Oggetto: Schema di decreto del Capo della Polizia relativo alle modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi del D. Lgs. n. 95/2017.

Pregiatissimo Sig. Capo della Polizia,
consapevoli della Sua particolare sensibilità e pienamente convinti dell’applicazione con cui tutta
l’Amministrazione ha lavorato sullo schema di decreto in oggetto, finalizzato a consentire la
semplificazione e velocizzazione delle procedure concorsuali interne, condividendone in linea
generale l’impianto che è frutto di un lungo percorso fatto di interlocuzioni e osservazioni partecipate,
con la presente intendiamo porre alla Sua attenzione una riflessione su quello che riteniamo essere
un punto di criticità dello stesso.

Ci riferiamo all’annosa e mai superata questione della mancata retrodatazione giuridica del
personale promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente che si interseca
con le diverse problematiche sviluppatesi intorno alla materia della progressione di carriera del
personale e in particolare con lo schema di decreto di cui all’oggetto, anche per il consistente
contenzioso che ha caratterizzato il concorso interno per 2662 vice ispettori e sul quale i Giudici
Amministrativi di 1° e 2° grado hanno ritenuto “che il ricorso pare assistito da sufficiente fumus boni
iuris nella parte in cui si contesta – ai limitati fini della procedura concorsuale – il riallineamento della
nomina, secondo quanto previsto da Corte costituzionale n. 224/2020, a quella dei colleghi che hanno
conseguito la medesima qualifica all’esito di procedure selettive o concorsi indetti successivamente
alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale della promozione per
meriti straordinari”1 , imponendo finanche di avviare al corso di formazione per vice ispettori i
ricorrenti (16° corso bis che si è regolarmente svolto e concluso).

In proposito, se è vero che in accoglimento della maggior parte delle osservazioni delle oo.ss.,
l’ultima versione dello schema di decreto che ci è stato esposto prevede l’attribuzione di un
punteggio al personale che abbia conseguito la promozione per merito straordinario a vice
sovrintendente (art. 7 lettera a, punto 5), ci preme evidenziare che tale punteggio, originariamente è
stato pensato e proposto per costituire il giusto “ristoro” alla mancata ricostruzione giuridica
patita dal personale promosso per meriti straordinari (in particolare tutto il personale promosso
per meriti straordinari nelle commissioni premiali precedenti alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 224/2020 e nelle due immediatamente successive) e non per valorizzare il semplice
riconoscimento premiale della promozione per meriti straordinari (dal momento che è già prevista
l’attribuzione di un punteggio al personale promosso per meriti straordinari).

Infatti, attribuendo sic et simpliciter il punteggio aggiuntivo ai colleghi che abbiano conseguito
la promozione per merito straordinario a vice sovrintendente tra le varie voci previste tra i
riconoscimenti premiali, esso verrebbe assegnato indistintamente a tutto il personale promosso per
meriti straordinari alla qualifica di vice sovrintendente, premiando due volte coloro che hanno già
ottenuto la corretta decorrenza giuridica (in quanto successivamente alla citata sentenza il personale
promosso per meriti straordinari alla qualifica di vice sovrintendente ottiene automaticamente la
corretta decorrenza giuridica), ancora una volta a discapito dei colleghi promossi per meriti straordinari
precedentemente alla suddetta sentenza (magari anche in presenza di fatti successivi), già penalizzati
nello stato giuridico poiché la loro qualifica decorre dalla data dei fatti senza retroagire2
.
Inoltre, l’inserimento del predetto punteggio tra le voci dei diversi riconoscimenti premiali
pregiudicherebbe al solo personale promosso per meriti straordinari alla qualifica di vice
sovrintendente, la valorizzazione di altri riconoscimenti premiali ottenuti nel percorso professionale,
per via del limite massimo di punteggio complessivo raggiungibile per le ricompense3

Premesso quanto sopra, in attesa di un auspicabile e definitivo intervento normativo sull’art.
75 comma 1 d.P.R. n. 335/1982, che è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede
l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito
straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica
all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti, al fine di
“ristorare” concretamente il personale promosso per meriti straordinari alla qualifica di vice
sovrintendente della mancata retrodatazione giuridica e per scongiurare un’ulteriore
penalizzazione in tema di procedure concorsuali interne (che si aggiungerebbe a quella già
avvenuta con scavalcamenti nella qualifica e nello stato giuridico), con la presente si chiede un ultimo
sforzo per perfezionare lo schema di decreto prevedendo per quel personale l’attribuzione di un
punteggio extra da inserire in una voce ad hoc4 con la possibilità di partecipare al concorso anche nell’aliquota riservata ai sovrintendenti capo (ciò in virtù del fatto che essi avrebbero raggiunto tale
qualifica secondo la corretta applicazione dell’art. 75 d.P.R. n. 335/1982).

Alternativamente, sempre in coerenza con il principio condiviso dalla Giustizia Amministrativa
nel contenzioso relativo ad analoga procedura interna per vice ispettori, qualora non si ritenesse di
essere nelle condizioni di attribuire il punteggio aggiuntivo di cui sopra, si potrebbe ipotizzare di
consentire al personale promosso per meriti straordinari alla qualifica di vice sovrintendente che
non ha beneficiato della retrodatazione della decorrenza nel senso previsto dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 224/2020, di poter inserire quella decorrenza nella domanda per
il concorso ed utilizzarla nel calcolo dei punteggi dell’anzianità (consentendo nei casi in cui
avrebbero già conseguito la qualifica di sovrintendente capo anche la partecipazione nell’aliquota
riservata al personale con quella qualifica).

Certi di aver intercettato la Sua attenzione su una questione che riteniamo rilevante al fine di
evitare che il beneficio della promozione per meriti straordinari alla qualifica di vice sovrintendente
non si trasformi in un vulnus per il personale che ne ha beneficiato, cogliamo l’occasione per rinnovarle
i sentimenti di elevata stima.


1. Così tra i tanti si è espresso il Tar Lazio Sezione Prima Quater n. 02784/2021 REG. RIC., n. 06138/2022 REG. PROV. CAU. del 04/10/2022.
2. In molti casi colleghi promossi per meriti straordinari nello stesso periodo (o addirittura per lo stesso fatto) sono stati giudicati da commissioni svolte a distanza di tempo e ciò ha determinato un trattamento diverso in virtù dell’applicazione del principio di cui alla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale. Tra i tanti esempi poniamo il caso di due colleghi, entrambi promossi per meriti straordinari alla qualifica di vice sovrintendente per fatti avvenuti il 01.06.2016, di cui solo uno abbia beneficiato della retrodatazione al 01.01.2014 (lo chiameremo RETRODATATO). Il collega RETRODATATO potrà utilizzare il punteggio di 10 anni di anzianità complessiva nel ruolo sovrintendenti, il punteggio di 1 anno nel ruolo sovrintendenti capo e potrà partecipare al concorso anche nell’aliquota riservata ai sovrintendenti capo, giovandosi eventualmente anche dei punti assegnati alla promozione per meriti straordinari. Il collega che non ha beneficiato della retrodatazione e la cui decorrenza giuridica sarà quindi ancora 01.01.2016 (lo chiameremo SCAVALCATO), potrà utilizzare il punteggio di 7 anni e 6 mesi di anzianità complessiva nel ruolo sovrintendenti, nessun punteggio riservato al ruolo sovrintendenti capo e non potrà partecipare all’aliquota riservata.
3. Ad esempio poniamo il caso di due colleghi con la stessa qualifica ed anzianità che sono entrati nel ruolo
sovrintendenti, nel primo caso con una promozione per meriti straordinari (lo chiameremo PROMOSSO) e nel secondo caso con un concorso interno (lo chiameremo CONCORSO). Entrambi tra i riconoscimenti elencano 1 encomio solenne (pt. 1,75), 1 encomio semplice (pt. 1,30) e 1 lode (pt. 1) per un totale di pt. 4,05. In un caso come questo (e ce ne sono diversi per via dei diversi riconoscimenti utilizzabili) il collega PROMOSSO non potrebbe utilizzare il punteggio aggiuntivo riservato per via del limite complessivo di 4 punti e ciò avvantaggerebbe il collega CONCORSO.
4. Il punteggio extra, ad esempio, potrebbe essere inserito nella “CATEGORIA TITOLI DI SERVIZIO” come anzianità
complessiva nel ruolo dei SOVRINTENDENTI che nello schema di decreto attribuisce fino a punti 6 (in questo caso esso potrebbe essere ridotto a coprire 1/3 della anzianità complessiva ovvero punti 2)

La lettera
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