OGGETTO: Proroga dei termini di efficacia delle disposizioni inerenti alla gestione del Personale della Polizia di Stato nel corso dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Novità normative.
Congedo ordinario 2020 e vaccinazioni: chiarimenti.
Come noto, con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 è stato
prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 luglio 2021
e, con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è stata prevista la proroga dei termini di
efficacia di alcune disposizioni legislative.
Preme, pertanto, nuovamente porre all’attenzione delle SS.LL. le misure di
maggior interesse ai fini della gestione del Personale della Polizia di Stato, finalizzate a
contemperare la tutela della salute con le esigenze di efficiente funzionamento
dell’ Amministrazione.
1. PROROGA DELL’ART. 87, COMMI 6 E 7, D.L. N. 18/2020
L’art. 11 del citato d.l. n. 52/2021 ha previsto che permarranno in vigore, senza
soluzione di continuità, fino al 31 luglio 2021, le disposizioni contenute nell’art. 87,
commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di dispensa temporanea dalla presenza in
servizio e di congedo straordinario per malattia, quarantena con sorveglianza attiva o
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19.
2. LAVORO AGILE
Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 ha apportato modifiche all’art. 263 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, prevedendo, per il Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, lo
svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile fino alla cessazione dello stato di
emergenza, ad oggi fissato alla data del 31 luglio 2021. Pertanto, lo smart working
continua ad essere applicabile al Personale della Polizia di Stato secondo le modalità
stabilite dalla circolare del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica
sicurezza prot. n. 3820 del 13 marzo 2020 1 .
3. LAVORATORI FRAGILI E CONGEDO SPECIALE PER ASSISTENZA AI FIGLI MINORI
Per quanto riguarda i lavoratori fragili e il congedo per assistenza ai figli minori,
restano ferme le diverse scadenze indicate nella circolare 333-A/ n. 4395 del 25 marzo
2021, contenente chiarimenti circa i principali istituti di gestione del personale vigenti in
pendenza dell’emergenza sanitaria.
In particolare:
— conriferimento ai “lavoratori fragili”, il comma 2-bis dell’art. 26 del citato d.Ì.
n. 18/2020, applicabile alla generalità dei dipendenti pubblici, è stato prorogato
dall’art. 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 fino al 30 giugno 2021
(paragrafo 4.a):
— le disposizioni in materia di assistenza ai figli minori per didattica a distanza,
malattia o quarantena ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n.
30 sono valide dal 13 marzo al 30 giugno 2021 (paragrafo 7.c).
Sul punto è intervenuta la legge di conversione del citato d.l., legge 6 maggio
2021, n. 61, apportando alcune modifiche al menzionato art. 2.
Pertanto, si precisa che il beneficio dello smart working è riconosciuto ai genitori
di figli disabili di ogni età, qualora si tratti di disabilità accertata ex art. 3, commi 1 e 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di disturbi specifici dell’apprendimento accertati a
norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o di bisogni educativi speciali 2 . Invece, qualora
l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, lo speciale congedo con
indennità pari al 50% è applicabile a prescindere dall’età del figlio solo nel caso di
disabilità in situazione di gravità accertata a norma dell’art. 3, comma 3, 1. n. 104/1992.3
Si rammenta che tali benefici sono previsti per i genitori di figli disabili sia nei
casi di sospensione dell’attività didattica, malattia da COVID-19 oppure quarantena per
contatto stretto4 sia in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
La legge di conversione ha, inoltre, previsto la possibilità, in linea generale, di
usufruire del congedo indennizzato al 50% con fruizione giornaliera od oraria. Per il
Personale della Polizia di Stato tale seconda modalità è esclusa dall’art. 32, comma l-ter,
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e, pertanto, sarà possibile solo la fruizione
dello stesso in forma giornaliera.
Per quanto non qui precisato, si rimanda interamente al paragrafo 7.c) della citata
circolare del 25 marzo 2021.
4. MANCATA PROROGA DEL D.M. 19 OTTOBRE 2020
Si richiama l’attenzione sull’avvenuta scadenza, lo scorso 30 aprile, del D.M. 19
ottobre 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, rammentando che tale
termine era già stato esplicitamente indicato nella circolare 333-A/ n. 2020 dell’11
febbraio 2021, nonché nella circolare 333-A/ n. 4295 del 25 marzo 2021, al paragrafo
3.b).
Nello specifico, non risultano più vigenti e, pertanto, non sono più applicabili
alla Polizia di Stato le seguenti disposizioni:
— art. 4, comma, che prevedeva l’obbligo di svolgimento del lavoro in modalità
agile per il personale posto in quarantena o permanenza domiciliare ex art. 87,
comma 7, d.l. n. 18/20205 .
Pertanto, nel caso in cui un dipendente venga posto in art. 87, comma 7, d.l.
n. 18/2020 per quarantena o permanenza domiciliare (non per malattia), potrà
a domanda svolgere attività lavorativa in smart working, secondo le
disposizioni generali impartite con la già citata circolare del 13 marzo 2020
— art. 4, comma 3, che prevedeva di considerare come servizio effettivamente
prestato l’assenza del dipendente per accertamenti sanitari (propri o dei figli
minorenni) “disposti dall’Autorità sanitaria competente per il COVID-196 .
5. TEMPI DI FRUIZIONE DEL CONGEDO ORDINARIO
In ragione di numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione centrale, si ritiene
opportuno fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’art. 259, comma 6,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, secondo cui “qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle
amministrazioni di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa
fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle
ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini
previsti a ordinamento vigente”.
Posticipandone il termine ultimo per la valida fruizione, la riportata disposizione
normativa consente, dunque, che il congedo ordinario a qualunque titolo spettante
nell’anno 2020, anche ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, del d.P.R. n.39/20187 ,
possa essere fruito entro i dodici mesi successivi agli originari termini previsti,
in linea con quanto già chiarito in altra occasione8 .
Ad esempio, il congedo ordinario riferito agli anni 2018, 2019 e 2020 potrà essere
goduto entro il mese di giugno, rispettivamente, del 2021, 2022 e 2023.
Si precisa, però, che, come espressamente previsto dal citato comma 6,
l’estensione di dodici mesi oltre i termini previsti ad ordinamento vigente è possibile solo
qualora la regolare fruizione del congedo ordinario sia stata impedita da ‘indifferibili
esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
6. SOMMINISTRAZIONE VACCINI ANTI SARS- COV-2
Con riferimento alla disciplina delle giornate di malattia connesse alla
somministrazione del vaccino, facendo seguito alle circolari prot. 333-A/ n. 3262 dell’8
marzo 2021 e 333-A/ n. 4444 del 25 marzo 2021, al fine di assicurare la massima tutela
della salute del Personale della Polizia di Stato e per favorire la più ampia adesione al
programma vaccinale, si precisa che a tutti coloro che sin dall’inizio della campagna
vaccinale hanno manifestato sintomatologia conseguente all’inoculazione del vaccino
spetta il congedo straordinario ex art. 87, comma 7, d.l. n. 18/2020. Pertanto, i giorni di
congedo straordinario concessi prima della circolare del 25 marzo sopraindicata possono
essere convertiti d’ufficio.
Confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a
dare completa diffusione tra il Personale dipendente della presente circolare.
Note
1. Si deve fare anche riferimento, per la parte riguardante il lavoro agile, alle successive circolari del Capo
della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza prot. n. 4164 del 19 marzo 2020, n. 5918 del 30 aprile 2020, n. 10996 del 17 agosto 2020, n. 13708 del 16 ottobre 2020, n. 14277 del 27 ottobre 2020, n.
15121 dell’11 novembre 2020, n. 2020 del 11 febbraio 2021 e n. 4395 del 25 marzo 2021.
2. Cfr. art. 2, comma 1-bis d.1. 20/2021 come convertito dalla |. n. 61/2021.
3. Cfr. art. 2, comma 2 d.l. 20/2021 come convertito dalla |. n. 61/2021.
4. Tali condizioni sono previste dalla norma per tutti i genitori.
5. La mancata proroga del citato D.M. rende non più applicabile il richiamo che ad esso faceva la circolare
del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza prot. n. 15121 del 11 novembre 2020 e
il punto 3. b) della circolare 333-A/ n. 4295 del 25 marzo 2021.
6. Circolare del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza prot. n. 14277 del 27 ottobre
2020.
7. Come noto, l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 stabilisce che
«qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo
ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro ì diciotto mesi successivi.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, In caso di motivate esigenze di carattere personale, il
dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza”.
8. Cfr. paragrafo 4 della circolare del Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza n. 7052
del 27 maggio 2020, in tema di “ferie solidali speciali”.
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