SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI

OGGETTO: Requisiti di idoneità fisica per l’accesso ai ruoli del personale tecnico e professionale della Polizia di Stato.

Preg.mo Direttori,

in riferimento all’oggetto, poniamo all’attenzione delle SS.LL. talune perplessità che di seguito enunciamo, esponendo le necessarie fonti normative.

Com’è noto, nell’ambito della verifica dei requisiti fisici dei candidati per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, con Legge 12.1.2015 n. 2, è stato abrogato il requisito della statura minima. In esecuzione alla predetta legge è stato adottato il d.P.R. 17.12.2015 n. 207, che dispone la valutazione, attraverso l’impiego del bioimpedenziometro e con differenza dei parametri per genere, in conformità ai valori riportati nella tabella A) allegata allo stesso d.P.R..

Inoltre, la medesima normativa ha introdotto, come ulteriore parametro fisico valutabile, quello della “forza muscolare” (handgrip), anch’esso riferito al genere, pure riportato nella tabella A).

Come previsto dalla menzionata normativa, con decreto n. 557/ST/283.602/565 dell’11.3.2016, veniva approvata la direttiva tecnica in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il d.P.R. 17.12.2015 n. 207, al comma 3 dell’art. 5 “Disposizioni transitorie e finali”, prevede che il suo ambito di applicazione sia riferito ai “concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data successiva alla sua entrata in vigore”. Inoltre, lo stesso articolo al comma 1 dispone che “le amministrazioni interessate verificano l’adeguatezza dei valori parametrali individuati nel presente regolamento in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, al fine di promuovere e attivare gli eventuali correttivi”, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 2.

Il successivo articolo 6 “Abrogazioni”, al comma 2, confermando quanto precede, sottolinea che “non è più applicabile, altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale … per l’accesso ai ruoli delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile…

Inoltre, la direttiva tecnica emanata con il decreto dell’11.3.2016, per l’attuazione del regolamento approvato con d.P.R. n. 207/2015, al punto 6 prevede, tra l’altro, che “nei casi in cui i valori registrino scostamenti rispetto a quelli tabellati entro il limite percentuale sopra definito, la globale composizione corporea del concorrente e la forza muscolare saranno oggetto di attenzione valutativa nell’ambito del più ampio giudizio medico-legale sul possesso dell’idoneità psico-fisica relativamente alla costituzione somatica”.

Premesso quanto sopra, crediamo sarebbe opportuno:

  1. per l’immissione nei ruoli tecnici e professionali della P. di S.: in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 commi 1 e 2, del d.P.R. 207/2015, reputiamo sia utile disporre un aumento dei valori riportati nella tabella A) per la bioimpedenziometria, come già avviene d’altronde, per esempio, per l’accertamento del requisito visivo rispetto l’accesso al ruolo ordinario (per esempio, la correzione della somma dei difetti visivi per gli agenti è di una diottria, mentre per i tecnici è di tre diottrie); infatti, crediamo che il personale tecnico e professionale, vista la specificità delle attività. svolte, certamente non operative, non necessitino di avere una performante composizione corporea; in aggiunta a ciò, a quanto ci consta, frequentemente i candidati tecnici hanno una considerevole massa muscolare che ne pregiudica l’idoneità fisica pur non essendo obesi. A riprova di ciò, si richiama quanto previsto al comma 2 dell’art. 2 del d.P.R. 207/2015, che esclude
    l’applicazione della bioimpedenziometria “ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori”.
  2. Valutazione medico-legale: richiamando la direttiva tecnica adottata con il decreto dell’11.3.2016, che al punto 6 prevede “la globale composizione corporea del concorrente e la forza muscolare saranno oggetto di attenzione valutativa nell’ambito del più ampio giudizio medico-legale sul possesso dell’idoneità psico-fisica relativamente alla costituzione somatica”, riteniamo possa essere utile, attraverso la fattiva collaborazione della Direzione Centrale di Sanità, sollecitare tutti i componenti delle diverse Commissioni mediche, al di là degli scostamenti rispetto a quelli tabellari entro il limite percentuale del 10% previsto dalla norma, alla valutazione “occhiometrica” medico-legale dei candidati a tutti i concorsi nei ruoli della Polizia di Stato. Infatti, tale valutazione medico-legale “anche per i ruoli ordinari” eviterebbe, in soggetti con importante massa muscolare, la non idoneità fisica aumentando, almeno così del 10/15%, la percentuale di soggetti idonei da avviare alle valutazioni attitudinali, con minor danno per l’Amministrazione, avendo questa un maggior numero di candidati per i quali continuare le procedure concorsuali.
  3. Parenti di Vittime del Dovere: le disposizioni transitorie e finali del d.P.R. 207/2015, prevedono
    che le nuove valutazioni siano riferite esclusivamente ai candidati ai concorsi pubblicati sulla
    G.U.R.I.; poiché i parenti delle “Vittime del Dovere” non partecipano ai concorsi suddetti, ma
    piuttosto presentano una istanza di accesso ai ruoli della P. di S., reputiamo che questi non
    debbano essere sottoposti ad esame bioimpedenziometrico, ma che si applichi per loro quanto
    già detto al precedente punto 2. soprattutto per coloro che intendono accedere ai ruoli tecnici.

Confidando nella condivisione dei concetti espressi e, soprattutto, in una loro possibile attuazione, porgiamo distinti saluti.

Il quesito