OGGETTO: Proroga dei termini di efficacia delle disposizioni inerenti alla gestione del Personale della Polizia di Stato nel corso dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.

Come noto, con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 e con l’art.
1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è stato prorogato lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021; con il citato d.l. n. 105/2021 è
stata prevista la proroga dei termini di efficacia di alcune disposizioni legislative.

Pertanto, si pongono nuovamente all’attenzione delle SS.LL. le misure di maggior
interesse ai fini della gestione del Personale della Polizia di Stato, finalizzate a
contemperare la tutela della salute con le esigenze di efficiente funzionamento
dell’ Amministrazione.

1. PROROGA DELL’ART. 87, COMMI 6 E 7, D.L. N. 18/2020
L’art. 6 del citato d.l. n. 105/2021 ha previsto che permarranno in vigore, senza
soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni contenute nell’art. 87,
commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, |
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di dispensa temporanea dalla presenza in
servizio e di congedo straordinario per malattia, quarantena con sorveglianza attiva o
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19.

2. LAVORO AGILE
Con riferimento al lavoro agile, come già comunicato con la circolare cui si fa
seguito, l’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede, a seguito della modifica intervenuta con il
decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, per il Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico,
lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile fino alla cessazione dello stato
di emergenza. Pertanto, il suddetto istituto continuerà ad essere applicabile al personale
della Polizia di Stato, secondo le modalità stabilite dalla circolare del Capo della Polizia
— Direttore generale della pubblica sicurezza prot. n. 3820 del 13 marzo 20201 , fino al 31
dicembre 2021.

3. CONGEDO SPECIALE PER ASSISTENZA AI FIGLI MINORI E LAVORATORI FRAGILI
Per quanto riguarda il congedo per assistenza ai figli minori, si rammenta che le
relative disposizioni, contenute nell’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, hanno cessato di avere
efficacia il 30 giugno 2021. Pertanto, nei confronti delle categorie di soggetti previste dal
citato art. 22 , è possibile disporre l’accesso al lavoro in modalità agile secondo le citate
circolari in materia, oppure, qualora tale soluzione non sia praticabile, fare ricorso agli
istituti di cui all’art. 87, commi 6 e 7, d.l. n. 18/2020, a seconda della situazione concreta
rappresentata dal dipendente.

Con riferimento ai lavoratori fragili, invece, il comma 2-bis dell’art. 26 del d.l.
n. 18/2020, è stato reintrodotto dall’art. 9, commi 1 e 2, del citato d.l. n. 105/2021 a
decorrere dal 1° luglio 2021 e con efficacia fino al 31 ottobre 2021. La disposizione,
applicabile alla generalità dei dipendenti pubblici, stabilisce che i lavoratori fragili
svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile3 .

L’eventuale assenza dal servizio del lavoratore fragile, ove non sia possibile
adibire quest’ultimo al lavoro agile, potrà essere disposta ricorrendo all’istituto della
dispensa temporanea dalla presenza in servizio, come già comunicato con la circolare di
questa Direzione centrale n. 4395 del 25 marzo 2021.

Si invitano le SS.LL. a dare completa diffusione tra il Personale dipendente della
presente circolare, confidando nella consueta, massima collaborazione.


NOTE

1. Si deve fare anche riferimento, per la parte riguardante il lavoro agile, alle successive circolari del Capo
della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza prot. n. 4164 del 19 marzo 2020, n. 5918 del 30
aprile 2020, n. 10996 del 17 agosto 2020, n. 13708 del 16 ottobre 2020, n. 14277 del 27 ottobre 2020, n.
15121 dell’11 novembre 2020, nonché alle circolari di questa Direzione centrale n. 2020 del 11 febbraio
2021 e n. 4395 del 25 marzo 2021.
2. Genitori di figli minori di anni 16 in didattica a distanza, malattia o quarantena; genitori di figli disabili di
ogni età.
3. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.l. n. 18/2020, sono considerati lavoratori fragili ‘i
lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi
medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie
oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104”.