OGGETTO: Comunicazione, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, di avvio delle procedure per l’attribuzione della
denominazione di “coordinatore” al personale che riveste la qualifica di
assistente capo tecnico, sovrintendente capo tecnico e sostituto
commissario tecnico della Polizia di Stato, ai sensi del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, così come modificato dal decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.

Attenzione: Inoltro documentazione improrogabilmente entro il 16.11.2020

In attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, così come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, inerente alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato, questa Direzione Centrale deve procedere all’attribuzione della denominazione di “coordinatore” al personale, in
servizio al /° gennaio 2020 ed inserito in tale data nei ruoli del personale tecnico scientifico e professionale, che riveste la qualifica di assistente capo tecnico, sovrintendente capo tecnico e sostituto commissario tecnico della Polizia di Stato.

Si riportano, di seguito, le specifiche procedure di scrutinio che vengono avviate:

  •  Attribuzione della denominazione di “coordinatore” agli assistenti capo tecnici che,ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera zz-bis), del citato d.lgs. n. 95/2017, rivestonotale qualifica con decorrenza giuridica inferiore o uguale al 1° gennaio 2015;
  • Attribuzione della denominazione di “coordinatore” ai sovrintendenti capo tecnici che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere qq-quater) e aaa-bis), del citato d.lgs. n. 95/2017, rivestono tale qualifica con decorrenza giuridica inferiore o uguale al 1° gennaio 2017 e che hanno ricoperto la qualifica di revisore tecnico (0 sovrintendente per i provenienti dal ruolo ordinario) con decorrenza giuridica inferiore o uguale al 1° gennaio 2012;
  • Attribuzione della denominazione di “coordinatore” ai sostituti commissari tecnici che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera bbb-bis), del citato d.lgs. n. 95/2017, rivestono tale qualifica con decorrenza giuridica inferiore o uguale al 1° gennaio 2018.

Si rammenta che le cause di esclusione dall’attribuzione della denominazione di “coordinatore” sono regolate dall’art. 4, comma 4-fer, dall’art. 20-fer, comma 3-bis, e dall’art. 24, comma 5-fer, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.337.

In particolare, è escluso dall’attribuzione della denominazione di “coordinatore”  il personale:

a) che nel triennio precedente (da/ /° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019) abbia
riportato un giudizio inferiore a:
— “distinto” per gli assistenti capo tecnici e per i sovrintendenti capo tecnici;
— “ottimo” per i sostituti commissari tecnici;
o che nel quinquennio precedente (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019) abbia
riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare perl’applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti.

Quest’ufficio, con separata comunicazione, provvederà a trasmettere, ai soli enti matricolari interessati al procedimento in oggetto, gli elenchi in formato XLS, contenenti i dati dei dipendenti in possesso dell’anzianità prevista al 1° gennaio 2020.

Gli enti matricolari dovranno confrontare e aggiornare tali dati, segnalando in particolare:

  • Sei dipendenti presenti risultano in possesso dei requisiti previsti;
  •  eventuali dipendenti mancanti;
  •  se i dipendenti sono in servizio o sono cessati (specificandone, in tal caso, data e
    motivo della cessazione).

L’elenco inviato dovrà essere restituito nel medesimo formato a questo ufficio inserendo esclusivamente il segno SI/NO nella casella “Requisiti” con l’esplicita attestazione e la sottoscrizione da parte del Dirigente dell’Ufficio del Personale del possesso dei requisiti necessari per conseguire l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”.

Per il solo personale non in possesso del requisiti previsti dalle normative di riferimento, sarà necessario compilare anche la scheda notizie allegata alla presente (Allegati 1, 2 e 3), indicando i motivi ostativi all’attribuzione della denominazione, di seguito elencati:

> l’essere cessato dal servizio in data anteriore al 1° gennaio 2020;

> dipendenti sospesi cautelarmente dal servizio (il personale riammesso in servizio è
comunque escluso fino alla definizione del procedimento penale ed alla revoca a
tutti gli effetti del provvedimento di sospensione);

> dipendenti che nel quinquennio precedente abbiano riportato una sanzione
disciplinare più grave della pena pecuniaria (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2019);

> dipendenti rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti non colposi
ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione
più grave della pena pecuniaria;

> non aver maturato l’anzianità nella qualifica prevista a causa delle assenze dal
servizio, senza assegni, che abbiano determinato una detrazione di anzianità ovvero
per aspettativa ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 339;

> dipendenti che nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio complessivo
inferiore a “distinto” per gli assistenti capo tecnici e per i sovrintendenti capo
tecnici, ovvero inferiore a “ottimo” per i sostituti commissari tecnici.

La circolare intera in pdf