OGGETTO: Transito nei ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno di personale della Polizia di Stato — Diritto alla fruizione del congedo ordinario maturato e non goduto al momento del transito in luogo della monetizzazione.

SI fa riferimento alle richieste di monetizzazione del congedo non fruito presentate dal personale della Polizia di Stato transitato nei ruoli dell’ Amministrazione civile dell’Interno.

AI riguardo, come noto, questa Amministrazione, in passato, per tale tipologia di personale ha autorizzato le richieste di monetizzazione del congedo non fruito pervenute in quanto i competenti Uffici del Dipartimento per l’ Amministrazione Generale per le politiche del personale dell’ Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie si sono sempre espressi negativamente circa la possibilità di fruizione delle predette ferie nel nuovo rapporto di lavoro instaurato a seguito del transito.

Tale orientamento, suffragato in sede giurisprudenziale da diverse sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, è stato, di recente, ribaltato dal Consiglio di Stato con alcune significative sentenze relative a dipendenti della Guardia di Finanza divenuti
inidonei al servizio e transitati nei ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza aver esaurito tutte le ferie precedentemente maturate.

In particolare, il predetto Consesso ha reiteratamente sancito che, trattandosi di passaggio nei ruoli della stessa (ed immutata) Amministrazione di appartenenza, tale personale ha diritto soltanto alla fruizione e non anche alla monetizzazione del
congedo ordinario accumulato e non goduto ante transito nei ruoli civili (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sentenze 27.12.2023, nr. 11254, 4.12.2023, nr. 10445 e 13.11.2023, nr. 9716)”

Tanto premesso, si rappresenta che il competente Dipartimento per l’ Amministrazione Generale per le politiche del personale dell’ Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, interessato da questo Ufficio, per le valutazioni e le determinazioni di competenza, ha di recente comunicato che – anche a seguito di conforme parere acquisito presso l’ Avvocatura Generale dello Stato in merito1 — si rende necessario uniformarsi al citato orientamento giurisprudenziale, disponendo affinché i dipendenti transitati possano godere delle ferie ancora spettanti presso 1 nuovi Uffici, in luogo della richiesta monetizzazione.

In relazione a quanto sopra — nell’allegare, ad ogni buon fine, copia del citato parere della predetta Avvocatura – si rappresenta che non potrà essere più riconosciuta la monetizzazione delle ferie maturate e non godute da parte del personale già transitato o che transiterà nei ruoli dell’ Amministrazione Civile dell’Interno, significando che allo stesso dovrà essere, invece, garantita la possibilità di fruite di tali ferie negli Uffici di nuova destinazione, nei termini e secondo le indicazioni che in merito saranno fornite direttamente dal citato Dipartimento.

Si raccomanda un’ampia diffusione della presente circolare ai dipendenti in servizio presso codesti Uffici.

Circolare ferie non godute

All.1 – Parere Avvocatura Generale dello Stato


1. In relazione a quanto sopra — nell’allegare, ad ogni buon fine, copia del citato parere della predetta Avvocatura – si rappresenta che non potrà essere più riconosciuta
L’Avvocatura dello Stato ha confermato quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, ritenendo che “il transito nei ruoli civili non è assimilabile ad una nuova assunzione, postulando al contrario una continuità del rapporto di impiego e ponendosi come ordinaria prosecuzione dello stesso”.
L’ Avvocatura dello Stato ha precisato che per quanto riguarda il diritto alle ferie non godute, né il cambio di status né il passaggio in un altro ruolo organico, possono impedire la fruizione delle ferie successivamente al transito, in quanto tale diritto è costituzionalmente garantito dall’art. 36 della Costituzione.