OGGETTO: Procedura di scrutinio per merito comparativo, relativo alle vacanze registrate al 31
dicembre 2022, per il conferimento della qualifica di sostituto commissario della Polizia
di Stato, nei confronti degli ispettori superiori che al 1° gennaio 2023 hanno maturato
l’anzianità di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, o che sono destinatari dei benefici previsti dall’articolo 2, comma 1,
lettera 1-bis) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Con la presente circolare si dà avvio alla procedura dello scrutinio per merito comparativo, per
l’attribuzione di 3078 posti disponibili al 31 dicembre 2022, per il conferimento della qualifica di
sostituto commissario della Polizia di Stato, nei confronti degli ispettori superiori in servizio al 1°
gennaio 2023.

Hanno titolo a partecipare al presente scrutinio i dipendenti che:

– hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a 8 anni, ai sensi dell’articolo 31-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 o che sono destinatari dei
benefici previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera l-bis) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95 (6 anni);

– non incorrono in uno dei casi di esclusione previsti dalla normativa richiamata, riportati in dettaglio
nella successiva sezione.

Si precisa, al riguardo, che agli atti risultano 832 ispettori superiori in possesso dei requisiti per
la promozione alla qualifica superiore; pertanto gli enti matricolari dovranno dare tempestiva
comunicazione di eventuali diverse risultanze.

Sl specifica, inoltre, che a seguito di scorrimento della graduatoria del concorso interno, per
titoli, per 1.000 posti per la nomina alla qualifica di sostituto commissario, disposto dall’articolo 1-bis,
comma 2, lettera a) del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2023, n. 14, n. 1153 dipendenti saranno nominati sostituti commissari, con
decorrenza 1° gennaio 2023, successivamente al perfezionamento della presente procedura di scrutinio
e seguiranno in ruolo il personale che risulterà promosso in virtù di detto scrutinio.

ISTRUZIONI GENERALI PER GLI ENTI MATRICOLARI

Gli enti matricolari interessati al procedimento, di cui all’allegato elenco, riceveranno, con
separata comunicazione all’indirizzo pec istituzionale, le schede del personale ammesso allo
scrutinio, tramite file in formato “ms access”, nonché la documentazione connessa alla funzionalità del
sistema, unitamente al file denominato “istruzioni” contenente le indicazioni tecniche per la
compilazione delle schede.

All’atto della ricezione, gli enti matricolari avranno cura di verificare la documentazione e, in
caso di riscontro di eventuali discrasie, darne tempestiva comunicazione alla Direzione centrale per gli
affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio ispettori — 1° Divisione,
all’indirizzo e-mail corporate: dipps.statogiuridicoispettori.rm@poliziadistato.it.

Gli enti matricolari provvederanno a compilare le schede informative relative ai dipendenti
interessati allo scrutinio, in conformità:

– ai criteri di massima già approvati dal Consiglio di amministrazione per gli affari del personale
della Polizia di Stato nella seduta del 17 febbraio 2023, pubblicati sul portale Doppiavela nella
sezione professione-scrutini;

– alle disposizioni della presente circolare;

– alle indicazioni tecniche riportate nel file denominato “istruzioni”, di cui in premessa.

Le schede, dopo essere state compilate mediante il predetto applicativo, dovranno essere portate
a conoscenza degli interessati per essere sottoscritte in ogni singolo foglio. Al riguardo si raccomanda
di fornire ogni utile elemento informativo su quanto riportato nelle schede, al fine di garantire la più
ampia e puntuale informazione agli interessati. Dopo la sottoscrizione del dirigente dell’ufficio-ente
matricolare, le stesse saranno scansionate, unitamente alla documentazione connessa, in formato .pdf e
restituite alla pec dipps035.0800@bpecps.interno.it, avendo cura di custodire agli atti gli originali.

Unitamente alle schede dovrà essere restituito con le medesime modalità ed in formato
compresso (.zip) anche il file access opportunamente aggiornato con i dati validati.

Da ultimo si precisa che 1 dati informativi sopra indicati dovranno essere predisposti ed inviati
anche per il personale cessato dal servizio successivamente alla data del 1° gennaio 2023.

Per ogni eventuale chiarimento in ordine alla procedura di inserimento dei dati potrà essere
contattato il personale dell’ufficio progressione di carriera della 1% Divisione del Servizio ispettori,
all’indirizzo e-mail corporate: dipps.statogiuridicoispettori.rm@poliziadistato.it. |

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI SCRUTINIO

Si richiama l’attenzione degli uffici sui seguenti aspetti:

A) personale che ha partecipato a precedenti scrutini
per gli ispettori superiori già oggetto di pregressa valutazione da parte della Commissione per il
personale del ruolo degli ispettori, gli enti matricolari in indirizzo provvederanno ad integrare i dati
già trasmessi con quelli inerenti alle annualità successive, o 1 dati relativi ad annualità pregresse che
saranno oggetto di valutazione in relazione al criteri di massima vigenti (per es. gli incarichi di
servizio), avendo cura di allegare anche la relativa documentazione;

B) personale ammesso allo scrutinio per la prima volta
per il personale ammesso per la prima volta allo scrutinio, le relative schede, debitamente
compilate, dovranno essere trasmesse unitamente alla copia del foglio matricolare (solo ed
esclusivamente i quadri A-F-I-L-P-Q-R)e della rispettiva documentazione (es. fotocopia
attestato riconoscimento, attestazione del corso, decreto conferimento incarico, autocertificazione
titoli di studio, ecc.).
Per tale categoria di personale è necessario evidenziare eventuali periodi di assenza dal servizio non utili al fine del computo dell’anzianità;

C) periodo di riferimento da tenere in considerazione per le diverse categorie di titoli
il periodo di riferimento dei diversi titoli da considerare e quindi da inserire è il seguente:

– peri titoli della categoria I (rapporti informativi) il periodo di riferimento è 1° gennaio 2018 –
31 dicembre 2022 (annualità dal 2018 al 2022 compresa);

– per i titoli delle categorie II (incarichi particolari), III – c (corsi) e III – e (riconoscimenti) il
periodo di riferimento è l’intera permanenza nel ruolo degli ispettori;

– peri titoli delle categorie III – a (/avori originali elaborati per il servizio), III – b (pubblicazioni
scientifiche) e III – d (titoli di studio), non esistono limitazioni temporali e quindi saranno
considerati tutti i titoli conseguiti.

AI fine di agevolare l’attività di codesti uffici, si forniscono elementi esplicativi rispetto alle
voci di maggiore interesse:

— “incarico attuale”: sarà indicato esclusivamente l’incarico effettivamente svolto dal dipendente
all’atto della sottoscrizione della scheda. Per il personale cessato dovrà essere considerato solo
l’ultimo incarico svolto;

“corsi”: dovrà essere riportato il periodo di frequenza, l’esito finale e/o l’eventuale punteggio,
specificando se in trentesimi, sessantesimi o centesimi, avendo cura di allegare copia del relativo
attestato. Si specifica che non sono da considerare i corsi effettuati al di fuori del periodo di
riferimento indicato, nonché seminari, forum, simposi e corsi di aggiornamento professionale;

— “titolo di studio”: nel sistema è disponibile un apposito modulo, nel quale dovrà essere riportato
esclusivamente la laurea o titolo equivalente, master, corsi post laurea. Non sono pertanto da
considerare titoli di studio diversi da quelli indicati tra cui il diploma di scuola secondaria superiore.
Si richiama l’attenzione sulla correttezza delle informazioni riportate e sulla completezza della
documentazione allegata;

— “riconoscimenti premiali e onorificenze – ordine al merito della Repubblica italiana”: dovranno
essere riportati 1 singoli riconoscimenti conseguiti nel lasso temporale sopra indicato, allegandone
copia. Si precisa che la data da considerare e, quindi, da indicare sulle schede è esclusivamente
quella riportata in calce all’attestato, corrispondente alla data di attribuzione del riconoscimento:

per il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è indispensabile acquisire, con ogni consentita urgenza, il
parere del procuratore generale presso la Corte di appello e del capo dell’ufficio presso cui è
istituita la sezione di polizia giudiziaria. Lo stesso nulla osta dovrà essere acquisito anche per il
personale non più in servizio in quegli uffici da non più di due anni, così come previsto dal comma
3 del medesimo articolo. In assenza di detti pareri, la valutazione del dipendente sarà sospesa.

SANZIONI DISCIPLINARI E/O PROCEDIMENTI PENALI

Saranno considerate tutte le sanzioni disciplinari, per le quali non sia intervenuta la
riabilitazione, ad eccezione del richiamo orale. Solo in caso di sospensione cautelare dal servizio, la
scheda riassuntiva dovrà essere corredata da copia dei relativi provvedimenti, completi di relata di
notifica o di eventuali provvedimenti di revoca della misura.

Si richiama particolare attenzione sulla corretta compilazione della parte relativa ai procedimenti
disciplinari e penali, che dovrà riportare i dati informativi dal 1° settembre 1995 o comunque :
intervenuti durante il servizio prestato nel ruolo degli ispettori.

Variazioni dei dati afferenti ai provvedimenti disciplinari e/o penali, intervenute successivamente
all’invio delle schede, dovranno essere tempestivamente comunicate all’indirizzo e-mail:
dipps.statogiuridicoispettori.rm@poliziadistato.it fino al giorno precedente la data di riunione della
Commissione.

CAUSE DI ESCLUSIONE/SOSPENSIONE DALLO SCRUTINIO

Si richiama l’attenzione degli enti/uffici matricolari sulle cause di esclusione o sospensione
dallo scrutinio:

– l’essere sospeso cautelarmente dal servizio. Il personale riammesso in servizio è comunque escluso
fino alla definizione del procedimento penale ed alla revoca a tutti gli effetti del provvedimento di
sospensione, ai sensi degli artt. 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 e dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

– l’essere destinatario di un giudizio complessivo inferiore a “buono” nel triennio precedente, ex art.
205 del d.P.R. n. 3/1957;

– l’aver riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione nel triennio precedente, ex
art. 61, comma |], del d.P.R. n. 335/1982, fatto salvo il disposto dell’articolo 6, commi 2 e 3, del
d.P.R. n. 737/1981 (che comporta il ritardo nella promozione di ulteriori 2 o 3 anni in relazione alla
gravità della sospensione disciplinare comminata);

– l’essere rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi esclusivamente per i delitti di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ai sensi degli articoli 61, comma 1, e 68,
comma 10, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

– le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il
parere favorevole del procuratore generale presso la Corte di appello e del capo dell’ufficio presso
cui è istituita la sezione, ex art. 15, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

La circolare integrale