OGGETTO: Maturazione congedo ordinario durante la frequenza del corso di
formazione per Vice Commissario e Vice Ispettore della Polizia di Stato
a seguito di superamento di concorso interno o pubblico.

In merito alla richiesta di conoscere l’orientamento dell’ Amministrazione in
merito alla maturazione del congedo ordinario da parte del personale posto in
aspettativa speciale, ai sensi dell’art. 281 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, durante la
frequenza del corso di formazione per vice commissario e vice ispettore della Polizia di
Stato, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale ha
rappresentato quanto segue:

l’art. 49, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, prevede che “I congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad
agente in prova, vice ispettore in prova e vice commissario in prova sono disciplinati
dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione”.

In merito, l’art. 23 del decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 1983, nel
premettere, al primo comma, che “Gli allievi ed i frequentatori fruiscono del congedo
ordinario durante i periodi per i quali è programmata la sospensione dell’attività
didattica”, ha quantificato, al comma successivo, i giorni spettanti, stabilendo che “Agli
allievi agenti, agli allievi ispettori […] spettano rispettivamente 10, 30 […] giorni di
congedo ordinario”.

Solo una volta nominati “in prova” viene riconosciuto ai frequentatori dei corsi,
ai sensi del comma 32 del già citato art. 49 del d.P.R. n. 335 del 1982, il diritto alla
maturazione del congedo ordinario.

Orbene, alla luce del quadro normativo sopra delineato, possono formularsi, al
fine di corrispondere al quesito, le seguenti considerazioni.

Con riferimento ai frequentatori dei corsi per la nomina a vice commissario,
cioè i vincitori del concorso di cui all’art. 2-bis, comma 1, lett. b), del 5 ottobre 2000, n.
334, che frequentano un corso di formazione della durata di un anno, si ritiene che gli
stessi maturino il congedo ordinario con le consuete modalità previste per tutto il
personale della Polizia di Stato.

Come emerge, infatti, da una lettura combinata degli artt. 5-ter, commi 23 e 34 e
5-quinquies5 del citato d.lgs. n. 334 del 2000, si tratta di dipendenti già collocati in
ruolo, che si trovano, quindi, in una posizione giuridica per certi versi analoga ai
dipendenti “in prova”, cui è riconosciuta, ai sensi del richiamato art. 49, comma 3, la
maturazione del congedo ordinario6 .

Discorso più articolato richiede, invece, il caso dei frequentatori dei corsi per
la nomina a vice ispettore.

Se è vero, infatti, in linea generale, che anche i già appartenenti ai ruoli della
Polizia di Stato, collocati in aspettativa ai sensi del richiamato art. 28 della legge n. 668
del 1986, acquisiscono la status di allievo al momento dell’accesso ai corsi di
formazione per la nomina a vice ispettore’, occorre, tuttavia, precisare che gli stessi
sono destinatari di specifiche tutele da parte del nostro ordinamento.

In particolare, l’art. 59, della legge 10 aprile 1981, n. 121, al comma 2, dispone
che “Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il
trattamento economico più favorevole ”.

Ed ancora, con particolare riferimento agli appartenenti al ruolo ispettori,
l’art.27, comma 6, del d.P.R. n. 335 del 1982 prevede che “I! personale già
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 18
conserva la qualifica rivestita all’atto dell’ammissione”, mentre l’art. 27-quater, al
comma 5, prevede che “La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni
rapporto con l’’amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai
ruoli della Polizia di Stato”. .

Orbene, dall’analisi del quadro normativo sopra compendiato risulta evidente
che l’ordinamento, attraverso l’applicazione dell’aspettativa speciale di cui è trattazione,
intende riservare ai frequentatori dei corsi di formazione provenienti dai ruoli della
Polizia di Stato un trattamento di favore, la cui ratio è quella di garantire loro il
mantenimento di alcune prerogative di stato giuridico cd economico possedute al
momento dell’accesso al corso di formazione; in primo luogo ed in maniera
normativamente espressa – come sopra evidenziato – il trattamento economico più
favorevole e il mantenimento della qualifica (precedentemente) rivestita nel caso di
esito negativo del corso.

Peraltro, già in precedenza, l’ Amministrazione ha fatto rilevare il doppio status
del dipendente ammesso alla frequenza di corsi conseguenti alla partecipazione di
concorsi per l’accesso ad un ruolo superiore.

Si fa particolare riferimento alla nota della Segreteria del Dipartimento
n.555/RS/01/67/1/003846 del 6 settembre 2017, inviata a tutte le Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative, nella quale, in relazione alla frequenza del 9°
corso di formazione per vice ispettori, si precisava che “In capo a tali dipendenti,
pertanto, si consolidano due distinte e separate posizioni giuridiche: una di allievo e
una di agente/sovrintendente, con la caratteristica che quest’ultima non è “attiva”,
costituendo una “posizione giuridica affievolita” ed operando solo nelle interazioni tra
terzi al di fuori delle scuole, con riferimento alle qualifiche di agente ed ufficiale di
P.G.”.

Sulla base di tale assunto, coerentemente con la ratio di favore sottesa alla
citata normativa e, soprattutto, stante l’assenza di una disposizione di segno contrario
nella disciplina dell’aspettativa in questione, si ritiene che, pur soggiacendo gli allievi
alla regola secondo la quale si è dimessi dal corso qualora sia stato superato un certo
numero di assenze e a quella generale che consente loro di fruire del congedo ordinario
durante i periodi nei quali è programmata la sospensione dell’attività didattica, gli
appartenenti mantengano la prerogativa della maturazione del congedo ordinario, il
quale, tra l’altro, ove fruito durante il corso di formazione, andrà a ridurre il totale dei
giorni di ferie spettanti, in base all’anzianità di servizio, per l’anno solare di riferimento.

I dipendenti in argomento (ossia, gli allievi già appartenenti) devono, infatti,
continuare a maturare il congedo ordinario (non in maniera fissa, ma) nella più
favorevole misura agli stessi già attribuita in relazione all’anzianità di servizio
posseduta, in coerenza, quindi, con la volontà espressa dal Legislatore nelle disposizioni
sopra richiamate.

La previsione dell’articolo 23 del decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 1983
citato in premessa, pertanto, non può che riferirsi soltanto agli allievi che provengono
dalla vita civile e che non hanno altra possibilità di maturare periodi di ferie.

1. “L’allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente
ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell’interno o degli altri Corpi di
polizia, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più
favorevole di cui all’articolo 59 della legge 10 aprile 1981, n. 121.”

2. “Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova”

3. “Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso strutture della
Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale
di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di fuori del periodo
applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi d’istituto, salvo i servizi di
rappresentanza, di parata o d’onore”.

4. “I vice commissari che hanno superato l’esame di fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della
scuola il giudizio di idoneità ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei funzionari con la
qualifica di vice commissario, secondo l’ordine della graduatoria di fine corso”.

5. “La promozione a commissario dei vice commissari di cui all’articolo 5-ter, si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice
commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di
corso”.

6. Analogo discorso vale per i frequentatori dei corsi per commissario rientranti nell’aliquota riservata ex
articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (come, del resto, anche per quelli
provenienti dalla ‘vita civile”).

7. Si veda, in proposito, l’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 335 del 1982, che qualifica come allievi anche i
vincitori del concorso (interno) di cui al comma |], lett. b), del medesimo articolo.

8. Quindi, sia coloro che accedono mediante pubblico concorso, sia coloro che accedono mediante
concorso interno.

Il pdf della risposta

Il quesito