REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 6 settembre 2018

OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica
amministrazione.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma
dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, concernente “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze
di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
LA SEZIONE

Vista la nota del 18 luglio 2018, prot. 0001353, con la quale la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha chiesto il
parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti ed uditi i relatori, consiglieri Antimo Prosperi ed Aurelio Speziale.
PREMESSO.
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica
amministrazione ha chiesto il parere sullo schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
concernente “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Lo schema di decreto è accompagnato, oltre che dalla relazione dell’Ufficio legislativo del
Ministro per la pubblica amministrazione, dalla relazione illustrativa, dalla relazione
tecnica e dall’analisi tecnico normativa (ATN).
Quanto all’analisi dell’impatto sulla regolamentazione (A.I.R.) è stato rappresentato che
l’Amministrazione ne aveva richiesto l’esenzione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del
d.P.C.M. n. 169 del 2017, ma non risulta in atti, tuttavia, la decisione del Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi relativa a tale richiesta. Successivamente, all’esito
dell’audizione delle Amministrazioni interessate in data 6 settembre 2018, è stato
trasmesso il documento di analisi dell’impatto della regolamentazione elaborato - secondo
quanto comunicato - per la preliminare approvazione dello schema in seno al Consiglio
dei ministri e trasmesso il 3 luglio a quel Dipartimento in una prima diramazione.
Documento poi sostituito, d’intesa con il nucleo A.I.R. della stessa Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dalla successiva menzionata richiesta di esenzione.
La trasmissione successiva è comunque opportuna in quanto l’A.I.R. è necessaria atteso il
rilievo dello schema di decreto legislativo in esame e la vasta platea di soggetti interessati
dalle disposizioni normative.
E’ stato trasmesso il parere favorevole espresso, il 26 luglio 2018, dalla Conferenza
Unificata.
Sono stati trasmessi i concerti cui si fa riferimento nel preambolo dello schema di decreto
legislativo, previsti dall’articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
L’Adunanza della Sezione del 6 settembre 2018 è stata preceduta, come prima indicato,
dall’audizione delle Amministrazioni interessate finalizzata ad acquisire elementi istruttori.
Tanto premesso, con riferimento ai documenti trasmessi, si rileva quanto segue.
La relazione illustrativa rappresenta che l’intervento previsto si rende indispensabile ed
urgente al fine di introdurre nel decreto legislativo n. 95 del 2017 le necessarie integrazioni
e correzioni derivanti da quanto emerso nella fase di prima applicazione e, in particolare,
dalle incertezze e dalle difficoltà interpretative connesse anche a lacune normative, nonché
da diversi ricorsi attualmente pendenti presso numerosi Tribunali amministrativi regionali,
uno dei quali ha già sollevato delle questioni di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale, con specifico riferimento alle disposizioni applicate nella fase transitoria.
La relazione fa dunque riferimento all’ordinanza del 5 marzo 2018, n. 17, del TAR Valle
d’Aosta con la quale è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità
costituzionale delle norme del codice dell’ordinamento militare - modificate dal decreto
legislativo n. 95 del 2017, attuativo della legge n. 124 del 2015 - nella parte in cui
prevedono l’inquadramento degli ex marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza nei nuovi gradi della carriera degli ispettori dell’Arma dei Carabinieri (in
particolare nel grado di maresciallo maggiore ovvero di luogotenente) esclusivamente sulla
base dell’anzianità posseduta alla data del 1° gennaio 2017, senza quindi che sia prevista
alcuna forma di valorizzazione del merito e della professionalità, come invece previsto dai
criteri direttivi della legge delega.
Tuttavia, la relazione, pur menzionando tale complessa situazione, si limita ad illustrare il
contenuto dell’articolato, senza fornire, salvo che per alcune disposizioni, elementi
istruttori idonei a far comprendere le criticità cui si fa riferimento e le correlative scelte
poste alla base dell’intervento de quo. Pertanto, la Sezione, pur prendendo atto del
contenuto della lettera dell’Amministrazione del 7 settembre 2018, sottolinea l’esigenza
che de futuro le relazioni illustrative possano più compiutamente dare conto delle finalità
dei provvedimenti normativi nonché degli strumenti e dei meccanismi giuridici approntati
per conseguirle.
Sempre con riferimento all’A.I.R., la Sezione ricorda che essa costituisce uno strumento
volto a “offrire, nel corso dell’istruttoria normativa, attraverso un percorso trasparente di
analisi basato sull’evidenza empirica, un supporto informativo in merito all’opportunità e
ai contenuti dell’intervento normativo”. Inoltre, nello svolgimento dell’A.I.R., le
Amministrazioni procedono “all’individuazione e alla comparazione di opzioni di
regolamentazione alternative, inclusa quella di non intervento, valutandone la fattibilità e
gli effetti previsti” (art. 2 del d.P.C.M. n. 169 del 2017).
Atteso quanto rappresentato dall’Amministrazione sulle vicende relative alla presentazione
dell’A.I.R. nel caso specifico, la Sezione segnala, attesa la particolare rilevanza e la platea
degli interessati dalle misure, che de futuro i documenti a corredo degli atti sottoposti al
parere di questo Consiglio di Stato possano essere trasmessi sin dall’inizio del relativo
procedimento.
Inoltre, lo schema di decreto legislativo in esame non è corredato dalla verifica
dell’impatto della regolamentazione (V.I.R.) sul precedente decreto legislativo n. 95 del
2017, strumento con il quale, tra l’altro, le Amministrazioni forniscono “attraverso un
percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull’evidenza
empirica, in merito alla perdurante utilità, all’efficacia ed all’efficienza di norme vigenti di
impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di
confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione,
modifica o abrogazione”. Con la richiesta V.I.R. meglio sarebbero state colte le esigenze di
modificazione e integrazione del decreto legislativo n. 95.
Si prende atto che lo schema di decreto legislativo e la relazione tecnica recano la
“bollinatura” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze.
Per quanto concerne l’iter seguito dall’Amministrazione nella predisposizione dello
schema de quo, la Sezione rileva che, in atti, risultano depositati il concerto del Ministro
dell’interno, del Ministro della giustizia e del Ministro dell’economia e delle finanze e che
dai medesimi atti non emerge la presenza di un vero e proprio concerto da parte del
Ministro della difesa, in quanto nei documenti depositati si rinviene soltanto la nota del 31
agosto 2018, a firma del capo dell’ufficio legislativo del Ministero della difesa, con la quale
quest’ultimo conferma il concerto dell’Amministrazione espresso sia nel corso della
riunione preparatoria del 5 luglio 2018 sia da parte del Ministro della difesa, in sede di
riunione del Consiglio dei ministri.
Come più volte sottolineato dalla Sezione, con il concerto il Ministro partecipa
dell’iniziativa politica concorrendo ad assumerne la responsabilità: il concerto,
conseguentemente, può essere manifestato da un funzionario soltanto per espresso
incarico o “d’ordine” del Ministro, con la conseguenza che - al fine di evitare che la
suddetta omissione si rifletta sulla regolarità formale del testo in esame - è necessario che
l’Amministrazione riferente acquisisca tale concerto, nella forma tecnicamente corretta,
prima di approvare definitivamente lo stesso.
La Sezione ribadisce, inoltre, che, come più volte sottolineato dal Consiglio di Stato, il
concerto formale non può essere surrogato dalla deliberazione collegiale del Consiglio dei
ministri.
CONSIDERATO.
Il parere si limiterà a trattare soltanto le disposizioni dello schema di decreto legislativo su
cui la Sezione intende formulare osservazioni.
Sotto il profilo sostanziale, va preliminarmente rilevato che molte delle singole
disposizioni contenute nello schema del decreto legislativo in esame costituiscono
espressione di autonome e discrezionali determinazioni di politica del personale che,
secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, si rendono indispensabili ed urgenti
per intervenire, oltre che dal punto di vista formale, sulle criticità applicative emerse nella
fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 95 del 2017.
1. Il fondamento normativo ed il procedimento.
1.1. La base normativa dell’intervento è costituito dall’articolo 8, comma 6, della legge 7
agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”, il quale stabilisce che il Governo può adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, nel rispetto
dei princìpi e criteri di delega, nonché della procedura di cui al medesimo articolo 8, uno o
più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di riordino delle Forze di Polizia, è
entrato in vigore il 7 luglio 2017 ed il termine per l’esercizio della delega correttiva era
quindi fissato al 7 luglio 2018.
Va tuttavia rilevato che l’articolo 8, comma 5, della legge n. 124 del 2015 prevede che,
qualora il termine previsto per il parere parlamentare cada nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine di delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di
novanta giorni: pertanto, il termine finale per l’esercizio della delega legislativa è
conseguentemente prorogato.
1.2. Giova ricordare che, ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il
Governo, nell’ambito degli interventi di riorganizzazione dell’Amministrazione pubblica è
delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la “razionalizzazione e potenziamento
dell’efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul
territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione
associata dei servizi strumentali” e ad apportare le “conseguenti modificazioni agli
ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile
1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: la
revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in
carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell’ottica della semplificazione
delle relative procedure, prevedendo l’eventuale unificazione, soppressione ovvero
istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni
organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle
esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore” della
citata legge n. 124 del 2015 “ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima
data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale
delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle
occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali
del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all’articolo
19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della… legge,
in quanto compatibili” e “l’utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, di una quota
parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti
alle Forze di polizia dall’attuazione della” lettera a) “fermo restando quanto previsto
dall’articolo 23” della legge n. 124 “tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”.
1.3. In tale contesto, l’A.I.R. evidenzia che non sono previste procedure di consultazione,
anche tenuto conto che il testo ha effetti sul personale delle Amministrazioni del
comparto “sicurezza”, cui le Forze di polizia appartengono. In ogni caso, in relazione
all’esigenza di assicurare il principio della sostanziale equiordinazione tra il personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l’intervento normativo, secondo quanto
indicato nella stessa A.I.R., è stato preceduto da un ampio confronto tra tutte le
Amministrazioni interessate, comprese le Forze armate, nell’ambito di un apposito tavolo
tecnico, e dall’interessamento delle organizzazioni sindacali e degli organismi di
rappresentanza del personale, che per l’Arma dei Carabinieri include anche un delegato
proveniente dall’assorbito Corpo forestale dello Stato.
Ed infatti, sotto il profilo dei riflessi dello schema sulle Forze armate, si osserva che
l’articolo 18, comma 1, lett. c), del decreto legislativo in esame modifica l’articolo 45 del
decreto legislativo n. 95 del 2017, prevedendo, con il comma 4-bis, una disposizione
suscettibile di produrre effetti anche nel comparto di tali Forze, là dove si prevede che, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale promosso alla qualifica di vice questore “e
qualifiche e gradi corrispondenti prima del 1° gennaio 2018” continua nella progressione
economica dalla stessa disposizione prevista.
1.4. Circa l’ambito e il ruolo dei provvedimenti normativi correttivi di un decreto
legislativo, la Sezione ritiene che l’adozione del correttivo deve, in primo luogo, servire ad
apportare tutte quelle modifiche necessarie per un miglior funzionamento, in sede
applicativa, delle norme originariamente introdotte.
Occorre allora considerare le potenzialità (e i limiti) di tale strumento nella logica
complessiva della legge delega e di quella generale del “modello” dei decreti legislativi
correttivi, una figura non prevista dall’articolo 76 della Costituzione, ma ormai consolidata
nella più recente prassi costituzionale.
Sotto un primo profilo, non può che confermarsi il principio (Cons. Stato, Commissione
speciale dell’8 marzo 2017 parere n. 638 del 2017) secondo cui il mancato recepimento di
una parte della delega entro il termine di scadenza consuma definitivamente il relativo
potere, e tale mancato esercizio non può essere recuperato in sede di adozione di decreti
correttivi. Tramite questi ultimi sono consentite, appunto, “integrazioni e correzioni”
(anche rilevanti), a seguito di un periodo di “sperimentazione applicativa” riguardanti le
parti di delega già esercitate, ma non un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega.
Inoltre, lo strumento del correttivo non può nemmeno costituire una sorta di “nuova
riforma”, pur rispettosa della delega originaria, che modifichi le scelte operate in sede di
prima esercizio della delega, attuando un’opzione di intervento radicalmente diversa da
quella del decreto legislativo oggetto di correzione (Corte cost. 26 giugno 2001, n. 206;
Cons. Stato, Ad. Gen. 6 giugno 2007, n.1).
Ciò detto in merito a “limiti” dei decreti correttivi, è necessario, per converso,
evidenziarne anche le potenzialità e le utilità. Esse sono intrinsecamente connesse - e per
questo sono ancora più importanti - alla “fase cruciale dell’attuazione” di ogni riforma,
come il Consiglio di Stato ha avuto modo di definirla in molteplici occasioni (Cons. Stato,
Commissione speciale del 4 ottobre 2017, parere n. 2263 del 2017 e la giurisprudenza
nello stesso richiamata).
Dal momento che una riforma è tale solo quando raggiunge un’effettiva attuazione, che
sia percepita dai cittadini e imprese e rilevata dai dati statistici, appare fondamentale
procedere ad una verifica delle disfunzioni - giuridiche, amministrative o anche
semplicemente pratiche - del testo originario.
Invero, se è quasi inevitabile che ogni riforma presenti, almeno in una fase iniziale,
difficoltà attuative, criticità o lacune, le stesse possono essere eliminate e l’impianto
normativo può essere migliorato con una fase di progressivo adattamento: questo il ruolo
essenziale demandato ai decreti “integrativi e correttivi”.
Con tali decreti infatti, si può (e si deve) intervenire, da un lato, per garantire la “qualità
formale” del testo, con l’eliminazione di eventuali refusi, difetti di coordinamento, errori
tecnici, illogicità e contraddizioni, dall’altro - e forse soprattutto - per apportare le
correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda opportune, se non indispensabili,
per il buon funzionamento della riforma.
Tali misure non sono “aggiuntive” rispetto alla riforma medesima, ma fanno parte
integrante della stessa, e possono determinarne il successo in misura rilevante.
Può dunque affermarsi che, così come il “modello” della legislazione delegata disegnata
dall’articolo 76 della Costituzione ed attuato nella prassi costituzionale costituisce,
potenzialmente, uno degli strumenti di intervento più efficaci per costruire una riforma
organica, così il “modello” del decreto legislativo integrativo e correttivo costituisce uno
strumento fondamentale, altrettanto importante, per assicurarne la realizzazione in
concreto (Cons. Stato, Commissione speciale del 4 ottobre 2017, parere n. 2263 del 2017).
Tra gli altri, costituisce specifico obiettivo del parere del Consiglio di Stato sui decreti
legislativi, che è esteso anche al merito sotto il profilo amministrativo e della corretta e
buona legislazione, proprio la verifica del rispetto dei limiti interni ai decreti correttivi
sopra indicati. Tale verifica, quindi, tiene conto non solo dell’aspetto formale delle
“nuove” disposizioni introdotte, ma soprattutto dell’effetto utile da esse raggiunto in
correlazione, coordinamento e sinergia con l’impianto ormai consolidato del decreto base
e delle relative norme.
2. Considerazioni e rilievi comuni ai diversi Corpi.
2.1. Preliminarmente, la Sezione, pur prendendo atto delle ragioni - esposte nel
documento trasmesso all’esito dell’audizione del 6 settembre 2018 - che hanno indotto
l’Amministrazione, in taluni casi, a discostarsi dal parere espresso dalla Commissione
speciale il 12 aprile 2017 sullo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera
a), l. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni
pubbliche” invita la stessa Amministrazione, atteso che, come indicato nella relazione
illustrativa, saranno adottati nella materia in questione ulteriori interventi, ad una
rinnovata valutazione, in quella sede, delle considerazioni e delle osservazioni recate dal
parere della Commissione speciale, ai fini del loro recepimento.
2.2. Tanto premesso, si rileva che lo schema di decreto legislativo in esame si inserisce nel
processo del necessario completamento della riorganizzazione della Polizia di Stato,
dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia
Penitenziaria di cui alla delega prevista dal ricordato articolo 8, comma 1, lettera a), della
legge n. 124 del 2015, apportando disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo n. 95 del 2017.
2.3. Sotto il profilo sostanziale, lo schema reca disposizioni che hanno significativo rilievo.
Si intende fare riferimento, a titolo esemplificativo, all’articolo 6, comma 1, lettera f), che
apporta modifiche all’art. 5-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000 (Accesso alla
carriera dei funzionari mediante concorso interno), introducendo per i concorsi da 
vicecommissario da bandire entro il 2026 una riserva di posti in favore dei possessori della
laurea triennale o laurea magistrale o specialistica, di cui il venti per cento riservato al
personale dei ruoli degli agenti e dei sovrintendenti con un’anzianità di servizio non
inferiore a 5 anni e con un’età non superiore ai 35 anni, e il rimanente ottanta per cento al
personale del ruolo ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari con
un’età non superiore ai cinquantacinque anni, nonché all’articolo 14, comma 1, lett. c), che
aggiunge altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso
interno per vice ispettore, la cui quantificazione sotto il profilo finanziario è oggetto della
relazione tecnica. Al riguardo, si suggerisce di valutarne gli effetti alla luce del principio di
equiordinazione tra le Forze di polizia.
2.4. Sotto il profilo della redazione del testo, le modifiche sono state effettuate ricorrendo
alla tecnica della “novella legislativa” del testo preesistente.
Va rilevato che nel testo sono apportate circa 400 integrazioni e correzioni al decreto
legislativo n. 95 del 2017, entrato in vigore poco più di un anno fa.
Tale modalità di normazione, come è stato già rilevato nel parere emesso dalla
Commissione speciale il 12 aprile 2017, oltre a rendere non agevole la lettura del
provvedimento, lascia inalterata la frammentarietà e la stratificazione del complesso di
disposizioni che disciplinano l’ordinamento delle Forze di polizia. Secondo quanto
sottolineato in quel parere, tale modalità, seppur comprensibile, non appare del tutto in
linea con gli obiettivi di better regulation e di semplificazione che costituiscono princìpi
informatori della delega, atteso che quest’ultima “è inserita in una legge di più ampio
respiro, dedicata ad una profonda riforma della pubblica amministrazione, di cui la qualità
della regolazione costituisce un aspetto fondamentale per la competitività del Paese, per
l’effettività dei diritti fondamentali dei cittadini, per l’efficienza delle pubbliche
amministrazioni e per l’andamento dei conti pubblici” (Cons. di Stato, Comm. Spec. , 26
aprile 2016, n. 968).
2.5. Appare, inoltre, necessario che la complessiva riforma, così come evidenziato nel
predetto parere della Commissione speciale del 12 aprile 2017, sia monitorata ai fini di un
intervento correttivo, che, d’altra parte, è già prefigurato. Sotto questo profilo, nella
relazione tecnica si rappresenta che, non essendo prevista la facoltà di adottare
disposizioni integrative e correttive per lo speculare decreto legislativo n. 94 del 2017,
“Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze
armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012,
n. 244”, lo schema in esame contiene disposizioni in linea con il principio di
equiordinazione degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Nel rispetto
di questo principio, vengono pertanto apportate correzioni e integrazioni di carattere
formale e sistematico, nonché quelle ritenute idonee, secondo quanto riferisce
l’Amministrazione, ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase
di prima attuazione del complesso intervento normativo di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, rinviando ad una fase successiva altri necessari interventi, che potranno essere
coperti finanziariamente anche con gran parte delle risorse disponibili per la revisione dei
ruoli delle Forze di polizia.
2.6. Una parte dello schema di decreto legislativo, inoltre, riguarda l’integrazione e la
modifica delle norme transitorie. La previsione di queste norme è conforme ai princìpi
stabiliti dalla legge delega e, pertanto, la Sezione si limita a segnalare il rilievo che tale
disciplina assume nel contesto dello schema di decreto, richiamando quanto già osservato
al riguardo nel citato parere della Commissione speciale.
CAPO I. POLIZIA DI STATO.
Considerazioni di ordine generale.
Il Capo I, composto di cinque articoli, interviene su preesistenti disposizioni frammentate
e stratificatesi nel tempo. Esso reca modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in
materia di ordinamento del personale della Polizia di Stato:
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”;
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “Ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”;
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante “Ordinamento dei
ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “Nuovo
ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato”;
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale
direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78”.
Al riguardo si richiamano le considerazioni svolte nel già ricordato parere della
Commissione speciale sull’esigenza di un riordino complessivo e di un’unificazione di tali
distinti corpi normativi in un testo unico, quanto meno di natura compilativa.
Osservazioni sui singoli articoli.
L’articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo introduce modificazioni al
d.P.R. n. 335 del 1982, con riferimento alle quali si formulano le seguenti osservazioni.
L’articolo 2, comma 1, lett. b), modifica l’articolo 6-bis, comma 7, del d.P.R. n. 335/1982,
riguardante i corsi di formazione per allievi agenti, prevedendo che con decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti oltre alle modalità
di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le
prove d’esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità, anche “le altre
modalità attuative del corso”, espressione questa che richiede una specificazione al fine di
definire con maggior precisione l’ambito di intervento di quel decreto.
La Tabella A allegata al d.P.R. n. 335 del 1982 viene sostituita - con l’articolo 2, comma 2,
dello schema - dalla Tabella 1 allegata allo schema di decreto legislativo, che determina le
dotazioni organiche dei diversi ruoli e le funzioni degli appartenenti alla carriera dei
funzionari della Polizia di Stato.
La modifica della dotazione organica riguarda, in primo luogo, l’incremento di cinque
posti di dirigente generale di P.S. (da 27 a 32). Al riguardo, si richiama la modifica che
diminuisce di cinque unità la dotazione organica di vice questore.
La relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto legislativo evidenzia l’onerosità
della disposizione in questione, la quale determina un vero e proprio aumento
dell’organico dei dirigenti generali di P. S., e non certo una compensazione con i cinque
dirigenti generali assegnati fuori ruolo al SISDE ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 2, del
decreto-legge n. 345 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 1991. I
maggiori oneri derivanti dall’incremento di cinque posti di dirigente, quantificati su base
decennale in relazione alla contestuale riduzione di cinque unità di vice questore, sono
pari, nel massimo, a 456.698 euro all’anno a decorrere dal 2019.
In proposito, occorre che le Amministrazioni valutino se la misura dell’incremento del
ruolo dei dirigenti generali possa avere riflessi conseguenti all’applicazione del principio di
equiordinazione.
Le modifiche apportate dalla Tabella 1 allegata al decreto legislativo prevedono la
riduzione di 400 unità complessive della dotazione organica del ruolo degli ispettori,
conseguente al corrispondente incremento della dotazione del ruolo degli ispettori tecnici
di cui all’articolo 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo che con la Tabella 2
allegata al medesimo schema sostituisce la tabella A allegata al d.P.R. n. 337 del 1982. La
relazione tecnica evidenzia che, in ragione della natura compensativa, tale disposizione
non comporta nuovi o maggiori oneri per la Finanza pubblica.
L’articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame reca modifiche al d.P.R. n. 337 del
1982, in relazione alle quali si formulano le seguenti osservazioni.
L’articolo 3, comma 1, lett. a), dello schema modifica l’articolo 1 del d.P.R. n. 337 del 1982
prevedendo, con il comma 4-bis, che l’individuazione delle funzioni e delle mansioni del
personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica sia
effettuata mediante un “decreto del Ministro dell’interno”.
Tale modifica appare coerente con il ricorso allo strumento sub-regolamentare costituito
dai decreti del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza per
l’individuazione delle specifiche norme attuative necessarie per disciplinare il corretto
svolgimento delle procedure selettive e concorsuali per l’accesso e per l’avanzamento in
carriera degli appartenenti alla Polizia, mentre l’individuazione dei compiti di tale
personale, attualmente oggetto di decreti modificati dallo schema di decreto in esame,
trova la sua disciplina direttamente nell’articolato in esame, ovvero - qualora ciò non sia
possibile in ragione dei tempi per l’esercizio della delega - nell’ambito di specifici decreti
ministeriali. Su questo aspetto la Sezione rinvia alle considerazioni svolte nel più volte
citato parere della Commissione speciale del 12 aprile 2017.
L’articolo 3, comma 1, lett. b), n. 2), modifica l’articolo 20-quater, “Nomina a vice
sovrintendente tecnico”, comma 1, lett. b), del d.P.R. n.337 del 1982, che riserva, tra
l’altro, non più del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno per
l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato al
personale del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro
anni di effettivo servizio mediante concorso. La modifica, con l’introduzione della
congiunzione “anche”, fa sì che il concorso possa essere espletato anche con modalità
non telematiche. Con riferimento a tale ultima modifica, si rileva che tra i princìpi ed i
criteri direttivi per l’esercizio della delega vi è quello della semplificazione delle procedure
di reclutamento; si suggerisce, pertanto, un’ulteriore valutazione della modifica stessa in
relazione al detto principio di semplificazione, eventualmente sostituendo l’indicata
congiunzione con l’espressione “in via prioritaria”.
L’articolo 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame prevede che la Tabella
A e la Tabella B allegate al d.P.R. n. 337 del 1982 sono sostituite, rispettivamente, dalla
Tabella 2 e dalla Tabella 3 allegate allo schema di decreto. La modifica della Tabella A si
connette a quanto previsto specularmente dalla modifica della Tabella A allegata al d.P.R.
n. 335 del 1982: la modifica della prima Tabella del d.P.R. n. 337 del 1982 reca l’aumento
della dotazione - di 400 unità - del ruolo degli ispettori tecnici, laddove la seconda Tabella
contenuta nel d.P.R. n. 335 del 1982 prevede la riduzione della dotazione degli ispettori. In
proposito è già stata evidenziata la non onerosità delle disposizioni, in ragione della natura
compensativa delle misure introdotte.
L’articolo 6 reca modifiche al decreto legislativo n. 334 del 2000 con riferimento alle quali
si formulano le seguenti osservazioni.
L’articolo 6, comma 1, lett. c), n. 1), dello schema, modifica l’articolo 3, “Accesso alla
carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico”, del decreto legislativo n.
334 del 2000, prevedendo che il decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto
con i Ministri interessati, indica le classi di appartenenza dei corsi di laurea magistrale o
specialistica “con ambiti disciplinari a contenuto giuridico”, anziché la classe di
appartenenza dei corsi di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico, il cui
superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Con il medesimo
decreto sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale “con ambiti
disciplinari a contenuto giuridico”, anziché le classi di laurea triennale ad indirizzo
giuridico, richieste per la partecipazione al concorso interno per vicecommissario e per la
promozione alla qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico di cui,
rispettivamente, all’articolo 31-bis, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982 e all’articolo 
31bis, comma 1, del d.P.R. n. 337 del 1982. In proposito si rileva che l’espressione “ambiti
disciplinari a contenuto giuridico” richiede una necessaria precisazione, dato il rilievo che i
titoli di studio assumono per la partecipazione ai concorsi e per la promozione in
questione.
Il comma 3 del menzionato articolo 3, “Accesso alla carriera dei funzionari di polizia
mediante concorso pubblico”, del decreto legislativo n. 334 del 2000 prevede che “Con
decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica,
psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo decreto
sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso
di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a
due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni
esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse”. L’articolo 6, comma 1, lett. c), n.
2), dello schema di decreto legislativo modifica tale disposizione, prevedendo che le
materie di cui al primo periodo siano disciplinate con regolamento del Ministro
dell’interno da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
mentre la disciplina di quelle del secondo periodo resta attribuita al decreto del Capo della
polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Analoga modifica è apportata dall’articolo 6, comma 1, lett. m), all’articolo 31, comma 3,
“Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia”, del decreto legislativo n. 334 del
2000.
Al riguardo, si rileva che, attesa la natura sub-regolamentare del decreto del Capo della
polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, le materie di cui al secondo periodo,
che è necessario trovino la loro disciplina in disposizioni aventi carattere generale ed
astratto, dovranno essere oggetto del regolamento di cui al primo periodo. Da questo
punto di vista, la Sezione ricorda che l’Adunanza plenaria, con la sentenza n. 9 del 2012,
ha affermato che “la “generalità” e l’”astrattezza” che, come comunemente si riconosce,
contraddistinguono la “norma”, non possono e non devono essere intesi nel senso di
applicabilità indifferenziata a ciascun soggetto dell’ordinamento, ma, più correttamente,
come idoneità alla ripetizione dell’applicazione (generalità) e come capacità di regolare una
serie indefinita di casi (astrattezza)”. D’altra parte, già nel ricordato parere della
Commissione speciale erano stati espressi dubbi circa l’utilizzo in materia dello strumento
del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, attesa la
natura dello stesso.
L’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 334/2000, viene modificato
dall’articolo 6, comma 1, lett. f), n. 1), prevedendo quale titolo per la partecipazione al
concorso interno per vicecommissario il possesso, oltre alla laurea triennale, della laurea
magistrale o specialistica, ciò che appare in linea con l’innalzamento del titolo di studio
richiesto per l’accesso ai ruoli e alla progressione in carriera. Tale scelta è da ricondurre al
fine di disporre di personale con un’istruzione adeguata ai compiti da svolgere. Viene,
inoltre, ridefinito il meccanismo di accesso alla qualifica di vice commissario con concorso
interno.
L’articolo 6, comma 1, lett. u), modifica l’articolo 52, “Aggiornamento professionale e
formazione specialistica”, del decreto legislativo n. 334 del 2000, prevedendo che
all’aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede “anche”
l’Amministrazione, di talché esso può essere effettuato da soggetti diversi da questa. Si
suggerisce, pertanto, attesa la scelta di affidare a soggetti estranei all’Amministrazione
specifiche attività, di stabilire che la scelta avvenga mediante l’espletamento di procedure
ad evidenza pubblica.
La Sezione formula, infine, un’osservazione con riferimento alla riduzione, nella fase
transitoria, dei tempi di immissione in ruolo del personale vincitore dei concorsi interni
attraverso la contrazione della durata dei percorsi formativi per l’accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato. In proposito - nel comprendere la
finalità di immettere in servizio i vincitori di numerosi concorsi interni banditi in
attuazione del riordino delle carriere per la copertura di un rilevante numero di vacanze di
organico nei ruoli dei sovrintendenti, degli ispettori e dei funzionari, e qualifiche
corrispondenti – si rileva, comunque, che la durata di tali corsi deve essere congrua
rispetto alle funzioni che il personale, all’esito degli stessi, è chiamato a svolgere,
suggerendone quindi una rinnovata valutazione di congruità.
Ulteriori osservazioni sugli articoli.
All’articolo 2, comma 1, lett. a), dopo le parole “all’articolo 6,” sopprimere la parola “al”;
all’articolo 2, comma 1, lett. e), sostituire le parole “sono anteposte” con le seguenti “sono
inserite”, per uniformità con le altre espressioni utilizzate nel medesimo articolo;
all’articolo 6, comma 1, lett. a), dopo le parole “Autorità locale di pubblica sicurezza”
aggiungere il punto fermo “.”;
all’articolo 6, comma 1, lett. r), n. 3), sostituire le parole “dopo il comma 2 è inserito il
seguente:” con le parole “dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:”, per uniformità con le
altre locuzioni utilizzate nel medesimo articolo.
CAPO II. ARMA DEI CARABINIERI.
Il Capo II dello schema di decreto legislativo in esame è costituito dall’articolo 7 che reca
modifiche ed integrazioni al Codice dell’ordinamento militare.
Considerazioni di carattere generale.
L’intervento in materia opera sostanzialmente negli ambiti dell’alimentazione di differenti
ruoli dell’Arma dei Carabinieri, del transito del personale appartenente al Corpo forestale
dello Stato nell’Arma dei Carabinieri e delle modifiche connesse alla trasformazione in
grado della qualifica di luogotenente prevista dal decreto legislativo n. 95 del 2017. Il
Capo II reca altresì adeguamenti di denominazione di determinati gradi con le nuove
corrispondenti denominazioni introdotte dal richiamato decreto legislativo.
Osservazioni sui singoli articoli.
L’articolo 7, comma 1, con le lett. g), n. 2); i), n. 1); bb) ed ee), n. 2), attribuisce “rilevanza
preferenziale” in relazione alle procedure concorsuali previste, rispettivamente, dagli
articoli 685, 692, 1508 e 2196-quinquies del decreto legislativo n. 66 del 2010 a
determinate fattispecie. Trattandosi di procedura concorsuale, si evidenzia la necessità di
precisare il contenuto dell’indicata espressione “rilevanza preferenziale”, anche al fine di
evitare l’insorgere di contenzioso.
Con riferimento alle menzionate modifiche recate dalle lett. g), n. 2, ed i), n. 1), si
sottolinea la necessità di prevedere la durata minima del periodo di reggenza, senza
demerito, del comando di stazione territoriale e del servizio al comando stazione
territoriale affinché questi incarichi assumano rilievo ai fini dei titoli di merito.
L’articolo 7, comma 1, lett. ee), n. 3), dello schema in esame modifica l’articolo 
2196quinquies del decreto legislativo n. 66 del 2010, con l’aggiunta del comma 3-quater,
prevedendo che l’Arma dei Carabinieri, per esigenze organizzative logistiche che non
consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di
istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia
diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica del
primo ciclo “ferma restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al
ciclo frequentato”. Analoga disposizione è prevista dall’articolo 15, comma 1, lett. b),
dello schema che modifica l’articolo 3 del decreto legislativo n. 95 del 2017, con l’aggiunta
del comma 13-bis, per l’Amministrazione della pubblica sicurezza e dall’articolo 17,
comma 1, lett. f), che modifica l’articolo 44, con l’aggiunta del comma 32-bis, di tale
decreto legislativo per l’Amministrazione penitenziaria.
In materia, nel convenire sulle motivazioni di carattere organizzativo alla base
dell’articolazione dei corsi in più cicli, si sottolinea che l’iscrizione nel ruolo deve avvenire
sulla base di precisi criteri - che, auspicabilmente, devono essere identici per le indicate
Forze di polizia - e non del mero ciclo frequentato, la partecipazione al quale, in ipotesi,
potrebbe essere determinata da fattori casuali.
Le amministrazioni della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e l’Arma dei
Carabinieri, nella loro autonomia autorganizzativa, dovranno pertanto inserire i richiesti
criteri motivatamente individuando quelli più idonei alle proprie esigenze, nel rispetto del
criterio di delega che esalta il merito.
Tale rilievo non concerne la Guardia di Finanza per la quale l’articolo 8, comma 1, lett. u),
dello schema, che aggiunge l’articolo 80-ter nel decreto legislativo n. 199 del 1995,
stabilisce che l’anzianità relativa di iscrizione nel ruolo di tutti i frequentatori dei corsi di
formazione è rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di
ciascun ciclo.
L’articolo 7, comma 2, dello schema in esame prevede il collocamento del Comandante
generale dell’Arma dei Carabinieri in sovrannumero agli organici, funzionale alla piena
disponibilità delle dotazioni organiche.
Ulteriori osservazioni sugli articoli.
All’articolo 7, comma 1, lett. e), f) e g), sostituire le parole “è eliminata” con le seguenti “è
soppressa”;
all’articolo 7, comma 1, lett. i), n. 2, sostituire le parole “è inserito” con le seguenti “è
aggiunto”;
all’articolo 7, là dove nelle modifiche ai differenti articoli ricorrono le parole “sono
sostituite dalle seguenti” le stesse vanno sostituite con le seguenti “sono sostituite con le
seguenti”, al fine di assicurare l’uniformità delle espressioni utilizzate in sede di modifica
degli articoli.
Si ricorda, infine, con riferimento all’articolo 7, comma 1, lett. t) ed u), che nella citazione
di riferimenti interni ad uno stesso articolo va evitato l’uso dell’espressione “precedente”.
CAPO III. GUARDIA DI FINANZA.
L’intervento normativo reca modifiche alla:
legge 23 aprile 1959, n. 189, “Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza.”;
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, “Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo della Guardia di Finanza.”;
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico
e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo
4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.”;
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare.”.
Anche per questo Capo, si richiamano le considerazioni prima svolte circa l’esigenza di un
riordino complessivo e di una unificazione dei distinti corpi normativi in un testo unico,
quanto meno di natura compilativa.
Osservazioni sui singoli articoli.
L’articolo 8, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame modifica, con le lett.
c), d) ed f), n. 3), gli articoli 9-ter, comma 1, 11, comma 1, lett. a), e 20, comma 1, lett. e),
del decreto legislativo n. 199 del 1995 prevedendo la sostituzione delle parole “dal
servizio” con le seguenti “dall’impiego. Al riguardo va chiarito che la modifica in
questione non è da intendersi riferita al rapporto di impiego inteso quale “rapporto di
lavoro pubblico”, ma alla concreta attività connessa all’”ufficio pubblico” svolta dagli
interessati.
L’articolo 9, comma 1, lett. c), dello schema di decreto legislativo modifica l’articolo 6-ter,
“Accesso mediante concorso interno al ruolo normale-comparti speciale e aeronavale
degli ufficiali”, prevedendo, tra l’altro, al comma 4, che il frequentatore del corso
dell’Accademia di cui al comma 2 del medesimo articolo, vincitore del concorso ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, lett. b), della stessa disposizione, il quale perda in via definitiva
l’idoneità psicofisica al volo o alla navigazione, prosegua il corso di cui al comma 2,
permanendo nel ruolo normale-comparto speciale sopprimendo tuttavia l’espressione “a
domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della Guardia di Finanza”.
In proposito si sottolinea l’opportunità di coordinare con tale modifica il comma 5
dell’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 69 del 2001, non oggetto dell’intervento
normativo, che disciplina i termini e gli effetti della presentazione della domanda che
viene invece soppressa dall’indicata novella.
L’articolo 10 dello schema in esame modifica l’articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
concernente la nomina del Comandante generale della Guardia di Finanza. Tale
disposizione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 79 del 2010, si prevede che
il Comandante generale della Guardia di Finanza sia scelto tra i generali di Corpo
d’armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell’Esercito. Nel caso
in cui il Comandante provenga dall’Esercito, l’ufficiale è collocato in soprannumero agli
organici del relativo grado della Forza armata di appartenenza, mentre analoga
disposizione non è prevista nel caso in cui il Comandante generale sia tratto dalle fila della
Guardia di Finanza. La relazione illustrativa chiarisce che tale asimmetria ha comportato
un rilevante impatto negativo in termini di funzionamento dell’istituzione, che prevede 10
posizioni organicamente rette da generale di Corpo d’armata, corrispondenti ai 10 ufficiali
di grado apicale previsti dal decreto legislativo n. 69 del 2001. A seguito della possibilità di
scelta del Comandante generale tra i generali di Corpo d’armata provenienti dal Corpo, la
Guardia di Finanza ha dovuto impiegare una delle 10 unità di grado apicale per ricoprire
l’incarico di vertice e, pertanto, non ha potuto assegnare un generale di Corpo d’armata ad
uno degli incarichi previsti per tale grado, caratterizzati da elevatissima complessità.
L’articolo in esame aggiunge, pertanto, un comma all’articolo 4 della legge 189 del 1959,
prevedendo il collocamento in soprannumero agli organici del Comandante generale
scelto tra i generali di corpo d’armata della Guardia di Finanza.
La modifica appare dunque coerente, per le ragioni esposte, con la razionalizzazione ed il
potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia.
CAPO IV. POLIZIA PENITENZIARIA.
Il Capo IV, “Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria” reca modifiche al:
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, “Ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n.
395. ”;
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, “Adeguamento delle strutture e degli organici
dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché
istituzione dei ruoli dei direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell’articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266.”;
decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, “Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di
polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85 .”.
Anche per questo Capo si richiamano le osservazioni già svolte sull’esigenza di un
riordino complessivo e di una unificazione dei distinti corpi normativi in un testo unico,
quanto meno di natura competitiva.
Osservazioni sugli articoli.
All’articolo 11, comma 1, lett. e), n. 6), comma 4-ter, dopo le parole da “Corpo di polizia
penitenziaria in servizio” aggiungere la parola “presso”;
all’articolo 13, comma 1, lett. a), n. 1), sopprimere la parola “dopo”.
Capo V. MODIFICHE Al DECRETO LEGISLATIVO N. 95 DEL 2017.
Osservazioni sugli articoli.
L’articolo 14 introduce modifiche all’articolo 2 di tale decreto.
Con riferimento all’articolo 14, comma 1, lett. a), che inserisce, all’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 95 del 2017, dopo la lettera b) la lettera b-bis), si rileva che il secondo
periodo prevede che la fonte sub-regolamentare del decreto del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza possa derogare al decreto del Ministro
dell’interno in materia di categoria dei titoli da ammettere a valutazione e punteggi da
attribuire a ciascuno di essi. Al riguardo si ritiene che la materia de qua debba continuare
ad essere disciplinata con decreto ministeriale, non potendo un intervento di carattere
normativo essere affidato ad una fonte sub-regolamentare.
Con riferimento all’articolo 14, comma 1, lett. l), che inserisce, nell’articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo n. 95 del 2017, alla lettera ff), dopo il n. 2), la disposizione 2-bis), si
suggerisce, per ragioni di carattere formale, di sostituire in tale disposizione, nel secondo
periodo, le parole da “nella misura di punti due” fino a “con almeno sei anni” con le
seguenti “nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per coloro che sono
ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di
effettivo servizio nella qualifica di vice questore” e nel terzo periodo le parole da “nella
misura di punti due” fino a “con almeno sette anni” con le seguenti “nella misura di punti
due, punti quattro e punti sei per coloro che sono ammessi a scrutinio, rispettivamente,
con cinque anni, con sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di
primo dirigente”.
L’articolo 16 dello schema di decreto legislativo in esame reca modifiche all’articolo 36 del
decreto legislativo n. 95 del 2017.
All’articolo 36 è aggiunto il comma 60-ter, che prevede un concorso straordinario per il
uolo esecutori della banda musicale del Corpo della Guardia di Finanza, con le relative
modalità di svolgimento, riservato ai militari del medesimo Corpo che, alla data di
indizione della procedura concorsuale, risultino in servizio presso il complesso bandistico
musicale da almeno due anni. In proposito, la Sezione rileva la necessità di precisare la
qualifica per la quale è prevista l’indizione del concorso.
Ulteriori osservazioni sugli articoli.
All’articolo 17, al comma 1, lett. f), dopo le parole “il comma 32” aggiungere la parola
“è”.
***
Si suggerisce, in conclusione, all’Amministrazione, sotto il profilo della tecnica redazionale
dell’intero schema, di operare una complessiva verifica del testo secondo le indicazioni
della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26
/10888/9.92 (“Guida alla redazione dei testi normativi”) e ciò anche per l’eliminazione di
refusi.
P.Q.M.
nei termini esposti è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.
parere-cds in pdf