OGGETTO: Valutazione dell’idoneità al servizio d’istituto del personale della Polizia di Stato. Raccomandazioni.

I rilevanti tempi di attesa che si registrano presso le Commissioni Mediche Ospedaliere
(C.M.O.) per la definizione dei giudizi di idoneità al servizio comportano che, spesso, il personale della
Polizia di Stato viene ivi tenuto a disposizione per lunghi periodi, in attesa di eseguire gli accertamenti clinici
e strumentali necessari per la definizione del caso.

Come più volte richiamato, si invitano i Dirigenti degli Uffici Sanitari degli Enti e Reparti della
Polizia di Stato a limitare ai casi strettamente necessari (fondati motivi per ritenere adottabili giudizi di
permanente non idoneità al servizio) l’invio alla C.M.O. e a provvedere preventivamente e autonomamente
all’esecuzione degli accertamenti clinici ritenuti necessari.

Questi potranno essere eseguiti presso i Centri Sanitari Polifunzionali di Milano, Napoli e
Palermo e presso strutture pubbliche e private convenzionate con il SSN, anche tramite la stipula di regimi
convenzionali.

Restano ferme le modalità di esecuzione degli stessi, rammentando che per gli accertamenti
medico-legali e di medicina del lavoro di routine, obbligatori ai sensi delle norme vigenti, non è richiesta
autorizzazione preventiva.

Per i casi più complessi e che necessitino di approfondimento, qualora ritenuti indispensabili per
la definizione del giudizio medico-legale, gli accertamenti potranno essere eseguiti solo dopo aver ottenuto
l’autorizzazione da questa Direzione Centrale, tramite il Coordinatore Sanitario competente per territorio. Gli
Uffici Sanitari incardinati nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza potranno inviare tale
richiesta direttamente a questo Ufficio.

Si richiamano, infine, i Coordinatori Sanitari ad un attento monitoraggio degli esami eseguiti
per la sorveglianza sanitaria ex D. Lgs. 81/08, soprattutto per quello che attiene la prescrizione di visita
oculistica nei riguardi dei videoterminalisti, atteso che l’approfondimento diagnostico deve essere condotto
solo per i casi selezionati e non indiscriminatamente.

I Sigg. Coordinatori Sanitari sono pregati voler diramare la presente circolare agli Uffici
Sanitari ricadenti negli ambiti territoriali di competenza, assicurando.

La circolare