OGGETTO: Sentenza Consiglio di Stato n.1231/2019. Richiesta assunzione iniziativa
legislativa per estenderne gli effetti al personale della Polizia di Stato che è
stato collocato, a domanda, in pensione d’anzianità.

Con riferimento alla nota n. 874/SN dello scorso 15 giugno, concernente
l’oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che, in ordine
alla problematica esposta, è stato richiesto un qualificato parere all’INPS.

Nel premettere che la Direzione Centrale Pensioni dell’Istituto Previdenziale ha
ritenuto non attribuibili 1 benefici dei sei scatti su buonuscita ai soggetti collocati a
riposo per art.21 della legge n.232/1990 (cioè coloro che conseguono il requisito dei 55
anni in presenza di un servizio utile di 35 anni) in quanto, detta condizione, è equiparata
ad un collocamento a riposo a domanda, si riporta di seguito il testo del parere fornito.

“….. Com’è noto, al personale della Polizia di Stato, ai fini del trattamento di
fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi
dell’art. 21 della legge n. 232/1990 (mod. dell’art. 6-bis del decreto legge 21.9.1987, n.
387, convertito con modificazioni dalla legge 20.11.1987. n. 472), sempreché tale
personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al
servizio o perché deceduto.

Viceversa, i citati benefici non possono essere attribuiti ai soggetti collocati a
riposo per arl. 21 della legge n. 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei
55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni) in quanto, detta condizione, è
equiparata ad un collocamento a riposo a domanda.

Indicazioni in tal senso sono state impartite da questa Direzione Centrale (D.C.
Previdenza – ex INPDAP,) con Informativa n. 280 del 15.03.2001.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 del 22.09.2019, non risulta pertinente
alla tematica in argomento essendo relativa ad un ricorso proposto da un prefetto
avverso la mancata valutazione del beneficio dei sei aumenti periodici stipendiali, di
cui all’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, nel calcolo dell’indennità di buonuscita
percepita dall’appellante con determinazione ex INPDAP n. 6477 del 12.5.2011. A tale
proposito, va altresì precisato che con il parere n. 3826/13 dell’11.09.2013, l’Adunanza
della Sezione Prima del Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile, al personale della
carriera prefettizia, il beneficio dei menzionati sei aumenti periodici stipendiali nel
calcolo del T.F.S..

É il caso di ricordare, infine, il principio di carattere generale concernente il
divieto per le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l’estensione di
decisioni giurisdizionali in materia di personale. ”

La risposta

Il nostro quesito