OGGETTO: Scrutinio per merito comparativo per l’accesso alla qualifica di Vice
Sovrintendente riferito alle vacanze per l’anno 2019.

La Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato ha comunicato che,con l’allegata circolare pubblicata in data odierna sul
portale “doppiavela”, viene avviata la procedura dello scrutinio per merito comparativo
per l’accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente, per le vacanze riferite all’anno 2019,
per la copertura del 70% dei posti riservati agli Assistenti Capo.
Tanto, per immediiata conoscenza.

OGGETTO: Scrutinio per merito comparativo, per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo
dei Sovrintendenti riferito al 31.12.2019, ai sensi dell’art. 24-quater, lettera a)
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, si comunica
l’avvio della procedura di scrutinio per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 24-quater, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, richiamato dall’art. 2, comma |], lettera a –
bis) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

La procedura di scrutinio per merito comparativo in esame è riferita alle vacanze al
31.12.2019, per la copertura di n. 5.034 posti (pari alla somma del 70% delle vacanze nel
ruolo e delle 1.500 unità appositamente previste dall’art. 2 comma 1 lettera a — ter) del citato
d.lgs. 95/2017), riservati agli assistenti capo che ai sensi dell’art. 24 – quater lettera a) comma
7, del citato d.P.R. 335/1982, precederanno nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla
successiva lettera b) e saranno nominati vice sovrintendenti con decorrenza giuridica dal 1°
gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze (1° gennaio
2020) e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di
formazione.

Dei posti disponibili, n. 50 sono ulteriormente riservati, ai sensi dell’art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752, agli assistenti capo che abbiano
conseguito l’attestato di bilinguismo di lingua tedesca di livello non inferiore al diploma di
istruzione secondaria di primo grado (B1), purché siano in possesso degli altri requisiti
previsti dalla presente circolare.

Il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito
straordinario, con decorrenza successiva al 1°.1.2020, può presentare istanza di partecipazione
alla procedura di scrutinio, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b-bis del citato d.lgs. n.
95/2017, e, qualora risulti vincitore, gli è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.

Ciò premesso, è stato pubblicato sul portale https://doppiavela.poliziadistato.it lo
stralcio del ruolo contenente l’elenco degli assistenti capo aventi diritto a partecipare
(emendato di coloro che, medio tempore, non ne fanno più parte) in un numero largamente
superiore a quello dei posti messi a scrutinio, con in calce lo stralcio degli ulteriori assistenti
capo in possesso dell’attestato di bilinguismo che possono presentare domanda per i posti loro
riservati.

L’art. 24-quater del citato d.P.R. n. 335/1982, infatti, individua 1 soggetti aventi diritto
a partecipare allo scrutinio, in ordine di ruolo nell’ambito delle domande presentate in un
numero non superiore al doppio dei posti disponibili. Tale meccanismo, solo nel corso della
procedura, renderà possibile individuare il limite massimo oltre il quale non è consentito
acquisire ulteriori domande di partecipazione; con successiva comunicazione sarà precisata
l’ultima posizione utile in ruolo, al di sotto della quale non verranno prese in esame ulteriori
domande.

Sl comunica, inoltre, che sul citato portale sono stati pubblicati i criteri di massima
adottati per lo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di vice
sovrintendente della Polizia di Stato.

MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Per la realizzazione delle procedure connesse all’espletamento dello scrutinio è stato
creato un apposito portale all’interno del quale i dipendenti aventi diritto a partecipare
potranno presentare domanda nella seguente modalità:

  1.  la domanda di partecipazione allo scrutinio deve essere inviata entro il
    termine perentorio dei trenta giorni di apertura del portale dal 01.12.2021 al
    30.12.2021. A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, l’apposita procedura
    informatica presente sul portale https://doppiavela.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare
    sull’icona scrutiniosov.poliziadistato.it). I dipendenti potranno accedere al portale mediante le
    medesime credenziali di accesso al portale doppiavela 0, in mancanza, con le credenziali della
    posta elettronica istituzionale.
  2.  Nella domanda di partecipazione, il dipendente troverà già compilati 1 seguenti
    campi:

    a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
    b) qualifica rivestita, data di decorrenza, data di assunzione in servizio;
    c) Ufficio/Reparto/Istituto e Sezione presso il quale presta servizio;
    d) ente matricolare di riferimento.

     

  3. Nella domanda di partecipazione il dipendente dovrà, altresì, dichiarare:

    a) se intende concorrere per i posti riservati ai possessori dell’attestato di

    bilinguismo; in tal caso, il candidato specificherà il relativo livello;

    b) i titoli di cui è in possesso, relativamente a quelli pubblicati nei criteri di

    massima, che saranno successivamente validati dall’ente matricolare di appartenenza, al fine
    della successiva valutazione da parte della Commissione per il ruolo dei sovrintendenti di cui
    all’art. 69 del citato d.P.R. n. 335/1982;

    c) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di

    dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n. 445.

  4. AI termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione
    ogni candidato riceverà, al proprio indirizzo corporate di posta elettronica, una e-mail con
    allegata la ricevuta di presentazione della domanda.
  5. Qualora il candidato volesse modificare l’istanza già trasmessa, dovrà
    annullarla ed inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio di presentazione della
    domanda, osservando, a tal fine, le istruzioni presenti sul portale. In ogni caso, alla scadenza
    del predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più datii.
  6. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Servizio
    sovrintendenti assistenti ed agenti — Sezione progressione di carriera di questa Direzione
    centrale, tramite l’Ufficio/Reparto/Istituto di appartenenza, ogni variazione di indirizzo e/o
    sede di servizio al seguente indirizzo PEC: dipps.333saal @pecps.interno.it.
  7. L’Ufficio/Reparto/Istituto di appartenenza comunicherà tempestivamente al
    Servizio sovrintendenti assistenti ed agenti — Sezione progressione di carriera, ogni eventuale
    variazione della posizione giuridica o disciplinare del candidato intervenuta successivamente
    alla presentazione della domanda di partecipazione allo scrutinio.
  8. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alla
    procedura “con riserva”.
  9. La domanda del candidato deve essere validata dall’ente matricolare entro 1 60
    giorni successivi decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di
    partecipazione allo scrutinio, previa verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato dal
    candidato e quanto risultante agli atti del fascicolo. Al termine della fase di validazione di
    ogni singola domanda, i dipendenti riceveranno, sulla mai/ istituzionale, la comunicazione
    relativa alle risultanze della propria scheda. Qualora dovessero essere riscontrate discordanze,
    gli interessati potranno presentare osservazioni o formulare documentate richieste di rettifica
    che dovranno essere inoltrate, per il tramite dell’ufficio di appartenenza, al seguente indirizzo
    PEC: dipps.333saal@pecps.interno.it.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO

Per ciò che concerne le cause di esclusione dalla procedura di scrutinio, si rammenta
che le stesse sono regolate dai seguenti articoli di legge:

– art. 61 d.P.R. 24.4.1982, n. 335 (personale che nel triennio antecedente lo scrutinio
ha riportato la sospensione disciplinare dal servizio);

– art. 93 d.P.R. 10.1.1957, n. 3 (personale sospeso cautelarmente dal servizio);

– art. 205 d.P.R. 10.1.1957, n. 3 (personale che nell’ultimo triennio abbia riportato un
giudizio complessivo inferiore a “buono”);

– art. 15, 1° comma, d.lgs. 28.7.1989, n. 271 (parere contrario espresso dai Procuratori
Generali presso le Corti d’Appello e dai dirigenti degli uffici presso cui sono istituite le
Sezioni di polizia giudiziaria) solo per il personale addetto alle sezioni. I predetti pareri, ai
sensi del successivo 3° comma, devono essere redatti anche nei confronti dei dipendenti
cessati dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.

– art. 3-bis d.lgs. 12.5.1995, n. 197, così come introdotto dall’art. 68, comma 10, del
d.lgs. 5.10.2000, n. 334 (sospensione dagli scrutini del personale rinviato a giudizio o
ammesso al riti alternativi, per delitti di cui all’art. 58, comma |, lettere a) e b), del decreto
legislativo 18.8.2000, n. 267, prevista dall’art. 61 del citato d.lgs. 334/2000).

I requisiti per la partecipazione alla procedura di scrutinio devono permanere sino al
termine della stessa, ai sensi dell’art. 3, comma 13, del d.lgs n. 95/2017.

VALUTAZIONI TITOLI E FORMAZIONE GRADUATORIA

Per ciò che concerne la valutazione dei titoli e la successiva predisposizione della
graduatoria finale si precisa che:

  •  i titoli ammessi a valutazione sono stati approvati dalla competente commissione di
    cul all’art. 69 del citato d.P.R. n. 335/1982, nella seduta tenuta il 15.10.2021, nonché
    dal Consiglio di Amministrazione il 03.11.2021 e sono consultabili sul portale
    https://doppiavela.poliziadistato.it;
  • i titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza della medesima domanda,
    pena il loro mancato riconoscimento;
  • il punteggio totale relativo a ciascun candidato è dato dalla somma dei singoli
    punteggi assegnati, per ciascuna categoria, ad ogni scrutinando; a parità di punteggio
    prevale la migliore posizione di ruolo occupata.

La Commissione del ruolo del sovrintendenti di cui all’art. 69 del citato d.P.R.
335/1982, presieduta dal Vice Direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni
vicarie, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e con
successivo decreto del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza, che
sarà pubblicato sul portale https://doppiavela.poliziadistato.it. saranno dichiarati i vincitori da
avviare al previsto corso di formazione professionale.

I dati personali forniti dagli scrutinandi saranno raccolti e processati attraverso un
sistema informatizzato presso il Ministero dell’interno — Dipartimento della pubblica
sicurezza —Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di
Stato — Servizio sovrintendenti assistenti ed agenti – Ufficio progressione di carriera, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese allo scrutinio e al relativo adempimento. I
medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici
interessati allo svolgimento dello scrutinio o alla posizione giuridico-economica dei candidati.

SI applicano, anche ai fini dell’esercizio dei diritti riservati agli interessati nei
confronti del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, le previsioni di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101.

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei partecipanti
allo scrutinio, ai sensi della normativa vigente, potranno essere trasmesse al seguente
indirizzo PEC: dipps.333saal@pecps.interno.it.

Prima dell’avvio degli assistenti capo dichiarati idonei vincitori al previsto corso di
formazione professionale, l’ Amministrazione pubblicherà le sedi disponibili a livello
provinciale, significando che sarà loro assicurato il mantenimento della sede di servizio.

Il dipendente dichiarato vincitore ha facoltà di rinunciare all’accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della
sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell’avvio al corso di
formazione.

L’esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all’accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi,
l’assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalla procedura
scrutinale immediatamente successiva.

La presente circolare sarà pubblicata sul portale https://doppiavela.poliziadistato.it.

Si precisa che l’ufficio che cura la fase istruttoria di tali procedure è la Divisione 14
del Servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti di questa Direzione centrale; il responsabile
del procedimento è il Direttore dell’anzidetta Divisione.

Per eventuali delucidazioni, potrà essere contattato l’Ufficio alle seguenti utenze
telefoniche, 06-46575087- 46575549.

Le SS.LL. sono pregate di disporre che il contenuto della presente circolare sia portato
tempestivamente a conoscenza dei dipendenti interessati in servizio presso tutti gli Uffici,
Reparti e Istituti della Polizia di Stato, compresi quelli distaccati, nonché del personale
assente per congedo ordinario o straordinario, aspettativa o qualunque altra causa.

La circolare