OGGETTO: Premio ai lavoratori dipendenti ex art. 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

L’art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 stabilisce “Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”.

In considerazione del tenore letterale della disposizione normativa sopra citata, fra i criteri di calcolo per la determinazione del bonus ritenuti praticabili nell’ambito delle indicazioni fornite dall’ Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 18/E del 9 aprile u.s., è stato adottato quello del rapporto tra giorni di lavoro effettivamente prestati nel mese di marzo e giorni lavorabili nello stesso mese.

Sulla base di tale criterio, per ciascuna tipologia di servizio ed articolazione in turni settimanali, dovrà essere preso in considerazione il numero dei giorni di lavoro effettivamente prestati in presenza nella sede di lavoro da rapportarsi al numero complessivo delle giornate ‘‘obbligatoriamente’ da lavorare nello scorso mese di marzo (26 per settimana su 6 giorni, 22 per settimana su 5 giorni, 25 per turnisti in quinta, ecc.).

Ciò posto, in materia di giornate non computabili, si ritiene utile richiamare, primariamente, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la citata Risoluzione n. 18/E del 9 aprile u.s., laddove si precisa che “il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.)”.

“Tenuto conto che la ratio di tale disposizione persegue l’obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto” (come precisato dall’ Agenzia delle Entrate con Circolare n. 8/E del 3 aprile u.s.), l’incentivo sarà corrisposto sulla base delle giornate di lavoro effettivamente prestate in presenza presso la sede di lavoro, oppure nell’ambito di servizi operativi.

Sulla base di tali premesse, si forniscono le seguenti precisazioni:

  • sono escluse dal computo delle giornate utili ai fini del bonus le giornate di
    assenza per congedi ordinari, straordinari e parentali, permessi anche non
    retribuiti, aspettative, riposi compensativi, permessi studio, periodi di distacco
    per motivi sindacali e permessi sindacali e, comunque, ogni altra giornata di
    assenza ancorché giuridicamente equiparata al servizio effettivamente prestato in
    presenza presso la sede di lavoro;
  • risultano, invece, computabili quali giornate di presenza quelle in cui il
    personale fruisce di permessi orari, tenuto conto che tali permessi non possono
    essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e che,
    comunque, devono essere recuperati entro il mese successivo;
  • analogamente, si reputano computabili le giornate di servizio svolte “in
    presenza” in una diversa sede ove aggregato o in servizio fuori sede (missione
    o ordine pubblico). Tali ipotesi, infatti, costituiscono specifiche modalità in cui
    il dipendente svolge la prestazione lavorativa in presenza presso la sede di
    lavoro, nei casi di specie temporaneamente individuata al di fuori dell’ambito
    territoriale della sede ordinaria;
  • in caso di turno con orario 8/20 o 7/19, alternato a giorno di riposo, a ciascun
    giorno di presenza in servizio con il suddetto orario saranno imputate due
    presenze utili (es. 15 gg. di presenza di cui 5 doppi turni saranno indicati come
    20 presenze utili); le giornate ‘‘obbligatoriamente” da lavorare saranno quelle
    dell’ordinaria pianificazione settimanale su cinque o sei giorni qualora, come
    nell’esempio, siano stati svolti turni “doppi” isolati, mentre per le turnazioni
    stabilmente imperniate sui suddetti orari (c.d. turni in seconda) si considereranno
    1 26 o 27 giorni effettivamente programmati in marzo per ciascun operatore;
  • in caso di altre tipologie di turnazioni, le singole presenze dovranno essere
    rapportate al numero di giornate ‘‘obbligatoriamente” da lavorare per
    ciascun operatore nel mese di marzo (es. turno in quinta: 25 gg lavorabili, 13
    presenze effettive: 13/25 di € 100 = € 52,00; turno in terza: 21 gg lavorabili e 13
    presenze effettive 13/21 di € 100 = € 61,90);
  • inoltre, in tale ambito, va precisato che, nell’ipotesi di un turno di servizio
    disposto in orario notturno, che si sovrapponga su due giornate lavorative
    (es.: 22.00/07.00), il predetto turno di servizio va conteggiato come un giorno
    di lavoro effettivamente prestato a fronte di un solo giorno lavorabile.

Con successivo messaggio CENAPS saranno forniti ulteriori dettagli per l’esatto computo delle presenze e delle giornate lavorabili ed indicate le modalità tecniche per l’inserimento dei suddetti dati nell’apposita procedura.

Per eventuali chiarimenti si rinvia all’utilizzo dell’help-desk denominato “TEP — HELP DESK” oggetto “bonus art. 63”.

La presente circolare è disponibile sul portale del Servizio Tep e Spese Varie all’indirizzo http://10.119.182.2/PortaleTep/index.php.

La circolare