. – TAR Lazio n. 09330/2022 REG.RIC. – TAR Lazio n. 2613/2021 REG.RIC. – TAR Lazio n. 08716/2022 REG.RIC. – TAR Lazio n. 03022/2022 REG.RIC. – TAR Lazio n. 03024/2022 REG.RIC. – TAR Lazio n. 08668/2022 REG.RIC. – TAR Lazio n. 08957/2022 REG.RIC

2. si vedano TAR Lazio del 12.09.2022 sul ricorso n. 8716/2022 REG.RIC. – Consiglio di Stato del 03.11.2021 sul ricorso n. 04598/2021

3. si veda TAR Calabria – Sezione Prima del 18.11.2021 sul ricorso n. 00285/2021 REG.RIC.

4. si vedano TAR Lazio del 09.06.2021 sul ricorso n. 02887/2021 REG.RIC. – TAR Lazio del 09.06.2021 sul ricorso n. 02888/2021 REG.RIC.