OGGETTO: Permanenza nel ruolo di appartenenza, con impiego in servizi compatibili, del personale dichiarato parzialmente inidoneo in modo permanente per
invalidità non dipendente da causa di servizio ai sensi dell’art. 2 del decreto
del Presidente delle Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, come modificato
dall’art. 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.

Si trasmette per opportuna conoscenza, la circolare del Signor Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza, concernente l’oggetto.

Come già segnalato mediante la precedente circolare n. 333.SMOP/2.1317/2020
del 2 marzo 2020, l’art. 5 del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha introdotto, tra l’altro,
modifiche all’art. 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, prevedendo per il personale dei ruoli
della Polizia di Stato che abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio,
che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto. la possibilità di essere, a
domanda, o d’ufficio per esigenze di servizio, “utilizzato in servizi d’istituto, tra quelli
attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, che, per la particolare
natura delle attività di competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all’articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la
ridotta capacità lavorativa, ove possibile con destinazione a compiti di livello
corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta, oppure, in mancanza”,

trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato (ruoli tecnici),
ovvero, a domanda, in quelle di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità
accertata ne consenta l’ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi
sportivi “Polizia di Stato – Fiamme oro”, istituita nell’ambito dei ruoli del personale che
espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.

Il novellato art. 2 estende, nella sostanza, l’istituto dell’utilizzazione in servizi
compatibili con la ridotta capacità lavorativa, previsto dal citato d.P.R. n. 738/1981 per il
solo personale parzialmente inidoneo per causa di servizio, anche al personale il cui
giudizio di parziale inidoneità sia determinato da patologia non dipendente da causa di
servizio, prevedendo adempimenti procedimentali speculari a quelli disciplinati dal citato
d.P.R. n. 738/1981.

Premesso quanto sopra, si ritiene di dover richiamare l’attenzione delle SS.LL.
sull’opportunità di avvalersi quanto più possibile del così stabilito ampliamento di un
utile impiego delle preziose professionalità acquisite dal Personale, tanto più in un
contesto, quale quello in corso, che ha visto un rallentamento, per quanto contenuto, delle
concrete dinamiche assunzionali, a causa dall’emergenza pandemica da COVID-19.

Pertanto, ferma restando l’espressa previsione della facoltà di ciascun interessato
di manifestare direttamente la propria adesione all’ipotesi di permanere nel ruolo di
appartenenza, formulando domanda in tal senso, si invitano le SS.LL. ad attivare,
comunque d’ufficio, con la massima tempestività e a seguire con la necessaria cura le
procedure previste, di cui si forniscono le seguenti direttive applicative. concernenti le
fasi procedimentali che dovranno essere osservate al fine di giungere ad una corretta e
completa istruttoria che consenta all’Organo consultivo (Commissione di cui all’art. 4 del
citato d.P.R. n. 738/1981) ed ai Servizi della Direzione centrale per le risorse umane di
compiere l’attività di competenza senza aggravio dei relativi tempi determinato da
istruttorie incomplete.

Criteri di applicabilità della norma

La nuova procedura, comunque destinata al personale appartenente a tutti i ruoli
e carriere della Polizia di Stato, dovrà essere applicata, in considerazione della data di
entrata in vigore della disposizione, al personale giudicato permanentemente non idoneo
nella forma parziale allo svolgimento dei servizi d’istituto, a decorrere dal 20 febbraio
2020.

Modalità di attivazione della procedura e relativi adempimenti

La procedura dovrà essere attivata, nel rispetto degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241, dall’Ufficio/Reparto di appartenenza del dipendente, all’atto
dell’acquisizione del giudizio definitivo di parziale inidoneità, anche ove risulti ancora in
corso la procedura di dipendenza da causa di servizio della malattia che lo ha determinato,
considerato che per l’avvio del procedimento non risulta più necessario attendere, ai soli
finì della ricollocazione lavorativa, l’esito della procedura di riconoscimento.

Tenuto conto che il giudizio di inidoneità costituisce presupposto di natura tecnica
della procedura di utilizzazione in esame e che nell’ambito del relativo procedimento
medico-legale vengono già assicurate le garanzie partecipative, la comunicazione di
avvio del procedimento dovrà contenere le seguenti informazioni:

° l’utilizzazione in servizio è disposta d’ufficio o a domanda dell’interessato
da presentarsi entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dell’accertata
inidoneità parziale;

° la procedura è curata dal competente Servizio della Direzione centrale
delle risorse umane individuato sulla base della qualifica del dipendente;

° il provvedimento finale viene emesso previa acquisizione del parere della
Commissione consultiva di cui all’art. 4 del citato d.P.R. n. 738/1981, la quale dovrà
individuare i servizi d’istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, sulla base
delle risultanze medico legali:

e l’eventuale domanda di transito negli altri ruoli della Polizia di Stato
(procedura destinata esclusivamente al personale che espleta funzioni di polizia) e/o nelle
altre amministrazioni dello Stato potrà essere prodotta nella sola ipotesi di esito negativo
di quella di utilizzazione e sempreché residui l’idoneità al passaggio, nel rispetto del
termine perentorio di sessanta giorni adesso decorrenti dalla notifica dell’esito negativo;

° qualora l’interessato dichiari di non volersi avvalere della facoltà di
transito o lasci inutilmente decorrere il termine per produrre la domanda, nei suoi
confronti verrà emesso il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute.
salvo che, entro lo stesso termine, l’ Amministrazione ne disponga d’ufficio, per esigenze
di servizio, il transito ai ruoli tecnici.

Si richiama l’attenzione sulla necessità di interessare immediatamente l’Organo
medico-legale competente, qualora nel processo verbale non si evidenzi in modo chiaro
se il giudizio di permanente inidoneità sia da ritenersi nella forma assoluta o parzial
ovvero non risultino le prescrizioni relative ai servizi da controindicare, nonché ove non
venga Indicata la residua idoneità al passaggio negli altri ruoli della Polizia di Stato e in
quelli delle altre amministrazioni dello Stato.

Completata la suddetta fase istruttoria, i relativi atti dovranno essere trasmessi al
competente Servizio della Direzione centrale per le risorse umane, per il successivo iter
procedurale.

Posizione di stato giuridico

Per quanto riguarda la posizione di status del Personale giudicato permanente non
idoneo nella forma parziale in conseguenza di una malattia in corso di riconoscimento,
resta fermo, in attesa dell’utilizzazione in servizio, quanto disposto dall’art. 16, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

Nei confronti del personale che sia stato giudicato permanentemente non idoneo
nella forma parziale in conseguenza di una malattia già ritenuta non dipendente da causa
di servizio o che non abbia presentato domanda per un tale riconoscimento, fino
all’utilizzazione in servizio con le opportune prescrizioni continueranno ad applicarsi le
disposizioni di cui agli articoli 68 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.

La posizione di status dovrà essere, comunque, comunicata al competente
Servizio della Direzione centrale per le risorse umane, contestualmente alla trasmissione
degli atti della fase istruttoria compiuta in ambito territoriale.

SI confida nella consueta collaborazione per la corretta applicazione dell’istituto
di riferimento.

La circolare

e,