OGGETTO: Riconoscimento ai fini pensionistici della maggiorazione prevista dalla L. 284/77
quinto comma art. 3 per il periodo svolto quale Agenti Ausiliario nella Polizia di Stato.

Questa Segreteria Nazionale è stata interessata da colleghi prossimi al pensionamento in relazione a quella che appare essere una interpretazione in peius delle norme sancite nell’Art. 3 comma 5 Legge 284/77 che testualmente recita: Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l’aumento di un quinto.

Appare inequivocabile che il requisito necessario per ottenere l’aumento di un quinto sia la percezione dell’indennità per servizio di istituto, denominata indennità pensionabile con la Legge 34/1984 e che la stessa sia stata corrisposta dal primo giorno al termine dei quattro mesi di formazione, quindi dal quinto mese da Agente Ausiliario per poi proseguire in continuità nello sviluppo successivo del rapporto di lavoro, Agente Ausiliario trattenuto, Agente effettivo ecc.

A supporto di quanto sancito dalla L.284/77 sono intervenute sentenze di giustizia amministrativa (TAR NR.00814/2017 REG.PROV.COLL. N. 01418/2014 REG.RIC.) dove i giudici affermano: “In base all’interpretazione letterale e logica della norma, l’unica condizione posta dal legislatore, perché l’ex militare possa beneficiare dell’aumento in esame, l’avere svolto un servizio che abbia comportato la percezione
dell’indennità per servizio di istituto (o equiparate)…Medesima interpretazione viene data dal Giudice contabile, che,…ritiene insuperabile il dato normativo, che in modo inequivocabile concede il beneficio della maggiorazione per il “servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto”. In esito al proposto appello al Consiglio di Stato (NR. 04871/2022 REG.PROV.COLL. N. 07851/2017 REG. RIC.) i magistrati sulle argomentazioni portate a difesa del ricorso dal Ministero scrivono: “Risulta invero privo di fondamento l’argomento centrale utilizzato dal Ministero che ha rivendicato la legittimità del suo operato e cioè del diniego della pretesa di aumento di un quinto avanzata dal ricorrente. Detto argomento si sostanzia nella tesi secondo la quale, poiché i primi quattro commi del citato art. 3 quinto comma l.n. 284/77 farebbero riferimento al solo personale che presta ovvero che ha prestato un ‘servizio di ruolo’, per ragioni
sistematiche anche il quinto comma di quell’articolo, a prescindere dalla sua formulazione letterale, non potrebbe che essere interpretato come riferito a periodi temporali durante i quali sia stato svolto esclusivamente ‘servizio di ruolo’, cosicché non potrebbe essere conteggiato in favore dell’interessato il periodo di servizio prestato di leva in quanto non sarebbe un servizio ‘pre ruolo’. Tale tesi non trova aggancio nel dettato normativo…”, e per ogni comma dell’art. 3 della legge 284/77 ne indica i motivi:
-il primo comma del citato art. 3 tratta delle maggiorazioni pensionistiche riconosciute ” al personale delle
categorie indicate negli art. 1 e 9 cessato dal servizio fino al febbraio 1977″;
– il secondo comma tratta delle analoghe maggiorazioni riconosciute ” ai congiunti delle categorie indicate
nel precedente comma”;
– il terzo comma volto ad escludere le “maggiorazioni di cui ai precedenti commi”, per l’anno 1978, ad una
determinata perequazione automatica;
– il quarto comma poi norma sulla competenza, disponendo che alle maggiorazioni in argomento “provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di
pensione”.
Mentre all’evidenza nessun elemento si ricava dalle ricordate disposizioni in favore della tesi dell’amministrazione appellante, al contrario proprio le parole ‘…servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità a essa assorbite…’ contenute nel quinto comma del citato art.3 risultano inequivoche sul piano letterale, come condivisibilmente sottolineato dalla sentenza
impugnata nel senso perorato dall’interessato…”

Addirittura, i magistrati si spingono oltre richiamando il Ministero “…In tale prospettiva deve ricordarsi che costituisce principio fondamentale dell’interpretazione quella secondo cui la lettera della norma deve valere quale parametro primario di interpretazione della legge, così che quando l’interpretazione letterale risulta sufficiente a comprendere senso e portata della legge non vale fare ricorso
a metodi sussidiari di interpretazione.

Nonostante le suddette chiare lettere ad un nostro iscritto, che ha cercato di far valere le proprie ragioni sul punto, è stato opposto un netto rifiuto basato su interpretazioni che di converso, non risultano essere ugualmente applicate per chi ha prestato servizio ausiliario nell’Arma dei Carabinieri e soprattutto nel Corpo di Polizia Penitenziaria quindi forza di Polizia ad ordinamento civile.

Risulta paradossale come la norma sulla sussistenza del diritto alla maggiorazione di 1/5 venga citata in più occasioni da articolazioni Dipartimentali, ma solo allorquando si cerca si farla valere nell’ambito di precipuo interesse, si scopre che la stessa viene considerata “travisata” nella sostanza dal Dipartimento medesimo.

L’Uff. VII Trattamento Pensioni e Previdenza interessato dal nostro iscritto sulla questione risponde che: “In relazione alla questione richiesta si conferma che la maggiorazione del servizio prevista dall’art. 3 quinto comma della Legge 284/1977 opera dalla data di nomina ad Agente Ausiliare Trattenuto. Infatti il servizio prestato come Agente Ausiliario valido come servizio di leva; in tale periodo l’agente ausiliario non è legato all’Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, ma da un mero rapporto di servizio. L’art. 3 quinto comma della L. 284/77 prevede si che ai fini pensionistici il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio d’istituto sia computato con l’aumento di 1/5, ma la norma si inquadra nel contesto generale dell’articolo che fa riferimento al personale dipendente (con rapporto di pubblico impiego) e, quindi, anche il quinto comma si riferisce al medesimo personale con rapporto d’impiego. Del resto, in questo quadro normativo si inquadra la Circolare dell’Amministrazione del 09/04/2019, nella quale si riporta la possibilità data dall’INPS di riscattare, a titolo oneroso, la maggiorazione di 1/5 per il servizio militare.

Appare quindi inconfutabile la sostanza della norma, ma non altrettanto solida l’interpretazione restrittiva della stessa che penalizza, e non di poco, i nostri colleghi che hanno prestato servizio quali Agenti Ausiliari nei ruoli della Polizia di Stato.

Si chiede quindi di voler valutare quanto esposto, attivando i necessari canali al fine di far riconoscere anche ai poliziotti quanto appare, a nostro parere, inconfutabile nell’interpretazione delle norme citate.

In attesa di cortese urgente risposta, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
Valter Mazzetti