OGGETTO: art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha modificato l’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, determinando il prolungamento del periodo di elevazione del trattamento economico per congedo parentale. — Applicabilità al personale della Polizia di Stato.

Si forniscono, a seguito di approfondimenti interistituzionali, indicazioni in ordine alla novella in oggetto, la quale ha innalzato, per il secondo mese di congedo parentale, il trattamento economico al 60% della retribuzione (80% soltanto per il corrente anno).
Conformemente ai pareri resi dall’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato (IGOP) e dal Dipartimento della funzione pubblica del Ministero per la pubblicam amministrazione, si rappresenta che la norma trova applicazione anche al personale della Polizia di Stato nella misura in cui il beneficio non risulti assorbito dal più favorevole trattamento di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39.

Pertanto, anche a fini riepilogativi, si rappresenta che il personale della Polizia di Stato con figli — nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come incisa dalla novella in oggetto, e della sopra richiamata normativa speciale — può avvalersi del congedo parentale:

  • per45 giorni, fino al sesto anno di età del minore, con commutazione del congedo
    parentale in congedo straordinario, percependo il 100% della retribuzione. Questo
    trattamento economico di favore è previsto individualmente per il singolo
    genitore. Pertanto, spetta per intero ad entrambi i genitori appartenenti alla Polizia
    di Stato;
  • per 15 giorni, per effetto della novella in oggetto, percependo il 60% della
    retribuzione (80% nel solo 2024), fino al sesto anno di età del minore. Si precisa
    che il beneficio è applicabile ai genitori che hanno terminato il periodo di congedo
    di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e che è fruibile
    dagli stessi in alternativa fra loro (ne deriva che al genitore che non fruisce dei
    giorni con il trattamento economico all’80% spettano, comunque, per il
    corrispondente periodo, i giorni indennizzati al 30% della retribuzione, già
    previsti in precedenza);
  • per un mese, fino al dodicesimo anno di età del minore, per ciascun genitore,
    percependo il 30% della retribuzione;
  • per tre mesi, fino al dodicesimo anno di età del minore, in alternativa tra i genitori,
    percependo il 30% della retribuzione;
  • per gli ulteriori periodi di congedo parentale, nei limiti di cui all’articolo 32 del
    d.lgs. n. 151 del 2001, senza alcuna corresponsione d’indennità, salvo quanto
    statuito dal successivo articolo 34, comma 2.

Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. ad assicurare la puntuale applicazione della presente circolare, disponibile per la consultazione sul portale Doppiavela.

La circolare