Oggetto: Polmonite da nuovo corona virus (COVID-2019).

Si fa seguito alle precedenti circolari apri numero del 22 e 23 febbraio scorsi e a quella diramata in data odierna, concernenti le misure di contenimento e gestione dell’memergenze epidemiologica dell’emergenza epidemiologica in atto in alcune aree del territorio nazionale, per fornire alle SS.LL. ulteriori elementi informativi al fine di calibrare gli opportuni interventi di competenza, tenendo conto del costante mutamento di scenario.

Come noto, il quadro di riferimento normativo, anch’esso in continua evoluzione, è, allo stato. rappresentato dal decreto-legge n. 6 del 2020, già oggetto di precedente circolare, al quale hanno fatto seguito dd.P.C.M. attuativi che hanno specificato le misure di contenimento dell’emergenza da applicare e i territori interessati. a partire dai comuni più colpiti delle Regioni Lombardia e Veneto.

Come già comunicato con la circolare p.n. in data odierna, a far data da oggi è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, che, da un lato recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’altro ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.

In proposito, si richiama innanzitutto l’attenzione sulla circostanza che il citato decreto presidenziale sostituisce, per espressa previsione, i dd.P.C.M. del 23 febbraio e del 25 febbraio 2020, nonché “ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, la cui vigenza è pertanto cessata a decorrere dalla data odierna.

Il decreto in questione individua le misure applicabili graduandole e distinguendole in base alle aree geografiche d’intervento:

– all’articolo 1, per i comuni di cui all’allegato 1 (in provincia di Lodi: Bertonico,
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San
Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini; in provincia di Padova: Vo’) sono
individuate le misure dal contenuto più stringente e rigoroso. Con particolare
riferimento a quelle individuate alle lett. g) e i) – “sospensione delle attività degli uffici
pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità” e
“chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità,
dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli I! e 2 delia legge 12 giugno 1990, n.
146, e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità” – è
demandata a un provvedimento prefettizio l’individuazione delle relative modalità e
dei connessi limiti. Inoltre, sempre ai prefetti territorialmente competenti è concesso
un potere di deroga in relazione alle misure di cui alle lett. 4) e /) – “sospensione dei
servizi di trasporto di merci e di persone” e “sospensione delle attività lavorative per
le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità”;

La circolare