Egregio Prefetto,
in occasione dell’incontro da lei presieduto il giorno 8 aprile u.s. relativamente agli esiti della sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale, nel corso del quale ci è stato comunicato che l’Amministrazione intende procedere alla ricostruzione della carriera del personale promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente, questa Federazione FSP Polizia di Stato, pur esprimendo il proprio apprezzamento per l’iniziativa, ha sollevato alcuni motivati rilievi in relazione ad aspetti dell’attività illustrati che ci lasciano tuttora perplessi.
In particolare, proprio in considerazione della condivisa decisione dell’Amministrazione di essere co-protagonista di questa iniziativa, riteniamo necessario interpretare la sentenza della Corte Costituzionale in modo più favorevole ai colleghi e, conseguentemente, rivedere le modalità di calcolo della retrodatazione giuridica, attribuendo al personale promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente la decorrenza giuridica assegnata ai colleghi vincitori di concorso interno per la medesima qualifica che abbiano terminato il primo corso di formazione successivo alla data dei fatti della proposta premiale e non quella della data del bando di concorso emanato successivamente alla promozione.
A sostegno della tesi di cui sopra, riprendendo le parole dei giudici della Consulta, riteniamo che “(..) tutti i vice sovrintendenti promossi, sia a seguito di concorso (o di altra procedura selettiva interna), sia per merito straordinario, posseggono la medesima qualifica senza che la diversità di accesso alla stessa consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione più o meno elevata gli uni rispetto agli altri (..)”, motivo per il quale appare inevitabile riallineare la decorrenza giuridica del personale promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente a quella dei colleghi che, successivamente a quella data, abbiano conseguito il perfezionamento della nomina alla medesima qualifica.
A tal proposito è inutile sottolineare che, se per il personale promosso per merito straordinario il perfezionamento della nomina corrisponde con la data dei fatti che hanno dato vita alla proposta premiale, momento in cui l’Amministrazione accerta il possesso dei requisiti per l’assolvimento delle mansioni superiori, per il personale vincitore di concorso la nomina alla qualifica si perfeziona con il superamento del corso di formazione (art. 24 quater, settimo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 e successive modifiche) .
Inoltre, tanto per il personale promosso per merito straordinario, quanto per quello vincitore di concorso interno, al perfezionamento della nomina alla qualifica di vice sovrintendente consegue la relativa decorrenza economica – “(..) tant’è che la decorrenza economica fa data, in entrambe le ipotesi, dal perfezionamento della nomina (..)” – motivo per cui appare ancor più inspiegabile una differente attribuzione della sola decorrenza giuridica, ancora una volta a sfavore del personale promosso per merito straordinario.
D’altra parte l’interpretazione di questa Federazione è resa possibile anche da quello che è il fulcro della sentenza n. 224/2020 che: “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti (..)”, laddove con la parola esito non può che riferirsi al momento in cui la nomina alla qualifica si perfeziona e non certamente al concorso bandito successivamente ai fatti.
Questa posizione, peraltro, è stata già condivisa dai Giudici del TAR Lazio che, pronunciandosi sul ricorso presentato da un collega promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente per fatti avvenuti nel mese di giugno del 2016, con la sentenza n. 02993/2021 REG PROV COLL n. 01695/2021 REG RIC pubblicata in data 11.03.2021, ha individuato la decorrenza giuridica più favorevole al 01.01.2010, “(..) all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti (..)”, ovvero quella attribuita ai colleghi all’esito del 6^ ciclo del 26^ corso di formazione 1 del concorso interno per 7563 vice sovrintendenti B.U. del 23.12.2013, evidentemente pubblicato precedentemente alla data dei fatti della promozione e non successivamente.
Secondo il progetto di riallineamento ipotizzato dall’Amministrazione, al contrario, al collega in argomento dovrebbe essere attribuita la decorrenza giuridica 01.01.2014, ovvero quella assegnata ai colleghi vincitori del primo concorso bandito successivamente ai fatti, che corrisponde al concorso interno per 3286 vice sovrintendenti B.U. del 30.10.2017!
Inoltre, effettuando la ricostruzione giuridica secondo i criteri indicati nell’incontro del 8 aprile u.s., si produrrebbero evidenti distorsioni anche tra gli stessi colleghi promossi per merito straordinario, come è apprezzabile dalla tabella allegata al presente documento.
A titolo di esempio, un effetto paradossale ma nient’affatto impossibile potrebbe derivare da un’operazione di p.g. protrattasi per più giorni, a seguito della quale i colleghi coinvolti hanno ottenuto l’agognato riconoscimento:
– un collega promosso per merito straordinario a seguito di fatti avvenuti in data 23.12.2013 – stessa data del bando del concorso interno per 7563 v.sov. – otterrebbe una retrodatazione giuridica della qualifica di vice sovrintendente al 01.01.2005 a fronte di una decorrenza economica al 23.12.2013;
– un collega promosso per merito straordinario a seguito di fatti avvenuti appena il giorno successivo, otterrebbe invece la decorrenza prevista per i vincitori del primo concorso successivo che è il concorso interno per 3286 v.sov. B.U. del 30.10.2017 con retrodatazione giuridica della qualifica di vice sovrintendente al 01.01.2014 e decorrenza economica al 24.12.2013.
Dunque, due colleghi entrambi promossi per merito straordinario a distanza di poche ore l’uno dall’altro, a fronte dell’identico momento di perfezionamento della nomina e decorrenza economica, avrebbero ben 9 anni di differenza nella decorrenza giuridica!
In ultimo, tornando ancora una volta a sottolineare i pregiudizi in termini economici e di carriera già patiti dai colleghi promossi per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente, riteniamo fondamentale che la ricostruzione della carriera esplichi i propri effetti da subito nelle procedure concorsuali interne bandite successivamente alla sentenza n. 224/2020 – in particolare in riferimento al concorso interno per 2662 v.isp. B.U. 30.12.2020 – sia per il calcolo dei punteggi dell’anzianità nella qualifica, sia per la possibilità di partecipare al concorso nell’aliquota riservata ai sovrintendenti capo, per coloro che ne avrebbero diritto.
Certi di aver intercettato la sua attenzione, con la convinzione delle buone intenzioni con le quali l’Amministrazione intende procedere, al fine di chiarire nel dettaglio quanto sopra, riteniamo opportuno chiederLe un incontro urgente.
L’occasione è gradita per rinnovarLe sentimenti di assoluta stima.
0 Comments