OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus (COVID 19). Riscontro ai quesiti pervenuti.
Con riferimento alle circolari emanate in occasione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene doveroso rassegnare alcuni chiarimenti al fine di fornire riscontro al cospicuo novero dei quesiti sinora pervenuti, con particolare riguardo ai profili inerenti al trattamento economico del Personale e ai peculiari istituti introdotti dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
1. Doppio turno di servizio di ordine pubblico
L’indennità di ordine pubblico, in sede e fuori sede, viene corrisposta per fronteggiare
situazioni di carattere eccezionale e contingente che facciano temere perturbamenti all’ordine
pubblico.
Con circolari n. 333-G/Div.2-2501.03.04/aa.gg. del 28 febbraio, 13 e 16 marzo 2020,
recanti “Polmonite da nuovo coronavirus (COVID 19). Trattamento economico per il personale
delle Forze di polizia. Compenso per lavoro straordinario — Indennità di ordine pubblico”, si è
inteso riconoscere tale indennità, in via eccezionale, “per i servizi operativi esterni su strada”
relativi alle misure di contenimento disposti in occasione della situazione emergenziale in
argomento.
E di tutta evidenza che le peculiari caratteristiche dei cennati servizi, resi in condizioni di
notevole difficoltà per il contesto nel quale devono svolgersi, impongono di ribadire l’esigenza —
già sottolineata con circolare n. 333-G/2.3.81 del 7 dicembre 2006 — di osservare “Ia massima
prudenza nel ricorso dei doppi servizi di ordine pubblico in una giornata per gli stessi
dipendenti, che, mentre possono occasionalmente verificarsi, devono essere disposti ponendo
particolare attenzione ai tempi necessari per il recupero psico-fisico del personale”.
Nell’eccezionale ipotesi di ricorso al doppio turno di servizio di ordine pubblico, ai fini
della corresponsione della doppia diaria nella stessa giornata, sono stati sinora tenuti in
considerazione i seguenti requisiti:
- ordinanze di servizio distinte per ogni servizio di ordine pubblico;
- ordini di servizio distinti per ogni turno;
- servizi non continuativi e di almeno quattro ore ciascuno;
- diversa natura del servizio;
- diversa zona di svolgimento del servizio.
Tuttavia, in ragione della particolare gravità, senza precedenti, dell’emergenza
epidemiologica, nonché delle peculiari modalità di svolgimento dei relativi servizi, si ritiene che,
in via del tutto eccezionale e limitatamente alla situazione emergenziale in atto, possa essere
corrisposta la doppia diaria nelle ipotesi di doppi turni di servizio di ordine pubblico all’interno
della stessa giornata, purché ciascun servizio venga specificato nel quadrante orario di
riferimento e sia espletato per almeno quattro ore, anche se disposto con unica ordinanza.
2. Indennità di ordine pubblico e indennità autostradale
Sì ritiene opportuno chiarire che l’attribuzione dell’indennità di ordine pubblico per i
“servizi operativi esterni su strada di ordine e sicurezza pubblica” è del tutto compatibile con
l’impiego di pattuglie autostradali per lo svolgimento dei controlli disposti in occasione
dell’emergenza in atto.
SI sottolinea, tuttavia, come l’indennità autostradale, corrisposta dalle Società
concessionarie per i servizi d’istituto della Polizia stradale, non sia cumulabile con l’indennità
di ordine pubblico.
3. Indennità di ordine pubblico e indennità di vigilanza scalo ferroviario
SI ritiene opportuno chiarire che l’attribuzione dell’indennità di ordine pubblico per i
“servizi operativi esterni su strada di ordine e sicurezza pubblica” è del tutto compatibile con
l’impiego di personale della Polizia ferroviaria per attività di presidio nelle stazioni e/o negli
impianti ferroviari per lo svolgimento dei controlli disposti in occasione dell’emergenza in atto.
Sì sottolinea, tuttavia, come l’indennità per vigilanza scalo, corrisposta con fondi a carico
del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane s.p.a., non sia cumulabile con l’indennità di ordine
pubblico.
4. Congedo speciale ex art. 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e congedo
straordinario per gravi motivi.
La costante evoluzione della situazione epidemiologica in atto ha comportato, come noto,
l’adozione di misure straordinarie volte al contenimento della stessa, fra le quali quella relativa
alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 5
marzo u.s., prevista dapprima fino al giorno 15 marzo u.s. e via via prorogata fino al 13 aprile
p.v.
Varie misure a carattere temporaneo e straordinario, volte a conciliare e bilanciare le
diverse esigenze in campo in punto di gestione della sfera familiare e lavorativa del Personale,
sono state introdotte a tutela degli operatori, quotidianamente chiamati allo svolgimento di
compiti istituzionali fondamentali nell’attuale contingenza.
Si è reso, quindi, necessario intervenire in materia, sensibilizzando le SS.LL. a consentire
Il ricorso al suddetto istituto, previsto per sopperire ad esigenze connesse alla situazione
epidemiologica in atto, tra le quali, appunto, la cura e l’assistenza di figli minori.
A tal fine, nell’ottica di fornire un indirizzo univoco sulla tematica, si sottolinea che—
accanto alla predetta speciale figura di congedo, con riferimento alle specifiche situazioni per le
quali quest’ultima non risulta (a mero titolo esemplificativo, quando l’altro genitore, di cui
all’art. 23, comma 4, del dl n. 18/2020, richiamato dall’art. 25, comma 1 del medesimo decreto, è
temporaneamente impossibilitato ad accudire alla prole) o non risulta più applicabile (quando
sono decorsi i 15 giorni indicati dall’art. 23, comma 1, del d.l. n. 18/2020, richiamato dall’art. 25,
comma 1, del medesimo decreto) — può sempre continuare a trovare applicazione il congedo
straordinario per gravi motivi previsto dall’art. 37 del d.P.R.10 gennaio del 1957, n. 3, poiché nel
contesto emergenziale attuale tali preminenti necessità ben possono essere ricomprese nella
casistica dei “gravi motivi” elencati dalla circolare n. 333/A/9817.B (4) del 15 aprile 1986.
Si ritiene, infatti, che la particolare situazione emergenziale in atto possa assurgere a
fondamento per applicare ogni utile misura, sia ordinaria, sia straordinaria, per garantire la
funzionalità della Polizia di Stato attraverso un equilibrato e responsabile utilizzo di tutti gli
strumenti che diano il massimo sostegno agli operatori, chiamati a mettere in campo uno
straordinario impegno per il Paese.
5. Lavoro agile.
Con riferimento al lavoro agile, si richiamano integralmente le direttive impartite con la
circolare n. 333/A/3820 del 13 marzo u.s..
L’analisi dei dati rilevati nel periodo intercorso sino ad oggi ha evidenziato talune
preclusioni a ricorrere a tale formula organizzativa dell’attività lavorativa.
Le SS. LL. sono pertanto invitate, qualora non abbiano ancora provveduto, a esaminare
con la massima attenzione la realtà cui sono preposte e a individuare i profili di praticabilità, così
da poter emanare disposizioni che si giovino, in questo periodo del tutto eccezionale, anche di
tale opzione.
Perverranno comunque a breve indicazioni per armonizzare la disciplina nelle
diversificate realtà in cui si articola la Polizia di Stato, sulla scorta, tra l’altro, dei report fatti
pervenire, oggetto di attenta analisi.
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