OGGETTO: Visite di controllo nei confronti di dipendenti della Polizia di Stato collocati in aspettativa per infermità.

Sono pervenuti a questa Direzione centrale alcuni quesiti inerenti alla tematica
delle visite di controllo nei confronti di dipendenti della Polizia di Stato collocati in
aspettativa per infermità, per cui si ritiene opportuno riepilogare la disciplina che trova
applicazione alla specifica materia.

L’art. 61, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1985, n. 782, prevede che il dipendente, “che per ragioni di salute non ritenga di essere
in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia al capo dell’Ufficio,
Reparto o Istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il
certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi”.

AI fine di giustificare le assenze dal servizio per malattia, il dipendente può
avvalersi del congedo straordinario o dell’aspettativa per infermità e, in quest’ultima
ipotesi, occorre far riferimento agli artt. 66 e 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che si applicano al personale della Polizia di Stato in
virtù delle previsioni di cui all’art. 16, comma 11 , del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

In particolare, l’art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3, al primo comma, prescrive che “l’aspettativa per infermità è disposta, d’ufficio
o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto
dall’amministrazione, l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la
regolare prestazione del servizio”.

L’aspettativa per motivi di infermità, ai sensi dell’articolo 3, comma 40-bis, della
legge n. 537 del 1993 può essere concessa, nel caso in cui il lavoratore disponga ancora
del congedo straordinario, solo “per assenze continuative di durata superiore a sette
giorni lavorativi.

Sotto il profilo procedurale, l’articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, prevede che “La domanda di collocamento in
aspettativa per infermità deve essere presentata in via gerarchica all’autorità
competente, ai sensi dell’art. 66 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ad
emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale
devono essere specificate l’infermità e la presumibile durata di questa”.

Il successivo articolo 32 precisa che “L’autorità competente ad emettere il
provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l’impiegato sia sottoposto a
visita di controllo a cura di un medico scelto dall’amministrazione” e che “l’impiegato,
ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la
malattia fa domanda all’amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del
giorno e dell’ora della visita di controllo”.

Infine, l’art. 34 dispone che “L’Amministrazione può in ogni momento, durante il
periodo di aspettativa, sottoporre l’impiegato a ulteriori visite di controllo con le
modalità previste dall’articolo 32”.

Dalla disciplina sopra richiamata emerge, pertanto, che il collocamento in
aspettativa per infermità avviene all’esito di un procedimento che si attiva a seguito della
specifica richiesta del dipendente o di un’iniziativa dell’ Amministrazione (di cui deve
essere data comunicazione ex art. 7 della legge n. 241 del 1990) e che impone
l’espletamento della visita di controllo ex art. 32 del d.P.R. n. 686 del 1957.

Poiché l’istanza di concessione dell’aspettativa per malattia dà avvio ad un
procedimento di carattere speciale, autonomamente disciplinato dal testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e dal relativo
regolamento di esecuzione, non si applicano a tale assenza le previsioni di cui al decreto
ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206, in materia di modalità per lo svolgimento delle visite
fiscali e individuazione delle fasce orarie di reperibilità.

Pertanto, a fronte di una richiesta di aspettativa per infermità da parte del
dipendente, 1’ Amministrazione dovrà disporre tempestivamente lo svolgimento della
visita di controllo, preavvisandone il destinatario, anche al fine di consentirgli di avvalersi
della facoltà di farsi assistere da un sanitario di fiducia”.

Peraltro, attesa, come detto, la non applicabilità all’istituto in esame delle predette
fasce di reperibilità, la necessità per 1’ Amministrazione di preavvisare i dipendenti in
aspettativa per infermità circa il giorno e il luogo dell’effettuazione della visita di
controllo permane anche nel caso in cui gli stessi non abbiano comunicato la volontà di
farsi assistere da un medico di fiducia2 .

Le medesime modalità troveranno applicazione nell’ipotesi in cui il procedimento
sia avviato d’ufficio, con la precisazione che il dipendente dovrà essere tempestivamente
reso edotto mediante la relativa comunicazione ex art. 7 della legge n. 241 del 1990.

È bene precisare che, viceversa, fino all’attivazione (ad istanza di parte o
d’ufficio) del procedimento di collocamento in aspettativa per infermità permane la
possibilità per 1’ Amministrazione di effettuazione delle visite fiscali, cui si riconnette, per
il dipendente, l’obbligo di osservare le prescritte fasce di reperibilità3 .

Una volta instaurato il suddetto procedimento, con la presentazione della specifica
domanda di collocamento in aspettativa per infermità da parte del dipendente o con
l’avvio d’ufficio da parte dell’ Amministrazione, troverà, invece, applicazione l’istituto
della visita di controllo, in ragione della specialità della relativa disciplina rispetto a quella
di portata generale4 .

In coerenza con tale ragionamento, si aggiunge che, laddove il dipendente durante
il periodo di malattia non abbia proposto istanza di aspettativa, né vi sia stato collocato
d’ufficio, l’assenza andrà qualificata come congedo straordinario per malattia.

Resta ferma l’eccezionale possibilità di richiedere l’imputazione del periodo di
assenza all’aspettativa anche in un successivo momento, ma solo qualora il certificato
medico, comunque prodotto “nel più breve tempo possibile”, sia stato rilasciato da un
sanitario della Polizia di Stato, trattandosi, in quest’ultimo caso, di certificazione idonea
a tener luogo della visita di controllo non effettuata.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela, si
richiama l’attenzione in ordine alla necessità che tutto il personale sia tempestivamente
reso edotto del contenuto della stessa.

La circolare in pdf


1. In base al quale: “Per il personale di cui all’art. 1, comma 1, l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia
è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla legge 23 dicembre
1994, n. 724, e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni”. Sul punto, viene,
altresì, in rilievo l’art. 52, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, ai sensi del quale “Salvo quanto
previsto dal successivo art. 53, e ferme restando le disposizioni degli articoli 81, secondo comma, 58 e 89
della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale di cui al presente decreto legislativo l’aspettativa è
disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato”.
2. A ulteriore riprova della diversa natura della “visita di controllo” dell’aspettativa rispetto alla ‘visita
fiscale” del congedo straordinario, resta fermo che, in assenza di evidenti controindicazioni derivanti dallo
stato di salute dell’interessato, la “visita di controllo” potrà essere effettuata dal Medico della Polizia di
Stato anche previa convocazione del dipendente presso le strutture sanitarie dell’ Amministrazione.
3. AI riguardo, si veda il parere n. 194 dell’8 febbraio 2023 del Consiglio di Stato, secondo cui, fino
all’attivazione della procedura prevista per il collocamento in aspettativa per infermità, cui è correlata
l’applicazione del regime della visita di controllo e l’esclusione delle visite fiscali e delle fasce di
reperibilità”, “i poteri di controllo dell’amministrazione sull’’assenza dell’impiegato dal servizio e
sull’esistenza e la perduranza della patologia da esso denunciata soggiacciono alla disciplina contenuta
nel […] decreto n. 206 del 2017, attraverso l’applicazione dell’istituto della “visita fiscale” ed il
conseguente obbligo del dipendente di osservare le fasce di reperibilità […]. Questa, invero, è una
disciplina di carattere generale […] applicabile a tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia e resta
esclusa, per l’evidente specialità della relativa disciplina, solo in caso di aspettativa, quando però il
relativo procedimento risulti ritualmente instaurato dal dipendente con la specifica domanda di
collocamento in aspettativa per infermità”.
4. Al riguardo, il T.A.R. per la Lombardia, pronunciandosi con la sentenza n. 1624 del 15 luglio 2019 su un
ricorso incentrato proprio sul rapporto fra la disciplina generale e quella speciale, ha riconosciuto che “la
ricorrente risultava essere in aspettativa per infermità e conseguentemente avrebbe dovuto essere
preventivamente avvisata della visita di controllo”.