OGGETTO: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attività economiche e sociali. Obbligo vaccinale per il personale della
Polizia di Stato — Chiarimenti.

A seguito della diramazione della circolare esplicativa del Signor Capo della
polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 333-A/21554 del 10 dicembre 2021,
sono pervenuti a questa Direzione centrale quesiti finalizzati ad ottenere precisazioni
circa le modalità applicative della predetta normativa, ai quali, pertanto, si ritlene
necessario fornire riscontro, anche a seguito d’interlocuzione con il Comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico.

1. PERMESSI LEGGE, RIPOSI COMPENSATIVI E RECUPERI RIPOSO. CONGEDO DI
MATERNITÀ AI SENSI DELL’ART. 17 D.LGS. N. 151/2001. CONGEDO PER
MATRIMONIO.

Le giornate di riposo previste dall’art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i
riposi compensativi e le giornate di recupero riposo sono equiparati al congedo ordinario
ai fini dell’applicazione della procedura di invito prevista dall’art. 4-fer, comma 3, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76.

Pertanto, come previsto dall’allegato 1 alla citata circolare del 10 dicembre 2021,
i dipendenti che fruiscono delle tre suddette forme di assenza legittima sono destinatari
della procedura di invito, al pari di quelli collocati in congedo ordinario.

Il personale collocato in congedo di maternità previsto dall’art. 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. maternità a rischio) non è destinatario dell’obbligo
vaccinale al pari di quello collocato in congedo obbligatorio di maternità di cui all’art. 16
del medesimo decreto legislativo.

Infine, i dipendenti collocati in congedo per matrimonio sono destinatari della
procedura di invito, in quanto tale istituto rientra nelle ipotesi di congedo straordinario a
norma dell’art. 37, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.

2. ASPETTATIVA PER INFERMITÀ AI SENSI DELL’ART. 68 D.P.R. N. 3/1957.

Come stabilito dalla citata circolare del 10 dicembre 2021, l’aspettativa per
infermità prevista dall’art. 68 d.P.R. n. 3/1957 non dà luogo all’applicazione della
procedura di invito in argomento, salvo che il collocamento in aspettativa sia stato chiesto
dal dipendente successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre
2021, n. 172 (quindi, a partire dal 27 novembre 2021).

Di conseguenza, non sono soggetti alla procedura d’invito i dipendenti collocati
d’ufficio in aspettativa per infermità, anche successivamente a tale data.

Si reputa utile precisare, in riscontro a frequenti quesiti posti, che rientrano tra le
ipotesi di aspettativa per infermità d’ufficio:

– l’aspettativa disposta ai sensi dell’art. 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782; .

– l’aspettativa disposta nei confronti dei dipendenti che abbiano fruito
dell’intero periodo di congedo straordinario.

Sono, invece, destinatari dell’invito coloro che sono collocati in congedo
straordinario per malattia ex art. 37 d.P.R. n. 3/1957, anche se tale malattia è riconosciuta
dipendente da causa di servizio.

3. CONGEDO PER ASSISTENZA AL FAMILIARE CONVIVENTE DISABILE GRAVE AI
SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N. 151/2001.

Si conferma che il personale in congedo per assistenza a familiare diversamente
abile ex art. 42, comma 5, del richiamato d.lgs. n. 151/2001, come previsto dall’allegato
1 della citata circolare del 10 dicembre 2021, è soggetto alla procedura di invito di cui
all’art. 4-fer, comma 3, del d.l. n. 44/2021, a prescindere dalla durata dello stesso.

Costituisce eccezione la posizione di coloro che hanno richiesto il suddetto
congedo prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 172/2021 (G.U. n. 228 del 26 novembre
2021), indipendentemente dalla durata dello stesso, i quali, pertanto, non sono destinatari
dell’obbligo vaccinale fino al rientro in servizio. Le eventuali domande volte
all’estensione temporale di tali congedi sono da considerarsi come mera prosecuzione e,
pertanto, il personale continua a non essere destinatario dell’obbligo.

In tale considerazione, eventuali provvedimenti già adottati nei confronti del
suddetto personale dovranno essere revocati.

Si confida nella sensibilità delle SS.LL. nei confronti del personale dipendente
che, nel ricorrere all’istituto in esame, versa in una situazione di disagio particolarmente
grave, meritevole della massima vicinanza dell’Istituzione.

4. DIPENDENTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE.

A norma dell’art. 4, comma 2, dl. n. 44/2021, “solo in caso di accertato pericolo
per la salute, in relazione a specifiche condiziom cliniche documentate, attestate dal
medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in
materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui
al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita sono esenti dall’obbligo
vaccinale”. Il personale che si trovi nella suddetta posizione dovrà inviare la relativa
documentazione sanitaria al medico competente per la conseguente valutazione, il quale
provvederà a confermare o meno la sussistenza dei presupposti per l’esenzione al capo
dell’ufficio presso cui lo stesso presta servizio.

Si rammenta che gli “esentati” possono continuare a svolgere la consueta attività
lavorativa, non gravando sugli stessi alcun obbligo di possesso ed esibizione delle
certificazioni verdi COVID-19 a norma dell’art. 9— quinquies, comma 3, d.l. n. 52/2021.

5. ISTITUTI CHE ESCLUDONO TEMPORANEAMENTE L’OBBLIGO VACCINALE, CHE
SIANO STATI RICHIESTI O CHE SONO INTERVENUTI DOPO L’AVVIO DELLA
PROCEDURA DI INVITO.

Si sottolinea che – qualora un dipendente che abbia già ricevuto l’invito a produrre
la documentazione transitasse, durante il tempo concessogli per adempiere, in una delle
posizioni di assenza per le quali è stato escluso l’adempimento dell’obbligo vaccinale – il
procedimento di verifica sì interrompe e riprende il primo giorno utile successivo al
termine della legittima assenza del dipendente.

Diversa è la situazione in cui sia già intervenuta la sospensione, durante la quale
il personale non può fruire di istituti di assenza legittima.

Si rammenta che, a norma dell’art. 4-fer, comma 3, ultimo periodo, d.l. n. 44/2021
la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di
lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della dose di richiamo1 , e comunque non oltre il termine di sei mesi a
decorrere dal 15 dicembre 2021”.

Al riguardo, si precisa che, a seguito di documentata sopravvenuta malattia dovuta
al virus SARS-CoV-2, sia la procedura di invito sia la sospensione eventualmente già
disposta cessano di avere efficacia in quanto si tratta di una condizione assimilabile alla
somministrazione della prima dose di vaccino.

6. MALATTIA CONTRATTA IL GIORNO DELLA PRENOTAZIONE DELLA
VACCINAZIONE.

Qualora il personale che abbia regolarmente presentato documentazione attestante
la prenotazione della dose vaccinale comunichi di non essere in condizioni di salute tali
da potersi vaccinare, il responsabile della struttura richiederà immediatamente all’ufficio
sanitario competente di verificare l’incompatibilità delle condizioni di salute documentate
dal dipendente con la somministrazione del vaccino, richiedendo all’interessato, in caso
di effettiva incompatibilità, di provvedere a nuova prenotazione il primo giorno utile al
termine della malattia.

7. DISCIPLINA DELLA GIORNATA DI SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO.

Infine, preme ribadire il contenuto delle circolari di questa Direzione centrale n
3262 dell’8 marzo 2021 e n. 4444 del 25 marzo 2021, riguardanti la disciplina della
giornata di somministrazione del vaccino.

Le stesse trovano applicazione anche alla somministrazione della dose di
richiamo.

***

Con la presente circolare si intendono riscontrate tutte le note, pervenute a questa
Direzione centrale, con le quali sono stati posti quesiti relativi agli argomenti sopra
esposti.

La circolare


1. In tutti e tre i casi si intende l’effettiva somministrazione della dose di vaccino.