OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19) — decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Disposizioni applicative.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

L’emanazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di
poienziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dallo
stesso giorno, ha confermato i consustanziali caratteri di specificità propri del Comparto
Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico:

  • consolidando unaserie di importanti indicazioni già tracciate con i precedenti atti urgenti
    adottati nel contesto dell’epidemia in corso;
  • introducendo, inoltre, taluni peculiari istituti, sempre nell’ottica di conciliare le varie
    esigenze in campo, riconducibili all’irrinunciabile necessità di tutela della salute del
    Personale e della collettività e al mantenimento della funzionalità degli Uffici e dei
    Reparti, anche al fine di fronteggiare adeguatamente l’emergenza nel suo divenire.

Si tratta di misure a carattere temporaneo e straordinario, direttamente o
indirettamente volte a fornire sostegno alla funzionalità della Polizia di Stato, ì cui operatori,
quotidianamente chiamati allo svolgimento di funzioni fondamentali nella particolare
congiuntura in atto, stanno mettendo in campo uno straordinario impegno per il Paese.

Pertanto, prima d’ogni profilo tecnico, giungano alle Donne e agli Uomini della
Polizia di Stato le massime espressioni del mio apprezzamento e della mia riconoscenza.

L’escgesi generale della disposizione è stata già diffusa con circolare n.
557/LEG/141.510/2020, del 18 marzo u.s.

Si rende ora necessario impartire disposizioni relativamente ai nuovi istituti Introdotti
dal decreto-legge in oggetto, nel quadro complessivo delle indicazioni già fornite in
precedenza.

Nel declinare i principi sottesi a tale quadro, si dà per presupposto che, in base ai
generali principi di buona amministrazione, sia stata preventivamente operata e venga
costantemente attualizzata la rimodulazione della distribuzione del Personale nell’ambito
delle articolazioni funzionali rispettivamente dipendenti, in base al livello di priorità delle
situazioni da affrontare.

Disposizioni emergenziali in materia di congedi straordinari speciali per il Personale del
Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico (articolo 87, commi 6 e 7).

I commi 6 e 7 dell’articolo 87 del decreto-legge recano interventi appositamente
concepiti per il Personale delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, in considerazione degli elementi di specificità che le connotano, validi fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dichiarato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

In particolare, il comma $ delinea una disciplina specifica per le assenze che, pur
essendo connesse all’emergenza da COVID-19, non sono incluse fra le tre tipologie di
assenza prese in considerazione dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2020
(malattia, quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva).

La nuova normativa, “in considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle
preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate”, delinea una figura
speciale di congedo straordinario per “temporanea dispensa dalla presenza in servizio”,
utilizzabile “anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio”.

I provvedimenti da adottare per ciascun dipendente sono affidati ai “responsabili di
livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza […] secondo specifiche
disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti”.

A tal riguardo, in vista delia migliore declinazione concreta dei fondamentali criteri
sopra riportati, il nuovo istituto deve essere applicato secondo la seguente disciplina:

  •  i Medici della Polizia di Stato — in costante raccordo e anche su segnalazione deiDirigenti degli Uffici, Istituti e Reparti — individuano il Personale che ritengono siaappropriato dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio, anche a soli finiprecauzionali, alla luce del livello di esposizione al rischio che ciascun dipendente abbia eventualmente subito o possa subire in futuro, così come di quello che possa creare egli stesso a terzi, anche in base al concreto regime di impiego attuale e al prospettabile impiego futuro;
  • i Medici della Polizia di Stato conseguentemente procedono, secondo le indicazioni
    impartite dalla Direzione centrale di sanità, agli accertamenti di competenza, rendendo il
    proprio parere al Dirigente in base ai criteri e ai parametri suddetti e in conformità con le
    previsioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 14 del 2020 in materia di tutela della
    riservatezza nel quadro dell’emergenza epidemiologica;
  • i Dirigenti, sulla base del predetto parere, adottano il motivato provvedimento di dispensa
    temporanea dal servizio, individuandone la durata, entro un massimo di due settimane
    lavorative, sempre nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità dell’ufficio;
  • il provvedimento è nuovamente adottabile nei riguardi del medesimo dipendente, sempre
    secondo la suddetta disciplina.

Il regime giuridico di tale figura di congedo straordinario speciale prevede che 1l
periodo trascorso in tale condizione:

  • è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, sottintendendosi anche quelli giuridici, al servizio prestato;
  • è escluso dal computo dei 45 giorni previsti dall’articolo 37, comma 3, del decreto del
    Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  • è escluso dalla corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa (buono pasto).

Tale istituto concorre, fino alla conclusione dello stato di emergenza e sempre nel
rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, alla salvaguardia della
salute del Personale e, per tale tramite, a garantire la disponibilità massima di risorse umane,
in ragione di tutte le possibili necessità d’impiego scaturite e scaturenti dalla situazione
emergenziale. Preservandosi il Personale anche su un piano meramente precauzionale, infatti,
viene ampliata la possibilità di far fronte ad eventuali situazioni non prevedibili di gravi
carenze di organico negli Uffici, Istituti e Reparti, connesse alla diffusione del contagio.

Ulteriore novità è data dal comma 7, in base al quale, in caso di assenze causate dalle
tre tipologie di situazione connesse all’emergenza da COVID-19 — già oggi equiparate a tutti
gli effetti al ricovero ospedaliero (grazie all’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto n. 9:
malattia, quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva¹) — fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Personale della Polizia di Stato è collocato
d’ufficio in una figura speciale di congedo straordinario.

Il regime giuridico di tale figura prevede, anche in tali casi, che i periodi trascorsi in
tale condizione:

  • costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge;
  • sono esclusi dal computo dei 45 giorni previsti dall’articolo 37, comma 3, del decreto del
    Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  • non danno diritto all’indennità sostitutiva di mensa (buono pasto).

Misure connesse all’emergenza epidemiologica in materia di congedo parentale speciale, bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting e tutela della disabilità (articoli 24, 25, 26 e 39).

Nel complesso delle norme introdotte, si pongono all’attenzione e sì richiamano le
agevolazioni previste dagli articoli 24 e 39, entrambe aventi ad oggetto le tutele in favore di
soggetti portatori di handicap grave, stabilite per tutti i lavoratori, compresi gli operatori della
Polizia di Stato.


¹ Per le ultime due figure, si richiamano le definizioni tracciate dall’articolo 1 dell’ordinanza del Ministro della Salute
dello scorso 2! febbraio 2020:
– per la quarantena con sorveglianza attiva, v. il comma 1 (*4. È fatto obbligo alle Autorità sanitarie
territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni
quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva
COFID-19),
– per la permanenza domiciliare fiduciaria can sorveglianza attiva, v. i commi 2 e 3 (“2. È fatto obbligo a tuti
gli individui che, negli ultimi quattordici giorni. abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree
della Cina interessate dall’epidemia, come identificate dull’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare
tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente. 3. Acquisita
la comunicazione di cui al comma 2, l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione
della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione
ostative, di misure alternative di efficacia equivalente”).

L’articolo 24 incrementa, eccezionalmente, il numero dei permessi retribuiti previsti
dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di complessive ulteriori dodici giornate
fruibili entro il 30 aprile 2020. Pertanto, in aggiunta ai giorni mensili già disciplinati su base
ordinaria, ciascun dipendente rientrante nel caso all’attenzione può chiedere la fruizione, per ]
mesi di marzo e di aprile, fino a un numero massimo di ulteriori dodici giornate, che
riguardano l’intero bimestre, senza necessità di riparto tra le due mensilità riguardate.

Fino alla medesima data, in favore dei lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni
di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che abbiano nel proprio
nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3,
della predetta legge, l’articolo 39 introduce il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in
modalità agile, ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ribadendo
che anche per i predetti tale modalità dovrà essere compatibile con le caratteristiche della
prestazione.

Sempre fino al 30 aprile 2020, si prevede (articolo 26, comma 2) che, per i
lavoratori dipendenti con disabilità grave e per quelli in possesso di certificazione medico-
legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, della legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle
competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma
1, dei decreto-legge n. 9 del 2020. Ne consegue che il Personale interessato accederà alla
figura speciale di congedo straordinario di cui al ripercorso articolo 87, comma 7, del decreto-
legge in esame.

Si richiamano, poi, le disposizioni rivolte in via esclusiva — o con modalità specifiche
— al Personale della Polizia di Stato, stabilite dall’articolo 25 del decreto-legge in oggetto
(che richiama diverse disposizioni del precedente articolo 23).

Tale disposizione prevede, da un lato, la possibilità di fruire di uno specifico
congedo e, dall’altro, in via alternativa, quella di fruire di un bonus per l’acquisto di servizi dì
baby sitting.

In particolare, come già chiarito dalla circolare n. n. 557/LEG/ 141.510/2020 del 18
marzo u.s., a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, prevista
per la prima volta dal d.P.C.M. 4 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore
pubblico, compresi i genitori affidatari, hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per i
figli di età non superiore a 12 anni, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della
retribuzione giornaliera, con contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 15 giorni,
continuativo è frazionato, ferma restando la facoltà del dipendente di chiedere l’applicazione del congedo, con trattamento economico più favorevole, previsto dall’articolo $, comma 1, del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, nel limite massimo di 45 giorni nei primi sei anni dì vita del bambino.

È espressamente prevista la possibilità di tramutare in tale forma di astensione gli
eventuali giorni di congedo parentale già fruiti dal 5 marzo u.s.

L’accesso al predetto congedo è riconosciuto, per complessivi quindici giorni, ad
entrambi i genitori, con fruizione in via alternativa tra loro ed è subordinato al fatto che nel
nucleo familiare l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in
caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore.

Inoltre, il limite di età non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità
accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della citata legge n. 104 del 1992, fatta salva
l’applicazione dell’articolo 24 del decreto in esame, sopra riferito.

In alternativa alla fruizione dello specifico congedo di cui sopra, sempre per l’anno
2020, è prevista la possibilità di richiedere, presentando domanda tramite i canali telematici
dell’INPS, un bons per l’acquisto di servizi di baby sitting per l’assistenza di figli di ctà
inferiore ai 12 anni, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro (più elevato rispetto al
limite previsto per la generalità dei lavoratori, fissato in 600 euro), in virtù dell’estensione di
tale misura di favore, prevista per il Personale sanitario, al Personale del comparto Sicurezza,
Difesa e Soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19.

Altra misura è prevista per l’ipotesi in cui i figli abbiano un’età compresa tra i 12 ed 1
16 anni, nel qual caso i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, compresi 1 genitori
affidatari, per il medesimo periodo di sospensione didattica, hanno il diritto di astenersi dal
lavoro, senza corresponsione di alcuna indennità, né contribuzione figurativa, a condizione
che nel nucleo familiare l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore
non lavoratore (articolo 23, comma 6, richiamato dal citato articolo 25).

Ulteriori disposizioni di interesse del Personale del Comparto Sicurezza-Difesa €
Soccorso pubblico (articoli 63, 74, 87, comma 5, e 103).

Con riferimento al disposto dell’articolo 63, rubricato “Premio ai lavoratori
dipendenti” e dell’articolo 74, rubricato “Misure per la funzionalità delle Forze di polizia,
delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, della carriera prefettizia e del
personale dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno”, seguiranno istruzioni all’esito
delle interlocuzioni in corso con gli altri Dicasteri interessati.

Vengono in evidenza, poi, le disposizioni dettate dal comma S del già citato articolo
87 in materia di procedure concorsuali per l’accesso all’intero pubblico impiego.

Al riguardo, consolidando decisioni già assunte anche dall’Amministrazione della
Pubblica Sicurezza, la disposizione stabilisce la sospensione (che fissa in 60 giorni a
decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge) di ogni fase delle procedure concorsuali.
L’assolutezza di tale sospensione è mitigata da alcune parziali eccezioni:

  • casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari
    ovvero in modalità telematica;
  • Le procedure perle quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.

Infine, l’articolo 103 del decreto-legge prevede che per il computo dei termini di
qualsiasi natura (“ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi’) riferiti a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o
iniziati in data successiva, non si tiene conto del tempo trascorso da quella data al 15 aprile
2020. SI pensi, a mero titolo esemplificativo, ai procedimenti di accesso agli atti
amministrativi, alle proposte di riconoscimenti premiali così come alla loro valutazione, ai
ricorsi amministrativi.

In particolare, il comma 5 prevede espressamente che i termini dei procedimenti
disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data,
sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

Fanno eccezione i termini per ì pagamenti di stipendi e altri emolumenti (comma 4).

SI stabilisce, comunque, che le amministrazioni adottino ogni misura organizzativa
idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con
priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

* * *

Per tutto il Personale, rimangono valide le eccezionali modalità di organizzazione del
servizio che, sempre nella “logica dell’alternanza” finalizzata al contenimento delle
presenze nell’ambito del medesimo ufficio, sono già state indicate dalle circolari n. 555-
DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1300-20 del 6 marzo 2020 e n. 333-A/3820 del 13 marzo 2020,
con riferimento all’utilizzo di ferie pregresse, congedi e meccanismi di rotazione, oggi
espressamente richiamati dal decreto-legge in commento.

In aggiornamento di quanto indicato mediante circolare n. 333.A/3455 del 7 marzo
u.s., si precisa che la separata trattazione delle assenze ivi indicate trova ora sviluppo in
apposite voci del “Sistema PSPersonale”, che — in riferimento a tali assenze, come anche alle
prestazioni lavorative rese in modalità di “lavoro agile” — gli Uffici, gli Istituti e i Reparti
sono tenuti a utilizzare per la compilazione dell’ordine di servizio e della programmazione
settimanale.

Come già in precedenza disposto, si sottolinea ancora la necessità che tutto il
Personale, a prescindere dalla modalità di espletamento del servizio, dovrà, comunque,
essere istruito sulle prescrizioni volte a contenere la diffusione del contagio, con
particolare riguardo alle misure di salvaguardia della salute pubblica e della propria,
sui canali di assistenza garantita dalla Direzione Centrale di Sanità — alle cui circolari si
fa pieno e integrale richiamo — e, infine, sulle conseguenze penalì e disciplinari di
eventuali violazioni.

Resta inteso che la presente circolare trova immediata applicazione anche se pervenuta
alle SS.LL. successivamente al perfezionamento della programmazione settimanale.

Confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a darc
puntuale applicazione e completa diffusione tra il Personale dipendente alla presente
circolare.

La circolare