Oggetto: rapporti informativi, prima valutazione a seguito di accesso ad un ruolo superiore. – richiesta emanazione circolare esplicativa.

Signor Capo della Polizia,

come noto la circolare n. 333-A/9806.D.2/5387 del 6 luglio 2009 ha fornito un contributo importante per evitare che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto 5 maggio 1996, nella compilazione dei rapporti informativi a seguito di progressione di carriera nel ruolo superiore, tutti i punteggi relativi alle singole voci potessero essere variati in senso negativo senza una motivazione esplicita.

In quella circostanza venne infatti spiegato che, in tali evenienze, non è conforme al citato dettato normativo l’automatico abbassamento del punteggio assegnato alle voci comuni, attinenti ad aspetti personali dei poliziotti come “Qualità culturali ed espressive” o “Capacità espressive e comunicative”, “Qualità morali e di carattere” e “Cura della persona e dell’aspetto esteriore”.

«Al riguardo, infatti, – vi si legge, in particolare – vengono in rilievo momenti di valutazione che attengono nonai diversi profili professionali, ma ad attributi della persona che, verosimilmente, fanno parte delpatrimonio personale del dipendente, fatta eccezioneperquelle ipotesi di sopravvenute modifiche comportamentali che giustifichino un eventuale declassamento del punteggio».

Purtroppo però sono ancora frequenti i casi in cui i compilatori si discostano palesemente da questa indicazione, così come appaiono del tutto ignorate le linee guida elaborate dalle commissioni per i vari ruoli previste dall’Ordinamento del personale al fine di armonizzare i criteri valutativi adottati per la redazione dei rapporti informativi quali riferimento per le decisioni sui ricorsi gerarchici.

Come noto dette commissioni accolgono tutti i ricorsi gerarchici proposti da appartenentiche, subito dopo la promozione al ruolo superiore, si sono visti attribuire un giudizio complessivo inferiore ad ottimo senza l’indicazione esplicita di specifiche motivazioni, se nell’ultimo rapporto informativo nel ruolo di provenienza avevano ricevuto uno o entrambi i punti aggiuntivi al giudizio di ottimo.

Infatti, nel verbale della seduta del 27/3/2016 della Commissione per il ruolo dei sovrintendenti si legge che «Tali criteri garantiscono una coerenza gestionale con l’ultimavalutazione in cui il ricorrente era inquadrato nel ruolo degli agenti ed assistenti,anche alla luce dei criteri adottati per l’attribuzione dei giudizi complessivi valutatidalla Commissione ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 3/1957».

Ovviamente i criteri sono gli stessi adottati anche dalla Commissione per il ruolo degli ispettori e dal Consiglio d’amministrazione per le qualifiche direttive e tuttavia, in occasione della compilazione dei primi rapporti informativi successivi ad ogni uscita di corsi conseguenti a concorsi interno da vice sovrintendente, vice ispettore o vice commissario le stesse problematiche si ripropongono massivamente.

Ciò ha danneggiato in maniera ricorrente migliaia di poliziotti e soprattutto quelli che, non a conoscenza di detti criteri o presi da mille cose – anche dipendenti dall’emergenza Covid-19 – hanno trascurano di proporre un ricorso vinto in partenza, ma anche l’Amministrazione della pubblica sicurezza, che si vede comunque obbligata a valutare centinaia di ricorsi che si potrebbero tranquillamente evitare.

Siamo pertanto a proporre di diramare a tutti gli uffici, reparti ed istituti di istruzione indicazioni chiare e tassative che impongano, nell’attribuzione del giudizio complessivo, il rispetto dei ripetuti criteri, da sempre seguiti da tutti gli organismi collegiali centrali quando appunto procedono ad attribuire i giudizi complessivi al personale promosso mentre si trova in aspettativa per mandato amministrativo o politico.

Tenendo come sempre a mente la Sua nota sensibilità verso tutte le problematiche d’interesse del personale, ma anche della funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, atteso ormai il decorso di tutti i termini per qualsivoglia impugnativa, le chiediamo di valutare una “sanatoria” in autotutela laddove sia evidente per tabulas la mancata applicazione dei criteri richiamati in normativa.

In attesa di un cortese cenno di riscontro inviamo cordiali saluti

La lettera