OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Riscontro ai quesiti pervenuti. Ulteriori chiarimenti.

Con circolare 333-A n. 5035 del 6 aprile u.s. sono stati forniti chiarimenti in merito alla
disciplina applicabile, nell’eccezionale situazione epidemiologica in oggetto, all’indennità di ordine
pubblico.

Con la presente, si provvede a fornire ulteriori chiarimenti con particolare riferimento
all’indennità di ordine pubblico fuori sede da corrispondere al Personale della Polizia Stradale
impiegato in servizi operativi esterni su strada predisposti per fronteggiare la predetta situazione
emergenziale.

In particolare, si ritiene che, limitatamente alla straordinaria ed eccezionale contingenza in
atto, il criterio in base al quale il servizio si considera espletato “fuori sede” debba declinarsi, per il
Personale predetto, in ragione della tipologia del concreto servizio assegnato dalle ordinanze di
servizio ex art. 37 del d.P.R. n. 782 del 1985.

Pertanto, si dispone che sia corrisposta l’indennità di ordine pubblico fuori sede al Personale
della Polizia Stradale comandato, nel quadro delle predette ordinanze di servizio, appositamente per
l’esecuzione di posti di blocco o di controllo volti alla verifica del rispetto delle note prescrizioni
relative all’emergenza sanitaria, effettuati, per almeno quattro ore complessive, in località poste in
comuni diversi da quello in cui ha sede l’ufficio o reparto di appartenenza.

In tutti gli altri servizi operativi esterni su strada disposti, sempre con apposita ordinanza,
per l’attività di controllo in relazione all’emergenza sanitaria, da svolgersi lungo gli itinerari
ordinariamente assegnati all’ufficio di riferimento, rimane confermata la corresponsione al predetto
Personale dell’indennità di ordine pubblico in sede.