OGGETTO: “Schema di regolamento recante norme per la ripartizione
dell’incentivo per funzioni tecniche al personale del Ministero
dell’Interno, ai sensi dell’art 113 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50” (Codice dei contratti pubblici).

In relazione all’oggetto s’informa che l’art. 113 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici” prevede l’erogazione d’incentivi
economici al personale non dirigente della Pubblica Amministrazione incaricato di
funzioni tecniche, specificamente individuate, qualora non diversamente retribuite,
nell’ambito delle procedure finalizzate all’acquisizione di servizi, forniture, lavori e
opere.

Secondo la previsione normativa i relativi oneri gravano sugli stanziamenti
previsti per i singoli appalti, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo
posto a base di gara, e sono corrisposti attraverso la costituzione di un apposito fondo
le cui risorse finanziarie sono così ripartite:

  • Il 20 percento è destinato all’acquisto “….di beni, strumentazioni e tecnologie
    funzionali a progetti di innovazione…., di implementazione delle banche dati
    per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento
    informatico…… Una parte delle risorse può essere utilizzata per l’attivazione
    presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento
    di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento
    di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti
    pubblici…..”;
  • l’80 percentoè ripartito “….. per ciascuna opera 0 lavoro, servizio, fornitura
    con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
    integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle
    amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
    procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma
    2 nonché tra i loro collaboratori”.

Il testo del citato art. 113 del Codice dei contratti pubblici prevede che la
fonte di contrattazione collettiva segua il regolamento, come suo sviluppo
specificativo.

Ciò premesso, si trasmette, per le valutazioni, lo schema del provvedimento
in parola per il quale si dovrà proseguire, ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, della
legge n. 400/88 il formale iter di approvazione.

La circolare