Al Sig. Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali – Dipartimento della p.s.

Vice prefetto Maria De Bartolomeis

Oggetto: Osservazioni allo schema di decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza recante: «Rettifica del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017 recante: “Modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”».

Con riferimento alla nota n. 555/RS/01/67//4792 del 22 febbraio scorso in ordine al decreto in oggetto, nel prendere atto, in sintesi, della comunicazione di una errata corrige, intrapresa in autotutela dall’Amministrazione e pertanto, della relativa richiesta meramente di stile alla scrivente O.S. di un parere non vincolante al riguardo, nel riaffermare come tale irragionevolezza muova da un provvedimento di Riordino delle carriere da noi sempre avversato purché non corrispondente alle legittime aspettative ed esigenze del personale, non ci si può esimere dal rimarcare il grave danno che ne deriverà alle procedure concorsuali ed alla loro credibilità.

In primis, va evidenziato come nel caso di specie rilevi il principio dell’ affidamento che i concorrenti – tutti appartenenti alla Polizia di Stato – hanno riposto nell’amministrazione della pubblica sicurezza – la loro, la nostra Amministrazione.

Il riferimento è alle procedure concorsuali in atto, con le quali, in base all’art. 9 del decreto che si intende correggere, è prevista la valorizzazione anche dei titoli di cultura, i quali, tuttavia ed anacronisticamente, risulterebbero in contrasto con l’attuale testo di riferimento (art. 27, co. 1, lett. b, dPR 24 aprile 1982, n. 335), che, in base alla gerarchia delle fonti, non può essere derogato da una norma secondaria come quella in questione.

A questo punto, anche se ingiusto, sarebbe fin troppo facile per l’Amministrazione correggere in modo squisitamente tecnico giuridico un proprio errore, con buona pace dei candidati, senza provare neanche a trovare una strada che possa contemperare tutti gli interessi in gioco. A nostro avviso, invece, considerato che a questo punto non troviamo corretto che siano esclusi da tali procedure i candidati che risultassero vincitori anche per il possesso di eventuali titoli di cultura, così come non devono assolutamente essere penalizzati i restanti candidati che non fossero in possesso di tali ulteriori titoli, l’unico modo di buon senso, che proponiamo per salvaguardare i diversi interessi in campo, è quello di aumentare i posti a concorso.

A tal fine, con un piccolo sforzo per l’Amministrazione, si prospettano due ipotesi praticabili:la prima è stilare una graduatoria provvisoria che tenga conto anche dei titoli di cultura; conteggiare il numero dei candidati che risultassero vincitori grazie anche al possesso di tali titoli ed aggiungere altrettanti posti da destinare agli altri candidati; la seconda, potrebbe essere quella di dichiarare vincitori del concorso tutti coloro i quali risultassero comunque idonei, avendo superato (titoli culturali o meno) tutte le fasi concorsuali.

Questa seconda ipotesi, in effetti – per salvare un concorso in atto e salvaguardare tutti gli interessi in gioco, evitando sicuri contenziosi in sede giurisdizionale – sarebbe senza dubbio la soluzione migliore, viste, peraltro, le gravissime carenze che tuttora si registrano nel ruolo degli ispettori

Comunque sia, provvidenziali in questo caso risultano gli imminenti correttivi al riordino, attualmente allo studio, che ben potranno essere il veicolo idoneo per modificare in tal senso una norma primaria sbagliata, fermo restando che da molti anni chiediamo uniformità nei criteri per la valutazione dei titoli, a valere per tutte le tipologie di concorsi, quale unica soluzione a regime.

Distintamente.

Roma, 27 febbraio 2019

La lettera