Oggetto: ipotesi di revisione del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 recante l’“Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”. – Osservazioni e parere.
Signor Direttore,
in esito a codesta nota n. 555/RS/01/47/288 del 14 aprile scorso e del successivo sollecito, siamo a ribadire per iscritto i medesimi concetti già espressi nel corso della riunione, cominciando dal fatto che – a nostro avviso – appare del tutto illogico – e quindi sbagliato – procedere ad una revisione del regolamento di servizio disgiunta da quella, ben più urgente e necessaria, del regolamento di disciplina approvato con d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.
D’altro canto si tratterebbe di seguire lo stesso criterio che il Legislatore adottò, dopo aver riformato l’Amministrazione della pubblica sicurezza – appena divenuta civile e ad ordinamento speciale – in cui erano confluiti il personale dei contestualmente disciolti Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e Corpo di polizia femminile, nonché quello civile della carriera direttiva di pubblica sicurezza, mentre il questore finalmente diventava Autorità tecnica di pubblica sicurezza.
Proprio come dovrebbe essere ora, l’obiettivo era allargare tutele e diritti dei Servitori dello Stato e, per questo, si procedette innanzitutto alla – sia pur limitata – sindacalizzazione e, con un atto avente forza di legge – in attuazione della delega legislativa conferita dal Parlamento al Governo con l’art. 70 della 121 – all’approvazione del regolamento di disciplina e poi – solo in un secondo momento – all’approvazione di quello di servizio, con provvedimento di rango inferiore.
Come noto quest’ultimo – infatti – seguendo un ben preciso disegno logico giuridico, è stato anch’esso formalmente emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ma non ha forza di legge perché non c’è stato un passaggio parlamentare, ma solo una deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale, come disposto dall’art. 111 della richiamata Legge di riforma.
Per poter formulare un adeguato parere dovremo quindi disporre di un articolato, non di semplici slides, sulle quali comunque di seguito anticipiamo le nostre osservazioni di merito, che muovono da un dato di fatto basilare ed incontrovertibile: negli ormai quasi 40 anni seguiti alla nostra riforma si sono susseguiti numerosi interventi che hanno ampliato i diritti dei lavoratori di tutte le altre componenti del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico Forze di polizia.
Tali interventi sono stati tanto incisivi da far sì che, su questo terreno, tutte le componenti civili abbiano di gran lunga superato la Polizia di Stato, che ormai sul piano dei principi è stata raggiunta anche dalle componenti militari, che però continuano ad avere enormi vantaggi su tutto ciò che riguarda aspetti come gli alloggi, trattamento di fine servizio e di quiescenza: per noi la cosa più urgente è quindi colmare subito tutti i gap che ancora ci separano dagli uni e dagli altri.
Nelle pagine seguenti esamineremo quindi nel merito le slides che ci sono pervenute, per poi esprimere un preliminare parere che, per forza di cose, è cristallizzato allo stato degli atti.
Slide “Alberatura dei valori”
Al primo posto troviamo la disciplina e ciò non fa altro che evidenziare la stridente contraddizione che abbiamo rilevato: l’inosservanza del contenuto del regolamento di servizio, come è ovvio che sia, comporta sanzioni disciplinari, per cui cambiarne le norme senza rivedere le sanzioni disciplinari e le modalità con cui vengono irrogate costituirebbe un inaccettabile passo indietro. Su questo punto si dirà di più e meglio in seguito ma, per ora, un esempio valga per tutti: dall’approvazione del dPR 737/1981 sono centinaia di migliaia i procedimenti attivati e le sanzioni disciplinari irrogate in applicazione di quasi tutte le sue previsioni, mentre a memoria d’uomo non risultano mai instaurati procedimenti per «l’inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza» (art. 4 - pena pecuniaria, n. 15), né per «gli atti diretti ad impedire o limitare l’esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme sulla Polizia di Stato» o «la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita e di benessere del personale…» (art. 5 - deplorazione, nn. 5 e 6). Il fatto che questa problematica non riguarda affatto una o più questure né uno o più compartimenti, ma la totalità del sistema “Amministrazione della pubblica sicurezza”, dimostra che il combinato disposto tra regolamento di disciplina e regolamento di servizio, evidentemente nato già inadeguato negli anni 1981-1985, necessita oggi di interventi indifferibili per affermare innanzitutto la piena reciprocità dei doveri tra i vari gradini della gerarchia in cui sono distribuiti poliziotte e poliziotti, nonché la conseguente priorità che, tra i doveri, che va riconosciuta al rispetto degli accordi sottoscritti da chi li rappresenta ed alle rispettive prerogative. Spiace quindi dover riscontrare, nell’“alberatura dei valori”, l’assenza di qualsivoglia riferimento alle problematiche cui si è molto sinteticamente e brevemente accennato.
Slide “Regole di condotta”
Doveri generali: deve essere affermata e sottolineata la reciprocità tra i vari gradini della gerarchia e comprendere il dovere di rispettare accordi e prerogative sindacali. Obblighi e doveri derivanti dal rapporto di gerarchia: idem come sopra. Altre regole di condotta: idem come sopra.
Slide “Doveri generali”
Doveri del personale: per un evidente lapsus si parla dell’uso e non del divieto dell’uso delle risorse umane e strumentali dell’Amministrazione per finalità diverse da quelle istituzionali. Doveri di dirigenti (nonché responsabili di uffici e rispettive articolazioni): manca questa voce, già introdotta per il restante pubblico impiego, ancor più importante in presenza di un apparato gerarchicamente organizzato. Uso della lingua italiana: manca il riferimento all’obbligo di reciprocità Saluto: manca il riferimento all’obbligo di reciprocità Doveri di comportamento: manca il riferimento alla reciprocità e si fa improprio riferimento a “dipendenti” laddove sarebbe stato più appropriato far riferimento a “collaboratori”, giacché tutti noi – tranne uno solo – e ciascuno nel proprio ambito lavorativo, con i vari livelli di responsabilità, siamo comunque e sempre “collaboratori” di qualcun altro. Come vedremo anche più avanti il lessico ha una funzione molto importante, essendo manifestazione della “filosofia” di chi scrive.
Slide “Obblighi derivanti dal rapporto di gerarchia”
Manca qualsiasi riferimento all’esplicitazione e rafforzamento dell’obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari commesse dai superiori ai danni dei dipendenti e di chi li rappresenta, di cui agli art. 4, n. 15) e 5, nn. 5) e 6), dPR 737/1981 e l’introduzione di procedure che obblighino a sanzionare l’attivazione di procedimenti e l’irrogazione di sanzioni disciplinari, ovvero trasferimenti, demansionamenti, ecc., quando sia accertata sia l’insussistenza di motivazioni adeguate che la possibilità di accertare preventivamente – e doverosamente – tale insussistenza. Supplenza nella titolarità di uffici: per noi deve essere affidata al dipendente di qualifica più elevata e, nell’ambito della stessa qualifica o equiparate, a quello di maggiore anzianità, sopprimendo la possibilità di designare dirigenti “a scavalco”. Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive: il dovere di attivarsi d’iniziativa non può essere previsto se non nell’ambito delle mansioni, funzioni ed incarichi formalmente affidati. Pertanto, in particolare, non potrà in nessun caso essere previsto per gli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti, assistenti ed agenti finché continueranno ad essere assurdamente definiti come “esecutivi”.
Slide “Altre regole di condotta”
Qualsiasi obbligo nell’uso dei social network non può travalicare quelli ordinariamente imposti nella vita ordinaria mentre, finché per l’Amministrazione sarà possibile imporre di presentarsi in servizio indossando già la divisa e, pertanto, i poliziotti potranno essere fotografati e filmati in strada da chiunque e chiunque potrà pubblicare sui social network foto e filmati di poliziotti, sarebbe assurdo ed inaccettabile che proprio agli interessati ciò venisse vietato. Assolutamente improprio è l’accostamento delle attività politiche a quelle sindacali! Difatti, nel merito, si parla in realtà di attività politica e, in tale ambito, è inaccettabile anche solo immaginare che il cittadino poliziotto si veda menomato rispetto agli altri cittadini nell’espletamento dell’attività politica ed, anzi, vanno rimosse le disposizioni che prevedono il trasferimento d’ufficio e l’incompatibilità di sede in caso di candidatura in quanto non sussistono per nessuna altra categoria di dipendenti civili che espletano funzioni ancora più delicate delle nostre come, ad esempio, i cittadini magistrati.
Slide “Doveri connessi al servizio”
Presentazione in servizio: deve essere affermata e sottolineata la reciprocità tra i vari gradini della gerarchia e comprendere il dovere di rispettare accordi e prerogative sindacali. Esecuzione del servizio: idem come sopra. Riconoscimento in servizio: idem come sopra. Uso, custodia e conservazione delle armi, attrezzature e documenti: idem come sopra. Manca qualsiasi riferimento si diritti connessi al servizio. In particolare all’aggiornamento delle disposizioni relative all’assegnazione degli alloggi, individuali e collettivi: innanzitutto la priorità deve essere la situazione personale e familiare del richiedente, non la qualifica posseduta. L’Amministrazione, se dispone di alloggi ubicati in comuni ed anche in province diversi da quelli in cui è collocata la sede di servizio, che siano comunque più vicini a detta sede di servizio di quello in cui è fissata l’“effettiva e permanente dimora” del richiedente, in presenza dei requisiti e delle priorità che andranno fissati nel rinnovato regolamento di servizio, deve essere esplicitamente e tassativamente obbligata ad assegnarli.
Slide “Impiego in servizio”
Le disposizioni sull’impiego nei servizi, all’addestramento e all’aggiornamento professionale devono essere profondamente aggiornate e in particolare, per quest’ultimo aspetto, nelle sue materie “fisse”, l’aggiornamento professionale deve includere l’approfondimento dei diritti personali e sindacali di cui godono gli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché gli strumenti di cui i poliziotti dispongono per tutelarsi in sede amministrativa e giurisdizionale.
Slide “Ordinamento dei servizi”
L’intera slide ha un contenuto assolutamente vago e soprattutto non introduce il principio della reciprocità di obblighi nella gerarchia, né il dovere di rispettare accordi e prerogative sindacali.
Slide “Modalità di attuazione dei servizi”
Anche qui non si introduce il principio della reciprocità di obblighi nella gerarchia, né il dovere di rispettare accordi e prerogative sindacali ed inoltre: Congedo ordinario e straordinario: anziché espungerli vanno ribaditi i principi contenuti nella contrattazione collettiva e nella legge 241/1990, sancendo esplicitamente per tutti gli uffici l’obbligo di rilasciare idonea ricevuta – anche telematica – per ogni domanda di congedo ordinario e straordinario ricevuta (ma anche di recupero riposo, permesso legge, permesso studio ecc.) e di indicare le precise motivazioni che conducono ad eventuali dinieghi, evitando tassativamente ogni formula di stile come, “visto, si nega per esigenze di servizio”. In caso di accoglimento della domanda devono essere tassativamente vietata l’adozione di espressioni del tipo “visto, si concede” giacché assolutamente non confacente alla natura del provvedimento, che consiste nel riconoscimento di un diritto e non certo in una “concessione”: l’adozione di un lessico consono è indispensabile a stabilire corrette relazioni tra le persone, quali sono tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, indipendentemente dal gradino gerarchico occupato
Slide “Accertamento dei requisiti di idoneità – Accertamenti sanitari”
Siamo fermamente contrari alla sottoposizione a nuova valutazione attitudinale al trascorrere di un determinato lasso temporale a seguito di assenza dal servizio protratta per un congruo lasso di tempo, mentre, qualora l’Amministrazione intenda introdurre nuove valutazioni periodiche con cadenza regolare, queste per noi dovranno essere effettuate da commissioni indipendenti nei confronti di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, da agente a dirigente generale di pubblica sicurezza, con una cadenza temporale tanto più breve per quanto più elevata è la qualifica rivestita.
Slide “Misure premiali”
Deve essere superato il meccanismo delle rotazioni tra le oo.ss., ripristinando la presenza contemporanea di tutte quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Slide “Provvidenze varie”
La partecipazione alle commissioni per le assegnazioni degli alloggi collettivi deve essere garantita a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
In conclusione, dopo la premessa relativa all’indispensabile coordinamento tra regolamento di disciplina e regolamento di servizio, da rinnovare tassativamente in questo ordine ovvero contemporaneamente, si rileva altresì come nelle slides inviateci non si rinvenga alcun cenno a reali progressi ma, anzi, siano presenti svariati e preoccupanti segnali involutivi e quindi, allo stato, il nostro parere non può essere che assolutamente negativo.
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