OGGETTO: Articolo 21 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge 21
giugno 2023, n. 74 – Massimale contributivo annualmente rivalutato
dall’ISTAT. Esclusione opzionale.

L’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha stabilito, per i
dipendenti assunti a far data dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità contributiva
precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente
rivalutato dall’ISTAT. In base a tale disposizione, al superamento dell’importo previsto,
la contribuzione non deve essere trattenuta e versata.

In deroga al principio di cui al precedente paragrafo, l’art. 21 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto che i
dipendenti pubblici le cui Amministrazioni non abbiano attivato forme pensionistiche
complementari compartecipate dal datore di lavoro (previdenza complementare), come
la Polizia di Stato, possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale
contributivo di cui al comma 18, art. 2, della legge 335/1995. La norma prevedeva la
possibilità di optare per l’esclusione del meccanismo del massimale contributivo entro 6
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 4/2019 o entro 6 mesi dalla data di
superamento del massimale.

Con l’art. 21 del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 22.04.2023, la norma originaria è stata modificata nel senso di consentire
l’esercizio dell’opzione da parte degli interessati entro il 31 dicembre 2023, o entro 12
mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.

Pertanto, il personale della Polizia di Stato, assunto a decorrere dal 1° gennaio
1996, che non vanti un’anzianità contributiva pregressa, entro il 31 dicembre 2023 potrà
esercitare il diritto di opzione per escludere l’applicazione della regola del massimale
contributivo nel caso in cui la propria base contributiva e pensionabile abbia superato il
limite annualmente stabilito. Si riporta di seguito il limite individuato per gli ultimi 5
anni:

– anno 2019 € 102.543,00
– anno 2020 € 103.055,00
– anno 2021 € 103.055,00
– anno 2022 € 105.014,00
– anno 2023 € 113.520,00.

In proposito si fa presente che la domanda di opzione dovrà essere presentata a
cura degli interessati direttamente all’Istituto Previdenziale esclusivamente attraverso i
canali telematici – con le modalità indicate dall’INPS nel messaggio n. 4485 del 27
novembre 2020 (che si allega alla presente), ovvero attraverso il Contact center o gli
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli
stessi. La stessa dovrà essere successivamente consegnata in copia al proprio Ufficio
Amministrativo Contabile per i successivi adempimenti.

Si sottolinea che il personale privo di anzianità contributiva pregressa al 1°

. ‘gennaio 1996, ma che risulti aver modificato lo status di nuovo iscritto al 1°
gennaio 1996 a seguito di eventuali accrediti figurativi o di provvedimenti di
riconoscimento di servizi o periodi precedenti non è destinatario della norma di
cui trattasi.

Con separata comunicazione, sarà trasmesso a ciascun reparto l’elenco dei
dipendenti che nella procedura NoiPA, risultino avere una base contributiva e
pensionabile superiore al limite stabilito nel periodo 2019-2022. Ciascun Ufficio potrà
verificare il dato utilizzando la funzionalità “Dati” — “Massimale contributivo” della
Gestione Stipendi di NoiPA.

Si precisa, inoltre, che sarà cura di ciascun Ufficio accertare che i dipendenti non
siano in possesso di anzianità contributiva utile antecedente al 1° gennaio 1996. In detta
anzianità sono compresi, a titolo esemplificativo, il riscatto del corso legale degli studi,
servizi computati o riscattati, eventuale servizio militare, ricongiunzioni di servizi
prestati, servizi prestati presso altre Amministrazioni, ecc.

Qualora un dipendente non eserciti l’opzione prevista dalla succitata norma,
l’Ufficio responsabile della partita stipendiale dovrà procedere alla variazione dello
status attualmente impostato nel sistema sulla base delle istruzioni di cui al messaggio
NoiPA 146/2013 del 16.12.2013, che ad ogni buon fine si allega alla presente, e darne
comunicazione allo scrivente.

Per quanto riguarda i soggetti che supereranno il massimale contributivo nel
corrente anno o in futuro, gli stessi avranno la possibilità di esercitare il diritto entro i 12
mesi successivi al superamento dello stesso.

Tutto ciò premesso si invitano gli uffici in indirizzo a dare la massima diffusione
della presente circolare al personale interessato.

La presente circolare e gli allegati in essa citati sono disponibili sul portale
dell’Ufficio VI di questa Direzione Centrale all’indirizzo
http://10.119.182.2/PortaleTep/index.php link Servizio TEP.

Nel far presente che eventuali chiarimenti circa il contenuto della presente
circolare potranno essere formulati per il tramite di codesti Uffici alla casella di posta
elettronica dello scrivente (dipps018.1600@poliziadistato.it), avendo cura di indicare
nell’oggetto della pec la dicitura “massimale contributivo INPS”, si comunica che sarà
cura dello scrivente fornire eventuali ulteriori indicazioni qualora l’INPS fornisca
aggiornamenti a seguito dell’entrata in vigore del provvedimento normativo in oggetto.

La circolare