Oggetto: sospensione attività didattica 17° corso allievi vice ispettori.
– Problematiche relative agli allievi già appartenenti ad altri ruoli della Polizia di Stato.

Come noto i colleghi in oggetto sono stati posti in aspettativa «per tutta la durata del corso»,
ai sensi dell’art. 28, legge 668/1986, con il trattamento economico più favorevole di cui all’articolo
59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con provvedimento di codesta Dagep.

La formula «per tutta la durata del corso» è quella letteralmente utilizzata dalla norma di
rango primario che, secondo il principio della gerarchia delle fonti, si ritiene non possa essere
derogata per alcun motivo da circolari e/o disposizioni a carattere amministrativo che,
evidentemente, sono di rango normativo inferiore.

Ex adverso a quanto testé menzionato, apprendiamo che da parte del Dipartimento ci
sarebbe l’intento di far rientrare in servizio, peraltro in maniera assai onerosa per la finanza
pubblica, gli allievi già appartenenti alla Polizia di Stato che abbiano già esaurito l’intero congedo
ordinario spettante per l’anno solare in corso o che non lo avessero ancora maturato.

Nel merito va premesso che non si vede alcun motivo giuridicamente rilevante né tecnico
che impedisca di applicare la prassi consolidata di “anticipare” la fruizione del congedo non ancora
maturato in relazione all’anno solare in corso anche all’anno successivo.

Inoltre, va considerato che le sospensioni delle attività didattiche servono a far recuperare le
energie psicofisiche a tutti gli allievi, tutti insieme: se ad alcuni allievi l’imminente pausa didattica
venisse di fatto inibita le conseguenze, anche sulla sua serenità, potrebbero essere rilevanti e
sicuramente sperequative rispetto ad altri frequentatori.

Peraltro, qualora si insistesse nell’affermare che l’aspettativa speciale può essere sospesa e
che, di conseguenza, la sospensione dell’attività didattica può avvenire in tempi anche solo
parzialmente differenziati tra gli allievi, ci sarebbero anche altre conseguenze rilevanti.

La prima di esse sarebbe che tutti gli allievi già appartenenti potrebbero legittimamente
richiedere di essere inviati a prestare servizio presso le sedi di provenienza durante tutta
l’imminente pausa programmata per poi chiedere di fruire il congedo ordinario in altri periodi a
propria scelta. Senza contare che un rientro nella precedente sede di servizio non è sempre agevole
per chi, magari, lavorando lontano dalla propria famiglia, abbia dismesso contratti di locazione,
ovvero altre forme organizzative che, è bene prevedere, vedranno i colleghi coinvolti anche per
tutte le ben note future interruzioni dell’attività didattica.

Tra l’altro, come anticipato, non indifferenti sarebbero poi le conseguenze che tale
provvedimento avrebbe anche per la finanza pubblica e per l’Amministrazione della pubblica
sicurezza.

Pertanto, confidando sul fatto che la burocrazia non prevalga sul buon senso e sulle persone,
ritenendo la citata sospensione dell’aspettativa speciale “ad intermittenza” una forzatura giuridica, si
chiede di ricorrere a forme alternative quali l’anticipo, ove strettamente necessario, del congedo
ordinario 2024.

In attesa di un cortese cenno di riscontro inviamo i più cordiali saluti.

La lettera