Con riferimento alla nota sopra distinta, concernente l’oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.

Le indennità di impiego operativo sono disciplinate dalla legge 78/83 con la previsione di un’indennità di base e di altri emolumenti che, correlati ai diversi tipi di impiego “operativo”, sono determinati in misura percentuale rispetto alla prima.

Tale provvedimento legislativo ha previsto che l’indennità operativa, genericamente intesa‘ sia correlata alla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente il quale, esercitando le sue funzioni in un reparto “operativo” ed in possesso di determinati requisiti, è da ritenersi soggetto potenzialmente impiegato a svolgere compiti di maggior aggravio rispetto al pari qualifica non impegnato operativamente. In particolare, viene riconosciuto al personale “operativo” (art. l—primo comma — legge 78/83) uno speciale stato giuridico, di cartiera e di impiego, che correlato alla peculiarità dei doveri inerenti il proprio status, risulta contraddistinto, tra l’altro, da particolari requisiti di idoneità psico-fisica, dell’assoluta e permanente disponibilità al servizio e alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina.

A decorrere dal 1995, a seguito dei provvedimenti di concertazione che si sono succeduti nel tempo, alla richiamata disciplina generale si sono affiancate specifiche disposizioni con cui, tra l’altro, è stata armonizzata la disciplina tra le Forze Armate e le Forze di Polizia, ed è stata introdotta la c.d. verticalizzazione dell’ indennità operativa di base da corrispondere in relazione alla qualifica e all’anzianità di servizio (art. 5 del d.P.R. n. 394/1995 per il personale delle Forze Armate), disposto normativo successivamente esteso al personale contrattualizzato delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare con d.P.R. n. 254/1999 (artt. 13 e 52) e legge n. 85/1997 (art. 6). In particolare, la c.d. verticalizzazione dell ’indennità operativa di base ha comportato conseguenti riflessi sulle altre indennità operative, i cui importi sono stati individuati in relazione alle misure tabellari rispetto all’operatività di base.

In ultimo, il decreto legislativo 29 maggio 20l7, n. 94, recante le “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate” ha ridefinito. tra l’altro, le misure dell ’indennità di impiego operativo di base di cui all ’art. 2 della legge 1178/1983. costituente la base di calcolo per il computo degli importi relativi alle indennità di aeronavigazione, di volo, di imbarco e connesse indennità supplementari disciplinate dalla medesima legge (artt. 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14 e 15). Tale aggiornamento si è reso necessario al fine di riallineare tali misure economiche nell’ambito dell’intero Comparto Difesa/Sicurezza.

Per completezza d’informazione, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ribadisce che “l’emolumento aggiuntivo fisso di polizia”, richiamato nella nota sindacale, e un compenso esclusivo per le Forze di Polizia ed è addizionato all’indennità di aeronavigazione e di volo al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa del personale pilota e specialista nel quadro generale dell’espletamennto dei compiti istituzionali. La sua misura tabellare è correlata alla qualifica rivestita con l’importo decrescente con passaggio alla qualifica superiore.

Premesso quanto precede, la Direzione dipartimentale ritiene che le misure economiche connesse alle indennità di aeronavigazione e volo spettanti al personale specialista e pilota in servizio presso i Reparti Volo della Polizia di Stato, sono corrisposte con il medesimo importo e le stesse modalità applicative previste dalla normativa vigente, in linea con l’orientamento delle altre Forze del Comparto Polizia/Difesa (artt. ll e 44 del d.P.R. 395/1995 e ribadito, da ultimo, con il d.P.R. n. 5 1/2009, artt. 11 e 34.)

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Lettera di trasmissione nota Venezia – Disparità di trattamento personale reparto volo 

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