Oggetto: Proroga al 31 marzo 2022 del “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi – Necessità di una circolare esplicativa.
Preg.mo Direttore, il D.L 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n.215, al primo comma dell’articolo 9 “Congedi parentali” riporta: “Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al primo periodo è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria”.
L’INPS, nella circolare n. 189 del 17 dicembre 2021, al fine di distinguerlo dal Congedo parentale, ha denominato lo specifico congedo “Congedo parentale SARS CoV-2” richiamando la norma e specificando che l’art. 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del congedo in argomento.
Nonostante ciò il contenuto della circolare DAGEP 333/A/0006426 datata 31.12.2021 ad oggetto “Proroga dei termini di efficacia delle disposizioni inerenti alla gestione del Personale della Polizia di Stato nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, richiama solo alcuni dei contenuti nel DL 221/2021, tra cui obbligo e durata certificazione verde, mentre “scorda” di specificare il prolungamento anche degli istituti che espressamente prevedono l’estensione, fino al 31 marzo 2022, dei termini per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2”, anche agli Appartenenti alla Polizia di Stato, come anche ribadito dall’INPS con il messaggio nr. 74 del 8 Gennaio 2022, allegato alla presente.
Si prega quindi codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali di voler intervenire urgentemente presso la DAGEP affinché venga emanata una circolare sull’argomento.
In attesa di riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.
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