OGGETTO: Utilizzo dei social network e di applicazioni di messaggistica da parte degli operatori della Polizia di Stato.
Comunicazione e pubblicazione di riprese fotografiche, audio e video, riguardanti
specifiche attività di polizia.
La recente diffusione attraverso canali socia/ di riprese video e audio effettuate da operatori
della Polizia di Stato in occasione di interventi, rende necessario richiamare le linee di indirizzo
concernenti l’utilizzo delle piattaforme digitali e dei socia/ media da parte del personale di polizia,
impartite con la nota di prot. 555DOC/C/SPEC/SPMAS/5428/19, del 24 ottobre 2019 (che si allega per
pronta consultazione).
Nello specifico, si rammenta che gli appartenenti alla Polizia di Stato, in relazione alle delicate
funzioni che sono chiamati ad assolvere, sono assoggettati a un particolare regime giuridico. Ciò impone
nell’utilizzo delle piattaforme di messaggistica e dei social media una rigorosa disciplina
comportamentale, che — proprio con riferimento agli episodi evidenziati — si concretizza principalmente
nel dovere di «… non rivelare a terzi informazioni e dati, né pubblicare notizie, immagini ovvero audio
relativi ad attività di servizio che, anche se apparentemente insignificanti, possono arrecare nocumento
all’efficacia deì servizi di polizia e, in generale, alla funzionalità dell’Amministrazione ovvero alla
privacy di terze persone…»’, cui si aggiunge il dovere di «… interagire nel web tenendo un
comportamento sempre improntato al massimo rispetto dei principi costituzionali, delle libertà
fondamentali, della dignità della persona e di non discriminazione… in modo da evitare che il contenuto
delle esternazioni individuali, di qualunque tipo, anche non verbali, possa essere equivocato ©
addirittura travisato e comunque strumentalizzato, con conseguente nocumento all’immagine e
imparzialità della Polizia di Stato… »°.
Si raccomanda, pertanto, di sensibilizzare il dipendente personale di polizia affinché utilizzi
consapevolmente e con accortezza le piattaforme di messaggistica e i socia! media, richiamando in
particolare la necessità della stretta osservanza dei suesposti doveri di riserbo e continenza.
Doveri la cui violazione — in aggiunta ai rifessi negativi sull’immagine pubblica della Polizia di
Stato — comporta oltre all’applicazione di sanzioni disciplinari anche la configurabilità di responsabilità
penali, correlate all’eventuale violazione delle disposizioni a presidio del segreto degli atti di indagine
e del segreto d’ufficio.
Va, al riguardo, precisato che la ripresa video di un’attività di servizio deve ritenersi parte
integrante della relazione di servizio, dell’annotazione dell’attività compiuta ovvero dello specifico atto
di polizia giudiziaria posto in essere. Da qui l’applicabilità della disciplina penalistica prevista a tutela
del segreto.
Peraltro, la diffusione di fotografie o video che ritraggano persone (identificate o identificabili)
coinvolte in interventi di polizia potrebbe dare luogo a un illecito trattamento di dati personali, con
l’irrogazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali di una sanzione amministrativa
pecuniaria a carico del Dipartimento della pubblica sicurezza (come peraltro accaduto di recente) e la
correlata responsabilità del personale dipendente per danno erariale. L’illecito trattamento di dati
personali potrebbe, infine, essere oggetto di azione risarcitoria sul piano civile.
Pertanto, nei casi in cui sia necessario raccogliere la documentazione fotografica o audio-
video di specifiche attività di polizia (ad es. in occasione della commissione di reati o di turbamento
dell’ordine pubblico) gli operatori possono utilizzare i dispositivi di ripresa privati (es. smartphone)
quando siano indisponibili gli strumenti in dotazione a ciò destinati (es. body-cam, videocamere) o
gli operatori adibiti allo specifico servizio (ad es. il personale della Polizia scientifica), con la
precisazione che a tali riprese devono ritenersi applicabili le prescritte norme penali e disciplinari.
In tali casi, le riprese fotografiche e audio-video effettuate per finalità di polizia dovranno essere
tempestivamente trasferite sul supporto di memoria digitale messo a disposizione dall’ufficio
incaricato di conservare la documentazione probatoria e cancellate dal dispositivo personale.
Le SS.LL. provvederanno a impartire precise disposizioni in merito, richiedendo altresì ai
Dirigenti/Funzionari responsabili degli uffici operativi e degli uffici distaccati di ribadire in apposite
riunioni quanto rappresentato, al fine della necessaria attività formativa del personale.
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