OGGETTO: Problematica relativa alla neo-dirigenza della Polizia di Stato.

Preg.mo Capo della Polizia,
il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ha proceduto
all’unificazione dei precedenti ruoli dei Commissari e dei Dirigenti nell’ambito del nuovo ruolo
unico dei Funzionari, attribuendo a far data dal 01/01/2018 le responsabilità dirigenziali a decorrere
dalla qualifica di Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato (e qualifiche equiparate).

Con circolare ministeriale nr. 557/910/S.M./2.100 del 22/12/2017, è stato stabilito che dal 1°
gennaio 2018 il rapporto di lavoro dei Vice Questori e Vice Questori Aggiunti (e qualifiche
equiparate) non è più disciplinato dall’Accordo Nazionale Quadro (ex D.lgs 195/95) essendo la
disciplina rimessa, ai sensi dell’art. 46 comma 2 del D.lgs 95/2017, all’istituzione di un’ area
negoziale a cui è attribuita la funzione di definire le materie soggette al trattamento accessorio e le
misure per incentivare l’efficienza del servizio, oltre a quella del rapporto di lavoro, ferme restando
le peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Tuttavia, il mancato reperimento di adeguate risorse finanziarie e la mancata attuazione
dell’area negoziale hanno lasciato pressoché invariato il trattamento economico delle nuove
qualifiche dirigenziali, a fronte delle nuove responsabilità attribuite loro dalla legge.

A scopo puramente dimostrativo si evidenziano le differenze in termini economici tra le
retribuzioni delle neo qualifiche dirigenziali e la qualifica direttiva che le precede in carriera
comparate con le retribuzioni dei Dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza

L’attribuzione della qualifica dirigenziale alle suddette qualifiche ha comportato
l’immediata perdita di emolumenti quali il FESI, le indennità specifiche attribuite alle qualifiche
disciplinate dall’ANQ (ad esempio l’indennità cyber..) e gli incentivi per le funzioni tecniche
previsti sia dal precedente codice degli appalti (art. 113 del D.Lgs n.50/2016) e che dall’attuale (art.
45 del D.Lgs. 36/2023).

Pertanto, in base alla vigente normativa, viene a prefigurarsi la distonica circostanza che a
fronte di una progressione obbligatoria in carriera, le qualifiche di Vice Questore Aggiunto e
Vice Questore (e qualifiche equiparate) possano percepire una retribuzione inferiore a quella
percepita con la precedente qualifica di Commissario Capo (e qualifiche equiparate),
situazione palesemente in contrasto con il principio della giusta retribuzione esplicitato nell’art. 36
della Costituzione.

Il Consiglio di Stato con il parere reso sulla bozza del nuovo codice degli appalti trasmesso
al Governo il 7 dicembre 2022, in relazione al comma 4 dell’art. 45, che ad oggi esclude la
dirigenza pubblica dall’attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche, affermava quanto
segue: “…È rimessa alla scelta politica se estendere o meno la disciplina ai dirigenti, in deroga al
principio di onnicomprensività della remunerazione“.

È chiaro come la dirigenza della Polizia di Stato rappresenti un “unicum” nel panorama
giuridico italiano; ciò è stato ben evidenziato anche dalla recente circolare DAGEP 333AG prot.
0002985 del 31/01/2024 avente ad oggetto “Disciplina della dirigenza della Polizia di Stato” che
ha ribadito come tutti i dirigenti appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato siano soggetti, a
differenza della Dirigenza Pubblica contrattualizzata, ad un rigido orario di servizio di 36 ore
settimanali ed al dover dichiarare le ore svolte in eccedenza quali ore di straordinario.

Tale peculiarità mal si concilia con gli oneri delle responsabilità dirigenziali, ascrivibili più
al risultato che all’attestazione della presenza materiale in ufficio, e con il principio di
onnicomprensività della remunerazione citato dal Consiglio di Stato, rendendo quantomeno
contraddittoria l’applicazione delle esclusioni previste al comma 4 dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023
alla Dirigenza della Polizia di Stato e rendendola materia di contenzioso.

  • intraprendere tutte le azioni necessarie ad allineare le retribuzioni delle qualifiche di
    Vice Questori e Vice Questori Aggiunti (e qualifiche equiparate) a quelle della dirigenza
    contrattualizzata del pubblico impiego in modo da poter applicare il principio di
    onnicomprensività della retribuzione dirigenziale anche alle suddette qualifiche della Polizia
    di Stato, su cui, ricordiamo, gravano anche gli oneri e le responsabilità derivanti
    dall’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Pubblica Sicurezza ed Ufficiale di Polizia
    Giudiziaria;
  • nelle more dell’attuazione di quanto sopra richiesto, onde evitare il danno economico
    derivante dalla promozione a Vice Questore e Vice Questore Aggiunto (e qualifiche
    equiparate) e l’inevitabile fiorire di onerosi contenziosi a carico dell’Amministrazione, di
    individuare una rapida soluzione in grado di consentire a tali qualifiche di percepire gli
    emolumenti persi con la “promozione”, primi tra tutti gli incentivi per le funzioni
    tecniche previsti sia dal precedente codice degli appalti (art. 113 del D.Lgs n.50/2016)
    che dal nuovo (art. 45 del D. Lgs. 36/2023);
  • procedere nell’immediatezza a sanare tutti gli arretrati relativi al cosiddetto
    “fondino” allineandolo, anche a livello temporale, ai pagamenti relativi al FESI del personale
    disciplinato dall’ANQ;
  • individuare una formula di attestazione dell’orario di servizio più in linea con i
    principi testè espressi, valutando adeguate modifiche in parte qua alla circolare DAGEP
    333AG prot. 0002985 del 31/01/2024 avente ad oggetto “Disciplina della dirigenza della
    Polizia di Stato”.

Nel ringraziare anticipatamente si porgono Distinti saluti.