OGGETTO: Misure e procedure da adottare per il contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e nei servizi della Polizia di Stato.

Con l’auspicabile e progressivo ritorno alle ordinarie attività, st rende necessario rimodulare e
armonizzare tutte le misure adottabili per ridurre al minimo il rischio di contagio da SARS-CoV-2 per il
personale della Polizia di Stato.

La presente circolare, in ottemperanza alle direttive emanate dal Capo della Polizia — Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza, con nota n. 333-A/5918 del 30 aprile u.s., prende in esame la
problematica della Valutazione del Rischio che, nella fase emergenziale iniziale, è stata necessariamente
gestita con le direttive centrali impartite dall’ Amministrazione, in conformità con le previsioni del D.M.
127/2019! e con il parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota del 13 marzo scorso.

Le disposizioni individuate dal Legislatore per contrastare il contagio da SARS-CoV-2, al fine
di far fronte allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio scorso, per un
periodo di sei mesi, rivestono infatti carattere di natura eccezionale, derivandone come le stesse operino
sempre in deroga alle disposizioni preesistenti, siano esse “ordinarie” o “speciali”.

Il sistema derivante dal D.Lgs 81/2008 continua invece ad applicarsi per i profili che non
vengono incisi dalle misure in oggetto quali, ad esempio, gli obblighi di informazione che devono essere
adempiuti nei riguardi del personale, tenendo conto delle previsioni del D.M. 127/2019.

Tuttavia, con il passaggio progressivo ad una fase tendente al ripristino delle ordinarie attività, è
necessario che tutte le indicazioni di carattere generale per la tutela della salute del personale e della collettività siano ancor più partecipate ed inclusive, e che gli interventi integrativi, da attuarsi in
rapporto alle specifiche realtà operative, alla peculiarità delle infrastrutture e ad ogni altra variabile
locale, poggino sulla piattaforma naturale rappresentata dal D.Lgs 81/2008.

La concreta applicazione delle misure indicate per la prevenzione ed il contenimento del
contagio deve essere infatti modulata da interventi territoriali, con opportuni adeguamenti ed eccezioni,
in rapporto alla specifica realtà, al fine di individuare la migliore modalità di prevenzione, e all’esigenza
di garantire nel contempo l’attività istituzionale.

A tal fine il sistema rappresentato dal D.Lgs 81/2008, coinvolgendo tutte le figure previste
(datore di lavoro, responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, medico competente,
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), garantisce, qualora correttamente interpretato, l’impianto
attraverso il quale è più vantaggioso raggiungere tale obiettivo.

In termini generali, la valutazione del rischio in ambito lavorativo si basa essenzialmente su tre
aspetti, rappresentati:

a) dalla probabilità di venire in contatto con fonti di contagio;

b) dalla possibilità che l’attività lavorativa consenta, pur nelle sue diverse estrinsecazioni modali e
temporali, un sufficiente distanziamento sociale;

c) dalle occasioni di aggregazione (sia con colleghi di lavoro che con terzi).

Nella nuova fase, per quel che attiene l’attività di polizia, questi tre aspetti presentano variazioni
divergenti: se è diminuita, per il mutare degli indici epidemiologici, la diffusione del virus, il termine del
lockdown ci consegnerà inevitabilmente situazioni meno vantaggiose per il distanziamento sociale ed
interpersonale e per limitare le occasioni di aggregazione.

Perciò, la risultante delle variabili induce a ritenere il servizio di polizia meritevole di una
particolare attenzione, per quel che riguarda l’adozione di tutte le misure di prevenzione e di protezione,
anche in questa nuova fase.

Il suddetto contesto, peraltro, è caratterizzato principalmente dalla potenzialità e molteplicità dei
fattori di rischio, piuttosto che dalla presenza sistematica degli stessi durante il turno di lavoro e
l’attività routinaria globalmente considerata.

Potrebbe definirsi, in sostanza, una persistente condizione di pericolo che, in qualche caso, può
essere tale da realizzare un’esposizione a veri e propri rischi.

Anche questo ulteriore aspetto deve essere tenuto in debito conto nella individuazione delle
misure di prevenzione e di protezione, in un non sempre facile equilibrio che consenta di coniugare le
esigenze di contrasto ad un determinato agente lesivo senza aumentarne la vulnerabilità per altri,
soprattutto in caso di servizi esterni operativi.

Per quel che attiene l’approccio metodologico, si precisa che le linee guida e le raccomandazioni
generali riportate nel presente documento sono state predisposte nel rispetto del principio di massima
precauzione, e sono state quindi modulate, quale modello di base, sullo sfondo delle situazioni
territoriali maggiormente interessate dal fenomeno.

Il documento allegato”, che rappresenta la base utilizzabile per la valutazione del rischio del
contagio da SARS-CoV-2, riporta:

– nella prima colonna, la tipologia delle misure da adottare;

– nella seconda colonna, le singole indicazioni per tipologia;

– nella terza colonna, l’adeguamento o meno in sede locale alle stesse;

– nella quarta colonna, le disposizioni emanate e le linee-guida di riferimento sull’argomento.

In particolare, nella terza colonna, ogni datore di lavoro, dovrà indicare se è stato possibile
adeguarsi agli interventi suggeriti, gli eventuali discostamenti e le misure alternative, complementari e/o
integrative necessarie per la specifica realtà.

Nella quarta colonna sono reperibili tutte le norme, le direttive, le linee-guida, le indicazioni
tecniche relative alle specifiche misure. Il collegamento ipertestuale consentirà di aver disponibili
nell’immediatezza i documenti di riferimento e di sostituirli agevolmente con gli aggiornamenti che
seguiranno, mantenendo al tempo stesso la memoria temporale delle variazioni.

Il documento che ne deriverà, espletate le procedure usuali di cui agli art. 28 e 29 del D.Lgs
81/08, costituirà 11 protocollo da integrare al Documento di Valutazione dei Rischi e potrà essere
aggiornato e implementato sulla base delle indicazioni fornite e di ogni altra circostanza che lo richieda.

Ogni datore di lavoro, verificata la rispondenza agli interventi da attuare e/o attuabili,
provvederà, come detto, ad indicare nell’apposita colonna le eventuali, ulteriori e/o alternative, misure
adottate per il raggiungimento dell’obiettivo di contenere il rischio di contagio, che può essere
conseguito con percorsi a bilanciamento diverso tra tutte le misure disponibili, applicando la
metodologia generale della valutazione dei rischi, con priorità assoluta di quelle che incidono in termini
di prevenzione primaria.

Fatte salve le peculiarità di specifici contesti, andrà quindi perseguita in prima linea la scelta di
misure a carattere organizzativo, tese ad evitare o limitare condizioni di sovraffollamento degli uffici o
gli spostamenti promiscui di gruppi di dipendenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Particolare attenzione e ponderatezza dovranno continuare ad essere poste nella valutazione della
effettiva necessità di servizi, iniziative e progetti che richiedano misure organizzative eccessivamente
dispendiose ed impegno non bilanciato, in rapporto ad altri inderogabili o prioritari compiti istituzionali,
di risorse e personale di più settori.

Ove vi sia necessità di interventi alternativi ed integrativi, che comportino esposizione di spesa o
l’adozione di procedure non contemplate nelle linee generali di intervento, questi andranno
preventivamente posti all’attenzione degli uffici centrali per gli aspetti di competenza.

In tal senso, all’interno del Servizio Affari Generali della Direzione Centrale di Sanità, 11 recente
decreto di riorganizzazione degli uffici del Dipartimento di P.S. ha previsto l’istituzione di una terza
divisione che, ereditati e ampliati i compiti dell’Osservatorio Centrale per la tutela della Salute e della
Sicurezza nei luoghi di lavoro, fungerà da subito quale collettore di tutte le istanze e le problematiche
afferenti (tel. 0646535133 — 0646535124 — 0646535116; PEC: dipps.dirsan.salute@pecps.interno.it),
fornendo tutte le indicazioni necessarie, con la collaborazione degli altri uffici dipartimentali competenti
per le specifiche tematiche.’

Per quanto concerne le indicazioni all’utilizzo dei D.P.I., va preliminarmente garantito che ogni
operatore abbia a disposizione ed in pronta disponibilità la mascherina chirurgica, il filtrante facciale ed i guanti a perdere. Camici protettivi, occhiali di protezione, ulteriori dispositivi devono essere nella
disponibilità di quei reparti impegnati su strada che possono trovarsi a svolgere interventi in cui è
inevitabile il contatto fisico (soccorso a feriti, presenza di materiale biologico, ecc.). Il distanziamento
interpersonale deve essere di almeno un metro.
Nella tabella che segue vengono riportate le indicazioni sui D.P.I. nelle varie e consuete attività
di servizio. Resta inteso che in situazioni particolari, che delineino un livello di rischio maggiore, tali
indicazioni andranno opportunamente implementate con il contributo del medico competente. Così
come sarà opportuno garantire un adeguamento alle eventuali disposizioni delle ordinanze regionali in
contesti esterni, al fine di evitare comportamenti emulativi e non consoni della popolazione.

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