OGGETTO: Monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito a causa di
sopravvenuta malattia, da parte del personale della Polizia di Stato cessato dal
servizio a domanda.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 333-G/Div.14 del 28 maggio 2019, concernente l’oggetto.

Pervengono a questa Direzione centrale quesiti in ordine alla possibilità di riconoscere la monetizzazione del congedo ordinario, non fruito a causa di sopravvenuta malattia, da parte del personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda per limiti di età.

In proposito, si evidenzia che in materia è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione europea che, con sentenza del 20 luglio 2016 (causa C-341/2015), nell’interpretare la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ha riconosciuto a un lavoratore, ex dipendente del Comune di Vienna, il diritto alla.

monetizzazione delle ferie non godute a causa di malattia intervenuta prima del proprio pensionamento avvenuto a domanda.

In particolare, la Corte ha affermato che l’articolo 7, paragrafo 2 della direttiva concernente, tra l’altro, il diritto alla percezione dell’indennità finanziaria spettante per ferle non godute debba essere interpretato nel senso che:

  •  la normativa nazionale non può prevedere la mancata monetizzazione delle ferie
    non fruite in favore di un lavoratore cessato per domanda di pensionamento;
  • un lavoratore ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per il fatto di essersi ammalato
  • gli Stati possono decidere, qualora la normativa nazionale stabilisca il diritto alla
    fruizione di ferie aggiuntive rispetto alle quattro settimane previste dalla
    Direttiva 2003/88/CE, di concedere la monetizzazione anche di questi ulteriori
    periodi.

Alla luce di quanto sopra esposto, data la diretta applicabilità negli stati membri della giurisprudenza europea in tutte le fattispecie analoghe a quelle già sottoposte al vaglio della Corte in sede di rinvio pregiudiziale, per conformarsi a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella Sentenza Maschek del 20/07/2016
(causa C-341/2015), si ritiene possano essere accolte favorevolmente le istanze presentate dai dipendenti, riconoscendo agli stessi ildiritto alla monetizzazione del congedo ordinario nòî fruito a causa di malattia prima del collocamento in quiescenza.

In merito si ritiene utile precisare che per il personale della Polizia di Stato, il combinato disposto degli artt. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prevede periodi di congedo differenziati sulla base dell’anzianità di servizio ed in ragione della distribuzione della prestazione lavorativa su 5 o 6 giorni settimanali, partendo da un minimo di 26 sino ad un massimo di 45 giorni.

Inoltre, l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, prevede che, qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno di spettanza, la parte residua possa essere fruita entro i 18 mesi successivi.

A ciò si aggiunga che l’articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, prevede che, ove il personale non possa godere, per particolari esigenze di servizio, dei previsti giorni di riposo settimanali e festivi, lo stesso maturi il diritto ad usufruirne nelle quattro settimane successive.

Di conseguenza, appare evidente come i periodi di ferie comprendenti il congedo ordinario (eventualmente anche riportato nei diciotto mesi successivi), i. c.d. riposi legge e i recuperi riposo non fruiti, possano superare, nel complesso, le quattro settimane previste dalla nominata direttiva.

Si ricorda, anche, che in caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro tutti i periodi di ferie pregresse, legittimamente riportati all’anno successivo a quello di maturazione nel rispetto della disposizioni contrattuali sulla materia, possono essere monetizzati se non goduti per
sopravvenuta malattia.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, sarà ovviamente necessario procedere alla del congedo di cui si tratta solo nel caso in cui esista agli atti la pertinente documentazione comprovante che l’interessato, nell’anno di maturazione,
non abbia potuto fruire dei periodi di congedo ordinario spettante e che, una volta. rinviati all’anno successivo, non ne abbia comunque potuto godere per la sopravvenuta malattia, prima della cessazione, a qualsiasi titolo, dal servizio.

Tutto ciò premesso, al fine di limitare il configurarsi di eccessivi periodi di ferie pregresse da riportare, e assicurare il contenimento della spesa pubblica evitando copiosi esborsi derivanti da legittime richieste di monetizzazione delle ferie non godute da parte degli interessatisi, si richiama l’attenzione dei dirigenti responsabili circa la necessità di vigilare sulla effettiva fruizione delle ferie, da parte del personale, nell’anno di spettanza.

La presente circolare è disponibile sul portale del Servizio TEP e Spese Varie all’indirizzo http://10.119.182.2/PortaleTep/index.php link Servizio TEP.

La circolare