OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2025, n. 66, “Regolamento recante modifiche al regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

Per opportuna conoscenza e per i seguiti di competenza, si rappresenta che sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 2023, n.133, è stato pubblicato
il decreto in oggetto indicato, recante modifiche al Regolamento di servizio
dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza, che entrerà quindi in vigore il 24 giugno
p.v.

Tali modifiche si muovono lungo due distinti versanti, concernenti, da un lato,
l’introduzione di una disciplina organica delle procedure da adottare nei confronti del
personale della Polizia di Stato che si trovi ad affrontare temporanee situazioni di disagio
psico-sociale e, dall’altro, la disciplina dei procedimenti per il riconoscimento delle
ricompense per meriti straordinari e speciali e delle ricompense per lodevole
comportamento.

La prima novella muove dalla necessità di regolamentare quelle situazioni nelle quali
il personale si trova ad affrontare situazioni di disagio che, pur non presentando
caratteristiche tali da essere ricondotte a un’infermità neuro-psichica, non consentono lo
svolgimento di compiti implicanti il porto dell’armamento individuale. In questi casi,
infatti, si procede con il ritiro temporaneo dell’arma d’ordinanza e l’adibizione del
personale a servizi interni non operativi.

L’esigenza di procedimentalizzare le ipotesi appena descritte è emersa anche all’esito
degli approfondimenti svolti dal “Tavolo di lavoro per la prevenzione e la gestione delle
situazioni di disagio per la salvaguardia della salute psicosociale del personale della
Polizia di Stato” attivato presso questo Dipartimento e dall’Osservatorio permanente
interforze sul fenomeno suicidario tra gli appartenenti alle Forze di polizia.

Più nel dettaglio, si assiste all’introduzione del Titolo IV-bis del Regolamento di
SErvizio – e, segnatamente, degli articoli 48-bis, 48-fer e 48-quater – nonché dell’articolo
61-bis.

Ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, nei casi di cui all’art. 48, quarto comma,
nonché nei casi in cui venga accertato – ai sensi dei commi successivi – un temporaneo
disagio psico-sociale, il dirigente dell’ufficio o il comandante del reparto provvede a
ritirare senza ritardo, anche per il tramite di personale a tal fine delegato, l’armamento
individuale.

Il comma 2 del medesimo articolo reca la definizione di “disagio psico-sociale”,
chiarendo che per esso debba intendersi “uno stato di perturbamento psichico reattivo,
che consente lo svolgimento dei compiti non implicanti il porto dell’armamento
individuale”,

Tale stato è accertato – su richiesta del dirigente dell’ufficio o del comandante del
reparto – da un appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, che, previo
svolgimento degli accertamenti necessari, si pronuncia entro quindici giorni dalla
richiesta.

Qualora il medico accerti la situazione di disagio psico-sociale, fissa un termine non
superiore a sessanta giorni per la revisione della condizione del dipendente. Se lo stato di
perturbamento risulta ancora persistente, il predetto medico può reiterare l’accertamento,
per una durata massima complessiva di centottanta giorni (comma 3).

Inoltre, nei casi in cui il medico accerti una situazione di disagio psico-sociale,
l’armamento individuale e le ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai titoli
che autorizzano l’acquisto di armi, sono ritirati in via cautelare, con provvedimento del
dirigente dell’ufficio o del comandante del reparto, per il tempo indicato nei
provvedimenti del medico.

Nei casi in cui, a seguito degli accertamenti, il medico verifica il venir meno della
situazione di disagio, esprime il nulla osta alla riconsegna dell’armamento individuale
(comma 4).

Trascorso il termine di centottanta giorni, nei casi in cui non sussistano i requisiti per
la riconsegna dell’armamento, il procedimento è devoluto alla Commissione per la
salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato, di cui all’articolo 48-quater.
In tal caso, la misura del ritiro è prorogata di ulteriori novanta giorni, entro i quali la
predetta Commissione rilascia il nulla osta ovvero invia il dipendente alla competente
Commissione medico-ospedaliera per l’accertamento dell’eventuale esistenza dei
presupposti di cui all’articolo 48, quarto comma, del Regolamento di servizio (comma 5).
Nelle ipotesi in cui è stato disposto il ritiro di armi diverse dall’armamento
individuale, il dirigente dell’ufficio o il comandante del reparto concorda le modalità di
esecuzione del provvedimento con il Questore competente per il luogo in cui il dipendente
detiene tali armi, se diverso dalla sede di servizio. Il dirigente dell’ufficio o il comandante
del reparto che dispone il ritiro cautelare ai sensi dell’articolo 39, secondo comma, del
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n.
773, ne dà immediata comunicazione al Prefetto per l’eventuale applicazione dei
provvedimenti di cui al primo comma del medesimo articolo 39 (comma 6).

Infine, si prevede una sorta di “procedura d’urgenza” per le fattispecie in cui, per la
situazione di fatto, non sia possibile attendere il provvedimento del medico. In questi casi,
il dirigente dell’ufficio o il comandante del reparto dispone il ritiro immediato
dell’armamento individuale, delle ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai
titoli che autorizzano l’acquisto di armi, inviando il dipendente ai previsti accertamenti
sanitari (comma 7).

L’articolo 48-ter definisce le modalità di impiego del dipendente nei cui confronti è
stato disposto il ritiro dell’armamento ai sensi dell’articolo 48-bis, prevedendo che il
medesimo dipendente venga assegnato a servizi interni non operativi per tutto il periodo
di efficacia dei provvedimenti di ritiro.
Ciononostante, il dipendente conserva il trattamento giuridico ed economico in
godimento, nonché quello accessorio compatibile con le modalità di impiego.

L’articolo 48-quater istituisce la citata Commissione per la salvaguardia della salute
del personale della Polizia di Stato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Tale organismo è presieduto da un dirigente superiore medico della Polizia di Stato
e composto da un funzionario tecnico appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica
dirigenziale, e da un funzionario appartenente alla carriera dei medici.
Inoltre, si prevede la possibilità di istituire – con decreto del Capo della polizia-
Direttore generale della pubblica sicurezza, e nel rispetto delle dotazioni vigenti – fino a
sette sezioni decentrate della Commissione.
Con decreto del Capo della Polizia sono altresi nominati il presidente e i componenti
della Commissione che, tra l’altro, durano in carica dodici mesi e possono essere
riconfermati, per egual periodo, anche più volte. Per ciascun componente effettivo è
nominato un supplente.
L’incarico di presidente e componente della Commissione non costituisce autonoma
posizione dirigenziale.

Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per effetto dell’articolo 61-bis, nel caso in cui venga disposto il ritiro temporaneo
dell’armamento individuale ai sensi dell’articolo 48-bis, il medico della Polizia di Stato
che ha effettuato l’accertamento propone al dipendente appositi percorsi di sostegno
psico-sociale, i cui esiti sono valutati ai fini dell’espressione del nulla osta di cui al
medesimo articolo 48-bis, commi 4 e 5.

Sul secondo versante, ossia quello dedicato alle modifiche della disciplina dei
Consigli per le ricompense, il regolamento in esame interviene sostituendo gli articoli 74
e 75 del Regolamento di servizio.

In merito all’articolo 74, concernente il Consiglio per le ricompense per meriti
straordinari e speciali, resta invariato il contenuto del comma 1, che disciplina
l’istituzione del Consiglio, precisando che esso esprime un parere obbligatorio sulle
proposte di promozione per merito straordinario e delibera sul conferimento dell’encomio
solenne.

Ai sensi del comma 2, il Consiglio è presieduto e convocato dal Vice Direttore
generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie. È prevista anche la figura di un
supplente del presidente, individuato tra i prefetti o i dirigenti generali di pubblica
sicurezza.

Il comma 3 riconfigura la composizione del Consiglio, al fine di consentire la
partecipazione di tutte le organizzazioni sindacali la cui rappresentatività sia stata
accertata sulla base della rilevazione nazionale annuale.
In particolare, la norma prevede che il Consiglio sia composto, per la parte pubblica,
dal presidente e da rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza con qualifica
di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, individuati annualmente con
decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza in numero non
inferiore a due, e, per la parte sindacale, dai rappresentanti di tutte le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sulla base della rilevazione nazionale annuale,
designati di volta in volta dalle medesime. I supplenti sono individuati con le stesse
modalità applicate per i rispettivi componenti titolari.

Il comma 4 disciplina il funzionamento del Consiglio. L’organismo è regolarmente
costituito con la presenza, per ciascuna delle due rappresentanze, di un numero di
componenti superiore alla metà dei membri espressi da ciascuna delle predette
rappresentanze.
Si prevede, altresi, che il Consiglio deliberi a maggioranza dei voti espressi dalla
parte sindacale e dalla parte pubblica, secondo le seguenti modalità.
Alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il cinquanta per
cento dei voti.
Nell’ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto calcolato
proporzionalmente in ragione del grado di rappresentatività dell’associazione sindacale
di appartenenza, rilevato annualmente su scala nazionale.

Nell’ambito della parte pubblica, il cinquanta per cento è ripartito equamente tra i
relativi rappresentanti. Al fine di assicurare che il procedimento si concluda con una
deliberazione è previsto che, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il comma 5 introduce, invece, una speciale disciplina per i soli procedimenti per il
conferimento della promozione per merito straordinario. Nel dettaglio, si prevede che il
parere del Consiglio si consideri negativo nel caso in cui gli aventi diritto al voto, che
rappresentino l’unanimità della parte sindacale convocata, oppure della parte pubblica
convocata, abbiano espresso voto contrario.
Le previsioni di cui ai commi 6 e 7 risultano sostanzialmente invariate rispetto al
testo previgente.

In particolare, il comma 6 disciplina lo svolgimento delle funzioni di segreteria, che
sono affidate ad un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice
questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. E, inoltre, previsto
che le attività istruttorie siano svolte dall’apposito Ufficio per le ricompense della
Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
Il comma ” stabilisce che il Consiglio esercita una funzione consultiva
sull’intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.

Per quel che riguarda l’articolo 75, concernente il Consiglio per le ricompense per
lodevole comportamento, il comma 1, come nel caso dell’articolo 74, rimane invariato
rispetto al testo previgente e dispone che il Collegio deliberi sulla concessione
dell’encomio e della lode.

Il comma 2, oltre a stabilire la gratuità dell’incarico di componente, definisce la
compagine del Consiglio, secondo uno schema che è sostanzialmente simmetrico a quello
delineato dal “nuovo” articolo 74.
Infatti, il Collegio è presieduto e convocato da un Direttore centrale del Dipartimento
della pubblica sicurezza o da un supplente con qualifica di prefetto o dirigente generale
di pubblica sicurezza.

Inoltre, il Consiglio si compone, per la parte pubblica, da rappresentanti
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza in numero non inferiore a tre, compreso il
presidente, di cui uno scelto tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza o tra i dirigenti
superiori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza,
mentre 1 restanti tra i dirigenti di uffici con funzioni finali, con qualifica non inferiore a
primo dirigente della Polizia di Stato, nonché, per la parte sindacale, dai rappresentanti di
tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base della
rilevazione nazionale annuale, designati di volta in volta dalle medesime.

Il comma 3 chiarisce che il presidente, il supplente e gli altri componenti di parte
pubblica siano nominati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza.

Il comma 4 individua il quorum necessario per la regolare costituzione del Consiglio.
Anche in questo caso, esso è legittimamente costituito con la presenza, per ciascuna delle
due rappresentanze, di un numero di componenti superiore alla metà dei membri espressi
da ciascuna delle predette rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti
espressi dalla parte sindacale e dalla parte pubblica, secondo le modalità che seguono.

Alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il cinquanta per
cento dei voti. Nell’ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto
calcolato proporzionalmente, in ragione del grado di rappresentatività dell’associazione
sindacale di appartenenza, rilevato annualmente su scala nazionale. Nell’ambito della
parte pubblica, il cinquanta per cento è ripartito equamente tra i relativi rappresentanti. In
caso di parità prevale il voto del presidente.

Rimane invariato, nella sostanza, il comma 5, che disciplina lo svolgimento delle
funzioni di segreteria affidate ad un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non
superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Inoltre, è previsto che le attività istruttorie siano svolte dall’apposito Ufficio per le
ricompense della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale
della Polizia di Stato.

In conclusione, si precisa che la disciplina recata da entrambi gli articoli (artt. 74 e
75), così come sostituiti dal decreto in oggetto, si applica ai procedimenti relativi al
conferimento di ricompense avviati successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto.

Infine, il decreto reca la clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale il
Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso comunque dipendenti
provvedono all’attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali, e
finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

La circolare