Oggetto: applicazione delle misure relative ai trattamenti pensionistici del personale del Comparto sicurezza e difesa previste dall’art. 1, commi 95-102, legge 30 dicembre 2021, n. 204. – Richiesta interventi urgenti.

Egregio Signor Ministro,

nel rinnovare l’apprezzamento dell’impegno e dei risultati ottenuti facendo sì che la legge di bilancio in oggetto disponesse l’applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’art. 54, d.P.R. 1092/1973 (ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con l’applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile) ci corre l’obbligo oggi di invitarLa a sollecitare l’Inps affinché dirami mediante una o più circolari le disposizioni applicative indispensabili per concretizzare detto beneficio.

Numerosi colleghi interessati hanno già chiesto all’istituto la ricostituzione della pensione in godimento e, mentre i più fortunati si sono visti rispondere che le direzioni territoriali competenti, cui spetta il compito di riliquidare i trattamenti sulla base dei commi 101 e 102 dell’art.1, legge 204/2021, attendono l’emanazione della circolare contenente le citate disposizioni applicative, altri si sono visti recapitare messaggi che, facendo riferimento alle note sentenze relative al personale militare, comunicano erroneamente che il beneficio in argomento non sarebbe dovuto ai poliziotti.

Come ben sappiamo l’Inps applicherà l’art. 54, d.P.R. 1092/1973 a tutti i poliziotti che sono andati ed andranno in quiescenza godendo di una pensione calcolata con il sistema misto erogando anche gli arretrati senza eccezione alcuna e senza bisogno che gli interessati inviino istanza, ma il ritardo nell’uscita della circolare e alcune risposte estemporanee dell’istituto – come ad esempio quelle citate sopra – stanno determinando un dannoso clima di incertezza e sfiducia, senza alcun dubbio non meritato da chi ha rischiato tutta la vita la propria incolumità per la comunità.

Con l’occasione sollecitiamo nuovamente il confronto con sindacati e rappresentanze del Comparto sulle modalità di distribuzione delle risorse del fondo di cui al comma 95 del citato art. 1, legge 24/2021, con l’istituzione di misure integrative delle forme di previdenza complementari previste dalla legge 448/1998 per il personale del Comparto neoassunto da un lato e, dall’altro, di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per tutto il restante personale che dalla previdenza complementare è stato ingiustamente escluso.

In attesa di un cortese cenno di riscontro inviamo cordiali saluti.

La lettera